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Regolamento del Consiglio Comunale


Titolo I
Consiglio Comunale

Capo I – Convocazione, Presidenza, Validità delle sedute

ART. 1 Convocazione del Consiglio: iniziativa della convocazione, sede ed esposizione bandiere

  1. Le sedute sono, di norma, convocate dal Presidente del Consiglio Comunale.
  2. Le sedute si tengono nella sala allo scopo destinata del palazzo municipale.
  3. Per speciali circostanze o per giustificati motivi le sedute possono svolgersi in altra sede; tale decisione viene presa dal Presidente del Consiglio Comunale sentita la conferenza dei Capigruppo.
  4. Il giorno in cui ha luogo la seduta, vengono esposte al balcone del palazzo comunale le bandiere dell’Unione Europea, della Repubblica Italiana, della Regione Veneto e del Comune di San Donà di Piave.

ART. 2 Modalità di convocazione: ordinarie, straordinarie e d’urgenza

  1. Il Consiglio si riunisce in sedute ordinarie, straordinarie e d'urgenza. Sono considerate:

  1. ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione, inerenti a tutte le materie di competenza consiliare;
  2. straordinarie le sedute chieste dai consiglieri, o da altri soggetti previsti dallo statuto o dalla legge;
  3. d'urgenza le sedute con proposte di deliberazione o argomenti, per qualche ragione, ritenute urgenti dal Presidente del Consiglio Comunale.

  1. I consiglieri sono convocati mediante avviso scritto, contenente l’indicazione degli argomenti da trattare; tale avviso dovrà essere notificato direttamente al consigliere destinatario o presso il domicilio allo scopo da questi designato, ivi incluso il palazzo municipale. Per l'ipotesi che anche un solo esperimento di notifica sia stato infruttuoso, senza responsabilità alcuna del notificante, si provvede a dare comunicazione sintetica del mero calendario tramite telegramma.
  2. La convocazione può riferirsi contemporaneamente anche a due o più sedute in prosieguo l'una dell'altra, e ciò va esplicitato nell'avviso. Il prosieguo della seduta può variamente combinarsi con l'istituto della 2^ convocazione e/o l'aggiunzione di argomenti urgenti come meglio si dispone in appresso. Il Consiglio Comunale può decidere, previa apposita votazione, di aggiungere argomenti iscritti all'ordine del giorno di una seduta ad altra già programmata e non in prosieguo della precedente, e di ciò si dà comunicazione agli assenti.
  3. Gli avvisi di convocazione per le sedute delle sessioni ordinarie devono essere notificati almeno tre giorni prima di quello stabilito per la seduta; gli avvisi di convocazione per le sedute delle sessioni straordinarie devono essere consegnati almeno due giorni prima di quello stabilito per la seduta. Detti giorni devono essere interamente liberi, senza computare né il giorno di notifica, né quello in cui ha luogo la seduta.
  4. In caso di urgenza, l’avviso di convocazione deve essere notificato almeno 24 ore prima dell’inizio della seduta. Sulla convocazione d’urgenza decide il Presidente del Consiglio Comunale, sentiti, di norma, i Capigruppo, anche per vie brevi.
  5. Quando l'urgenza lo richieda l'ordine del giorno del Consiglio può essere integrato, ad avvenuta convocazione, dal Presidente del Consiglio stesso, sentiti i Capigruppo, anche per vie brevi. L'integrazione deve essere notificata ai consiglieri almeno 24 ore prima della seduta.

 

ART. 3 Sedute: pubbliche e segrete, pubblicità delle stesse e presenza del pubblico

  1. Delle sedute del Consiglio Comunale è data pubblicità mediante affissione dell’avviso alle bacheche comunali o con altri mezzi ritenuti idonei dall’Amministrazione Comunale. A tale incombenza provvede il Presidente del Consiglio Comunale
  2. L’elenco degli argomenti da trattare nella seduta è pubblicato all’Albo Pretorio del comune.
  3. Le sedute sono pubbliche eccetto i casi in cui si debba tutelare la riservatezza delle persone. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando sia esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta. I componenti del Consiglio e il Segretario presenti alla seduta segreta sono vincolati alla segretezza su quanto è stato argomento di discussione.
  4. Il Consiglio può deliberare, su proposta del Presidente o di almeno tre consiglieri, la segretezza della seduta;
  5. Il pubblico che presenzia alle sedute è tenuto a rimanere nello spazio ad esso riservato; rimanendo in silenzio ed astenendosi dal manifestare, in qualunque modo, approvazione o disapprovazione.

