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Titolo
I
Consiglio Comunale
Capo
I – Convocazione, Presidenza, Validità
delle sedute
ART.
1 Convocazione del Consiglio: iniziativa
della convocazione, sede ed esposizione bandiere
- Le
sedute sono, di norma, convocate dal Presidente
del Consiglio Comunale.
- Le
sedute si tengono nella sala allo scopo destinata
del palazzo municipale.
- Per
speciali circostanze o per giustificati motivi
le sedute possono svolgersi in altra sede;
tale decisione viene presa dal Presidente
del Consiglio Comunale sentita la conferenza
dei Capigruppo.
- Il
giorno in cui ha luogo la seduta, vengono
esposte al balcone del palazzo comunale le
bandiere dell’Unione Europea, della
Repubblica Italiana, della Regione Veneto
e del Comune di San Donà di Piave.
ART.
2 Modalità di convocazione: ordinarie,
straordinarie e d’urgenza
- Il
Consiglio si riunisce in sedute ordinarie,
straordinarie e d'urgenza. Sono considerate:
- ordinarie
le sedute nelle quali vengono iscritte le
proposte di deliberazione, inerenti a tutte
le materie di competenza consiliare;
- straordinarie
le sedute chieste dai consiglieri, o da altri
soggetti previsti dallo statuto o dalla legge;
- d'urgenza
le sedute con proposte di deliberazione o
argomenti, per qualche ragione, ritenute urgenti
dal Presidente del Consiglio Comunale.
- I
consiglieri sono convocati mediante avviso
scritto, contenente l’indicazione degli
argomenti da trattare; tale avviso dovrà essere
notificato direttamente al consigliere destinatario
o presso il domicilio allo scopo da questi
designato, ivi incluso il palazzo municipale.
Per l'ipotesi che anche un solo esperimento
di notifica sia stato infruttuoso, senza responsabilità
alcuna del notificante, si provvede a dare
comunicazione sintetica del mero calendario
tramite telegramma.
- La
convocazione può riferirsi contemporaneamente
anche a due o più sedute in prosieguo l'una
dell'altra, e ciò va esplicitato nell'avviso.
Il prosieguo della seduta può variamente combinarsi
con l'istituto della 2^ convocazione e/o l'aggiunzione
di argomenti urgenti come meglio si dispone
in appresso. Il Consiglio Comunale può decidere,
previa apposita votazione, di aggiungere argomenti
iscritti all'ordine del giorno di una seduta
ad altra già programmata e non in prosieguo
della precedente, e di ciò si dà comunicazione
agli assenti.
- Gli
avvisi di convocazione per le sedute delle
sessioni ordinarie devono essere notificati
almeno tre giorni prima di quello stabilito
per la seduta; gli avvisi di convocazione
per le sedute delle sessioni straordinarie
devono essere consegnati almeno due giorni
prima di quello stabilito per la seduta. Detti
giorni devono essere interamente liberi,
senza computare né il giorno di
notifica, né quello in cui ha luogo la seduta.
- In
caso di urgenza, l’avviso di convocazione
deve essere notificato almeno 24 ore prima
dell’inizio della seduta. Sulla convocazione
d’urgenza decide il Presidente del Consiglio
Comunale, sentiti, di norma, i Capigruppo,
anche per vie brevi.
- Quando
l'urgenza lo richieda l'ordine del giorno
del Consiglio può essere integrato, ad avvenuta
convocazione, dal Presidente del Consiglio
stesso, sentiti i Capigruppo, anche per vie
brevi. L'integrazione deve essere notificata
ai consiglieri almeno 24 ore prima della seduta.
ART.
3 Sedute: pubbliche e segrete, pubblicità
delle stesse e presenza del pubblico
- Delle
sedute del Consiglio Comunale è data pubblicità
mediante affissione dell’avviso alle
bacheche comunali o con altri mezzi ritenuti
idonei dall’Amministrazione Comunale.