ART. 4 Presidenza del Consiglio Comunale

  1. La prima riunione del Consiglio Comunale, dopo le elezioni, è presieduta dal consigliere anziano. Nella stessa seduta il Consiglio Comunale, dopo la convalida dei consiglieri elegge, con distinte votazioni a scrutino segreto e a maggioranza dei consiglieri assegnati, il Presidente del Consiglio Comunale e i due vice presidenti, di cui uno in rappresentanza delle minoranze.
  2. Il Presidente e i due vice presidenti durano in carica per l’intero mandato amministrativo e fino alla riunione del nuovo Consiglio.
  3. Il Presidente e i due vice presidenti possono essere revocati dal Consiglio per gravi motivi istituzionali, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
  4. L'istanza di revoca deve essere presentata in forma scritta da almeno un terzo dei consiglieri e deve esprimere adeguatamente le motivazioni istituzionali della richiesta. Sulla ammissione della stessa istanza si pronuncia la conferenza dei Capigruppo, a maggioranza dei consiglieri assegnati.
  5. Dopo la revoca il Consiglio è presieduto dal vice Presidente più anziano d'età o dal consigliere anziano.

ART. 5 Presidente del Consiglio: poteri, facoltà, prerogative

  1. Il Presidente del Consiglio Comunale, eletto secondo le norme statutarie, presiede le sedute tranne la prima riunione dopo le elezioni.
  2. Il Presidente:

  1. rappresenta il Consiglio Comunale;
  2. ne tutela la dignità e le funzioni;
  3. fa osservare il presente regolamento;
  4. assicura l'autonomia funzionale e contabile del Consiglio Comunale.

  1. Il Presidente è investito di potere discrezionale allo scopo di mantenere l’ordine e di assicurare l’osservanza delle leggi e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e la legalità delle deliberazioni.
  2. Durante le sedute il Presidente:

a) assicura il buon andamento dei lavori secondo l’ordine prestabilito;

b) modera la discussione degli argomenti;

  1. pone e precisa i termini delle questioni su cui si discute e si vota;
  2. stabilisce l’ordine delle votazioni e ne controlla il risultato, previa sua nomina di tre consiglieri scrutatori, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, all’inizio della seduta.

  1. Il Presidente, inoltre, provvede all'insediamento delle commissioni e ne coordina i lavori con quelli del Consiglio, presiede la conferenza dei Capigruppo consiliari ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.
  2. Nell’esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.
  3. Spetta al Presidente l’iniziativa per le attività di informazione, di consultazione, di studio e di organizzazione utili a favorire il miglior funzionamento del Consiglio e delle commissioni consiliari.
  4. I vice presidenti sostituiscono il Presidente nel caso di dimissioni, assenza, impedimento e collaborano con lui nei compiti e nelle funzioni attribuite dallo statuto e dal regolamento. L'ordine di sostituzione viene deciso, volta per volta, dal Presidente. Nel caso in cui il Presidente non possa manifestare la sua volontà, lo sostituisce il vice Presidente più anziano d'età.
  5. In caso di contemporanea assenza del Presidente del Consiglio Comunale e dei vice Presidenti, presiede le sedute il consigliere anziano.
  6. Il Presidente e i due vice presidenti, in collaborazione, sentite le richieste formulate dalla conferenza dei Capigruppo e dal responsabile della struttura funzionale a supporto del Consiglio Comunale, svolgono attività di impulso verso lo stesso, per la formazione del bilancio di previsione annuale di spesa necessaria al suo funzionamento.

ART. 6 Validità delle sedute (quorum legale - strutturale)

  1. All’ora indicata nell’avviso di convocazione, il Presidente del Consiglio Comunale fa eseguire dal Segretario l’appello nominale.
  2. Per la validità della seduta devono risultare presenti all’appello nominale almeno la metà dei consiglieri comunali assegnati al comune, Sindaco compreso, con arrotondamento all’unità superiore.
  3. I consiglieri che non potessero presenziare alla seduta, ne danno comunicazione al Segretario anche tramite uno dei colleghi presenti; detta assenza si considera di conseguenza giustificata e se ne dà atto nel processo verbale.
  4. Qualora dall’appello non risulti accertato il numero legale, il Presidente del Consiglio Comunale dispone che si proceda ad un secondo appello dopo trenta minuti dall’orario fissato per il primo appello.
  5. Se, adempiute le formalità di cui ai precedenti commi, non risulti accertato il numero legale, il Presidente del Consiglio Comunale dichiara deserta l’adunanza e ne fa dare atto nel processo verbale. La seduta viene quindi rinviata a data da destinarsi o alla successiva data eventualmente fissata nell’avviso di convocazione.
  6. Quando sia stato accertato invece, mediante l’appello nominale, il numero legale, il Presidente del Consiglio Comunale dichiara aperta la seduta e dispone di procedere alla trattazione dell’ordine del giorno.
  7. Il consigliere che, dopo l’effettuazione dell’appello nominale, si allontani definitivamente dall’aula, lo dichiara al Segretario che ne prende nota nel processo verbale.

ART. 7 Sedute di seconda convocazione

  1. La seduta di seconda convocazione fa seguito, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta, ovvero interrotta nel suo corso, per assenza del numero legale dei consiglieri.
  2. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente del Consiglio.
  3. Nell'adunanza di seconda convocazione, le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno undici membri del Consiglio Comunale.
  4. Quando la notifica della prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, il Presidente invierà la comunicazione per quest'ultima ai soli consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che siano risultati assenti al momento in cui tale seduta fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno ventiquattro ore prima di quella prevista per la seconda convocazione.
  5. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta od interrotta per assenza del numero legale. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti deve essere portata a conoscenza di tutti i membri del Consiglio almeno ventiquattro ore prima della seduta del Consiglio.

Capo II - Argomenti di discussione in Consiglio Comunale

ART. 8 Argomenti provvedimentali e facoltà di iniziativa

  1. Sono argomenti di carattere provvedimentale tutti quelli per i quali la legge stabilisce la competenza a deliberare del Consiglio Comunale.
  2. L’iniziativa delle proposte di deliberazione da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco, alla giunta, ai consiglieri comunali ed agli altri soggetti previsti dallo statuto.

ART. 9 Proposte di atti amministrativi da parte dei cittadini

  1. Qualora un numero di elettori, non inferiore ad un trentesimo del corpo elettorale, avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate, in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e del suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario Comunale, trasmette la proposta, unitamente ai pareri, all'organo competente ed ai gruppi presenti in Consiglio entro sessanta giorni dal ricevimento.
  2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni entro trenta giorni dal ricevimento della presente.
  3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.
  4. Il Sindaco comunica al Presidente del Consiglio Comunale le proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza consigliare, presentate dai cittadini, secondo quanto previsto dallo statuto.
  5. Le proposte di atti amministrativi, eventualmente non di competenza del Consiglio Comunale, vengono comunicate dal Sindaco allo stesso Consiglio nella prima seduta successiva dell’inoltro della medesima.
  6. Nel caso del rigetto della proposta dovrà essere data motivata risposta ai cittadini proponenti a cura del Presidente del Consiglio Comunale.

ART. 10 Comunicazioni al Consiglio

(del Presidente del Consiglio e del Sindaco)

  1. E’ facoltà del Presidente del Consiglio Comunale e del Sindaco, per le rispettive competenze, dare comunicazioni al Consiglio.
  2. Sulle comunicazioni, di norma, non si dà luogo ad interventi né a votazioni.

ART. 11 Istanze e petizioni presentate dai cittadini

  1. Il Sindaco provvede a trasmettere copia delle istanze e petizioni presentate dai cittadini all'organo comunale competente. Delle istanze e petizioni, su argomenti di competenza del Consiglio Comunale, viene data comunicazione da parte del Presidente del Consiglio Comunale, di quelle non di competenza del Consiglio Comunale il Sindaco può dare comunicazione in occasione della prima seduta utile del Consiglio stesso.
  2. Sulle istanze e petizioni di sua competenza il Consiglio può pronunciarsi, su richiesta di almeno tre consiglieri.
  3. La pronuncia, approvata a maggioranza assoluta dal Consiglio Comunale, assume ruolo di indirizzo nei confronti della Giunta.

ART. 12 Mozioni: definizione e presentazione

  1. La mozione consiste in una proposta, presentata da uno o più consiglieri, da sottoporre alla decisione del Consiglio Comunale, nell’ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo Statuto, riferita alle funzioni di indirizzo e controllo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell’ambito dell’attività del comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa.
  2. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all’approvazione del Consiglio, nelle forme previste dal vigente regolamento.
  3. Le mozioni devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale e sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta che sarà convocata dopo la loro presentazione.
  4. In caso di urgenza, con il parere della conferenza dei Capigruppo formulato a maggioranza dei consiglieri rappresentati, al fine di discutere in tempi congrui la mozione presentata, può essere convocata una apposita seduta del Consiglio Comunale.

ART. 13 Interrogazioni: definizione e presentazione. Sedute speciali per le interrogazioni

  1. L’interrogazione consiste nella richiesta di uno o più consiglieri, rivolta al Sindaco, agli Assessori o al Presidente del Consiglio Comunale, per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato, i motivi e i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento, gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto o intervento.
  2. Le interrogazioni firmate dai proponenti e presentate per iscritto, vengono registrate nel protocollo istituito presso la presidenza del Consiglio Comunale. Vengono iscritte all’ordine del giorno del Consiglio Comunale le interrogazioni che, all’atto della convocazione dello stesso, figurano registrate nel medesimo protocollo.
  3. Per fatti gravi successivi alla data di convocazione del Consiglio, il Presidente del Consiglio può ammettere alla discussione interrogazioni presentate e formulate per iscritto e consegnate in copia al medesimo.
  4. Il consigliere che ha presentato l’interrogazione ha facoltà di darne lettura in Consiglio Comunale.

  1. Qualora si accumuli un rilevante arretrato di interrogazioni non evase, è facoltà del Presidente del Consiglio Comunale richiedere, sentita la conferenza dei Capigruppo, la convocazione di una apposita seduta del Consiglio Comunale, al fine di avere risposte nel termine previsto.

  1. Il Presidente del Consiglio Comunale, sentita la conferenza dei Capigruppo, può convocare periodicamente una seduta del Consiglio Comunale per la formulazione di domande a risposta immediata da parte del Sindaco e della Giunta.

ART. 14 Ordini del giorno: definizione e presentazione

  1. Gli ordini del giorno, presentati da uno o più consiglieri, consistono nella formulazione di una espressione di voto su fatti o questioni di interesse della comunità per i loro riflessi territoriali, nazionali od internazionali, che investono tematiche di carattere generale.
  2. Gli ordini del giorno sono presentati per iscritto, almeno sette giorni prima della seduta, al Presidente del Consiglio Comunale. Se riguardano fatti sopravvenuti dopo la convocazione possono essere presentati, sempre per iscritto, entro l’inizio della seduta.
  3. A conclusione della discussione l’ordine del giorno viene sottoposto all’approvazione del Consiglio, nelle forme previste per le votazioni dal presente regolamento.

ART. 15 Regolamenti

  1. I testi dei regolamenti e/o le loro modifiche e integrazioni sono predisposti dalla apposita commissione o dalla commissione competente per materia, secondo decisione discrezionale del Presidente del Consiglio, atteso il contenuto e/o i risvolti di merito del regolamento stesso.
  2. Il regolamento da trattare dev’essere trasmesso ai consiglieri almeno dieci giorni prima della seduta nella quale verrà discusso. Al fine di verificare in via preventiva le proposte di emendamento di un regolamento, le stesse dovranno essere formulate per iscritto e presentate alla presidenza del Consiglio Comunale, entro e non oltre le ventiquattro ore precedenti la discussione in Consiglio Comunale.

Ca po III – Modalità di formazione dell’ordine del giorno, della discussione e votazione

ART. 16 Predisposizione ordine del giorno

  1. Al fine di programmare lo svolgimento dei lavori, il Presidente del Consiglio Comunale predispone l’elenco degli argomenti di discussione e l’elenco delle interrogazioni.
  2. Il Presidente del Consiglio Comunale sottopone all’attenzione della conferenza dei Capigruppo il primo elenco per l’ordine della discussione e il secondo per conoscenza.
  3. Sentiti gli orientamenti emersi nella conferenza dei Capigruppo, il Presidente del Consiglio Comunale predispone l’ordine del giorno nel quale sono indicate le priorità di trattazione.
  4. L’elenco delle interrogazioni, in ordine di presentazione, viene allegato all’ordine del giorno.

ART. 17 Ordine della discussione

1. L’ordine dei lavori del Consiglio Comunale si articola nel modo seguente:

a) comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale e del Sindaco;

b) comunicazioni di istanze e petizioni ed eventuale pronuncia su di esse;

c) presentazione di interrogazioni;

d) risposta alle interrogazioni;

e) trattazione argomenti provvedimentali;

f) mozioni;

g) ordini del giorno.

  1. Il Presidente o un consigliere possono proporre al Consiglio l’anticipazione o la posposizione di argomenti già iscritti all’ordine del giorno
  2. In merito all’inversione dell’ordine del giorno possono parlare, oltre al Presidente, il proponente e, contro, un solo consigliere. La proposta di inversione è sottoposta alla votazione del Consiglio Comunale.

ART. 18 Presentazione e illustrazione delle proposte di deliberazione

  1. Il titolare dell’iniziativa, Sindaco, assessore competente in materia o consigliere comunale, relaziona sull’argomento illustrando la proposta.
  2. Qualora la proposta pervenga dai cittadini, ai sensi dello Statuto, è data facoltà ad un rappresentante dell’iniziativa popolare di illustrare la stessa, con le stesse modalità attribuite ai componenti del Consiglio e della Giunta.
  3. Le proposte vengono, di norma, date per lette, salva la richiesta di lettura del solo schema di deliberazione da parte di almeno un gruppo consiliare (sono comunque escluse dalla lettura gli allegati o la documentazione di riferimento, salva diversa decisione del Consiglio Comunale espressa con apposita votazione). Lo stesso procedimento vale per gli emendamenti.
  4. Le proposte di deliberazione, così come tutti gli atti provvedimentali, dovranno essere formalizzate per iscritto con i requisiti procedurali previsti dalla legge, depositate con gli atti relativi nei termini prescritti e registrate presso la presidenza del Consiglio Comunale.

ART. 19 Modalità del dibattito

  1. Il consigliere interviene rivolgendosi all’intero Consiglio anche quando si tratti di rispondere ad argomenti di altri consiglieri o di ribattere a riferimenti personali.

  1. Nessuno può interloquire mentre altri hanno la parola, né è permesso interrompere l’oratore.
  2. I consiglieri, durante i loro interventi, devono attenersi all’oggetto posto in discussione.
  3. Qualora il Presidente abbia richiamato per due volte un consigliere, e questo non tenga conto del richiamo, il Presidente può interdirgli la parola.
  4. Il Presidente può sempre intervenire, anche interrompendo la serie di coloro che hanno chiesto la parola, ma solo per muovere qualche osservazione o per fornire chiarimenti.

ART. 20 Disciplina del dibattito

  1. Ogni consigliere può intervenire due volte per dieci minuti complessivi nella discussione dell’argomento che si sta esaminando, chiedendo la parola al Presidente, che la concede, per turno, seguendo l’ordine delle richieste.
  2. Chi dichiara di parlare a nome del gruppo ha a disposizione quindici minuti complessivi, tra esposizione, replica e dichiarazione di voto.
  3. Per argomenti di particolare importanza i tempi previsti vengono concordati dalla conferenza dei Capigruppo.
  4. Ogni altro intervento per motivi procedurali (ad esempio per richiedere l’inversione dell’ordine del giorno, la mozione d’ordine, ecc.) non può superare il limite massimo di cinque minuti.
  5. La discussione consiliare degli argomenti già approvati dalle Commissioni, con voto unanime, può essere limitata alla mera riassunzione dei motivi per la dichiarazione di voto.

ART. 21 Intervento per fatto personale e mozione d’ordine

  1. A ciascun consigliere è consentito intervenire per fatto personale e per mozione d’ordine quando vi sia un richiamo alla legge o al regolamento, o all’ordine del giorno o alla priorità di votazione.
  2. Sulla ammissibilità dell’intervento per fatto personale, e nel merito della mozione d’ordine, si pronuncia il Presidente. Contro tale pronunciamento il consigliere ha sempre la facoltà di appellarsi al Consiglio, il quale decide, in ogni caso, senza discussione.

ART. 22 Questione pregiudiziale e domanda sospensiva

  1. La questione pregiudiziale, ossia la richiesta che un dato argomento non debba discutersi, e la domanda sospensiva, ossia la richiesta che la discussione debba rinviarsi al verificarsi di condizioni o scadenze determinate, possono essere presentate da ogni consigliere dopo la presentazione della proposta di deliberazione e prima che il Presidente abbia aperto la discussione. Se presentate successivamente non possono essere accolte.
  2. Sulle stesse prendono la parola un consigliere a favore e uno contro e il Consiglio Comunale si esprime senza ulteriore discussione.

ART. 23 Emendamenti

  1. Gli emendamenti possono essere presentati per iscritto prima che inizi la seduta in cui l’oggetto viene proposto alla discussione e oralmente durante la discussione medesima.

ART. 24 Votazione: forme (palese, segreta)

  1. Ogni proposta richiede una distinta votazione.
  2. La votazione si distingue in palese e segreta.
  3. La votazione palese ha luogo per appello nominale o per alzata di mano;
  4. La votazione segreta ha luogo tramite apposite schede raccolte dai banchi del Consiglio Comunale con contestuale appello nominale.
  5. La votazione palese è la regola, anche quando si tratta di persone se la proposta è unanime.
  6. La votazione segreta è modalità utilizzata:

  1. quando si tratti di persone e non vi sia una proposta unanime;
  2. quando si tratti di questioni concernenti persone, salva l’eventuale necessità di passare alla seduta segreta;
  3. in ogni altro caso debitamente motivato e previa votazione del Consiglio Comunale.

  1. Sia la votazione palese che quella segreta possono aver luogo mediante dispositivo elettronico idoneo ad assicurare il rispetto dei requisiti di legge.
  2. Quando il Presidente del Consiglio Comunale ritiene che una votazione sia dubbia nel suo risultato, la fa ripetere.
  3. Quando si deve procedere alla votazione di argomenti complessi e articolati, su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri e previa conforme decisione del Consiglio Comunale, si può procedere per parti, per singoli articolati o per punti del dispositivo. Alla fine si deve passare alla votazione del testo nella sua globalità, quale risulta votato per parti.

ART. 25 Votazioni: quorum deliberativo-funzionale e proclamazione esito

  1. Terminate le votazioni il Presidente, con l'assistenza di tre scrutatori ne riconosce e proclama l’esito, indicando distintamente il numero dei votanti, il numero dei voti favorevoli, quello dei voti contrari ed il nome dei consiglieri astenuti ed annunciando, quando ne sia il caso, i nomi delle persone elette.
  2. L’argomento in trattazione si intende approvato se, esaurita l’eventuale discussione e posto in votazione, ottiene la maggioranza dei votanti, salvo che la legge prescriva una maggioranza speciale.
  3. Anche gli eventuali emendamenti proposti dai consiglieri debbono ottenere, per ritenersi approvati, la maggioranza dei votanti.
  4. Per maggioranza dei votanti si intende la metà più uno di coloro che prendono parte alla votazione. In caso che i votanti siano in numero dispari, la maggioranza è data dal numero intero immediatamente superiore alla metà. Le schede bianche, le schede non leggibili e quelle nulle non si computano per determinare il numero dei votanti.
  5. Nelle votazioni palesi, i consiglieri che prendono parte alla votazione e dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti, ma in quello necessario per la validità dell’adunanza. Quelli che dichiarano di non prendere parte alla votazione debbono abbandonare l’aula fino al termine della votazione dell’argomento stesso e non si computano nel numero dei votanti né in quello dei presenti, ai fini della validità dell’adunanza.
  6. Nelle elezioni di persone in seno ad organi diversi, nei casi in cui Leggi, regolamenti o specifici Statuti non prevedano altre disposizioni, dovrà sempre essere assicurata la presenza di uno o più rappresentanti della minoranza ottenuta con il metodo del voto limitato ad uno. Qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun rappresentante di minoranza, saranno dichiarati eletti, in sostituzione dell’ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza colui o coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti sino a coprire i posti previsti. Se non ci sarà alcun eletto espresso dalla minoranza, si ripeteranno le operazioni di voto fino ad ottenere un rappresentante (o più rappresentanti, qualora sia previsto dalla normativa vigente) della minoranza.
  7. In caso di risultato di parità si ripete di seguito la votazione. In caso di ulteriore parità l’argomento è rinviato alla seduta successiva.

ART. 26 Verbali

  1. Il Segretario comunale cura la redazione del verbale della seduta. Il verbale è sottoscritto dal Segretario e da chi presiede la seduta consiliare, il verbale è a disposizione dei consiglieri presso gli uffici competenti. Trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione, il verbale viene ritenuto approvato.
  2. In caso di assenza od impedimento il Segretario è sostituito dal Vice Segretario. Per l'ipotesi di assenza od impedimento di entrambi si procede in tal modo:

- se il caso é noto per tempo il Sindaco, in via eccezionale, assegna l'incarico ad altro

Dirigente;

  • se il caso si verifica in modo imprevisto il Presidente del Consiglio Comunale assegna

l'incarico ad altro Consigliere comunale - che conserva, comunque, le sue prerogative - per la discussione soltanto degli argomenti urgenti.

  1. Nella seduta segreta è esclusa la registrazione e nessun consigliere può procedere a registrazioni personali. Alla seduta segreta partecipano soltanto i consiglieri ed il Segretario. Gli intervenuti sono tenuti al vincolo del segreto d’ufficio.

ART. 27 Interrogazioni: modalità e durata

  1. Nella seduta viene data risposta alle interrogazioni nell'ordine previsto, per la durata complessiva di sessanta minuti. Trascorso questo termine, il Presidente rinvia le interrogazioni non svolte alla successiva convocazione.
  2. Non possono essere trattate nella stessa seduta più di due interrogazioni presentate dallo stesso consigliere, salvo il caso di sedute appositamente convocate per la risposta ad interrogazioni.
  3. Qualora il consigliere interrogante sia assente al momento della trattazione dell’interrogazione, la risposta alla medesima, viene rinviata alla successiva convocazione.
  4. Le disposizioni che precedono prevalgono su quella che pone il termine di trenta giorni per la risposta alle interrogazioni.
  5. Qualora il consigliere richieda risposta scritta durante la seduta, la stessa deve essergli inviata entro dieci giorni.
  6. L'interrogato può fondere le risposte di più interrogazioni di contenuto analogo, o comunque interconnesse per qualche verso. Le interrogazioni sullo stesso argomento cui si riferiscono le mozioni sono assorbite dalla discussione sulle mozioni stesse e gli interroganti sono iscritti a parlare dopo il firmatario della mozione.

ART. 28 Interrogazioni: svolgimento

  1. Le interrogazioni comportano l’obbligo di risposta da parte del Sindaco e dell’Assessore e del Presidente del Consiglio di norma nella seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.
  2. La risposta deve comunque essere fornita entro trenta giorni dalla presentazione dell’interrogazione ovvero, decorso tale termine, in occasione del primo Consiglio Comunale.
  3. L’interrogante parla, dopo aver ottenuto risposta, per dichiarare se sia o no soddisfatto e per qual