A tale incombenza provvede il Presidente del
Consiglio Comunale
- L’elenco
degli argomenti da trattare nella seduta è
pubblicato all’Albo Pretorio del comune.
- Le
sedute sono pubbliche eccetto i casi in cui
si debba tutelare la riservatezza delle persone.
Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni
concernenti persone, quando sia esercitata
una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento
delle qualità soggettive di una persona o
sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
I componenti del Consiglio e il Segretario
presenti alla seduta segreta sono vincolati
alla segretezza su quanto è stato argomento
di discussione.
- Il
Consiglio può deliberare, su proposta del
Presidente o di almeno tre consiglieri, la
segretezza della seduta;
- Il
pubblico che presenzia alle sedute è tenuto
a rimanere nello spazio ad esso riservato;
rimanendo in silenzio ed astenendosi dal manifestare,
in qualunque modo, approvazione o disapprovazione.
ART.
4 Presidenza del Consiglio Comunale
- La
prima riunione del Consiglio Comunale, dopo
le elezioni, è presieduta dal consigliere
anziano. Nella stessa seduta il Consiglio
Comunale, dopo la convalida dei consiglieri
elegge, con distinte votazioni a scrutino
segreto e a maggioranza dei consiglieri assegnati,
il Presidente del Consiglio Comunale e i due
vice presidenti, di cui uno in rappresentanza
delle minoranze.
- Il
Presidente e i due vice presidenti durano
in carica per l’intero mandato amministrativo
e fino alla riunione del nuovo Consiglio.
- Il
Presidente e i due vice presidenti possono
essere revocati dal Consiglio per gravi motivi
istituzionali, a maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati.
- L'istanza
di revoca deve essere presentata in forma
scritta da almeno un terzo dei consiglieri
e deve esprimere adeguatamente le motivazioni
istituzionali della richiesta. Sulla ammissione
della stessa istanza si pronuncia la conferenza
dei Capigruppo, a maggioranza dei consiglieri
assegnati.
- Dopo
la revoca il Consiglio è presieduto dal vice
Presidente più anziano d'età o dal consigliere
anziano.
ART.
5 Presidente del Consiglio: poteri, facoltà,
prerogative
- Il
Presidente del Consiglio Comunale, eletto
secondo le norme statutarie, presiede le sedute
tranne la prima riunione dopo le elezioni.
- Il
Presidente:
- rappresenta
il Consiglio Comunale;
- ne
tutela la dignità e le funzioni;
- fa
osservare il presente regolamento;
- assicura
l'autonomia funzionale e contabile del Consiglio
Comunale.
- Il
Presidente è investito di potere discrezionale
allo scopo di mantenere l’ordine e di
assicurare l’osservanza delle leggi
e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni
e la legalità delle deliberazioni.
- Durante
le sedute il Presidente:
a)
assicura il buon andamento dei lavori secondo
l’ordine prestabilito;
b)
modera la discussione degli argomenti;
- pone
e precisa i termini delle questioni su cui
si discute e si vota;
- stabilisce
l’ordine delle votazioni e ne controlla
il risultato, previa sua nomina di tre consiglieri
scrutatori, di cui uno in rappresentanza delle
minoranze, all’inizio della seduta.
- Il
Presidente, inoltre, provvede all'insediamento
delle commissioni e ne coordina i lavori con
quelli del Consiglio, presiede la conferenza
dei Capigruppo consiliari ed esercita ogni
altra funzione attribuitagli dalla legge,
dallo statuto e dal regolamento.
- Nell’esercizio
delle sue funzioni il Presidente si
ispira a criteri di imparzialità, intervenendo
a difesa delle prerogative del Consiglio e
dei singoli consiglieri.
- Spetta
al Presidente l’iniziativa per le attività
di informazione, di consultazione, di studio
e di organizzazione utili a favorire il miglior
funzionamento del Consiglio e delle commissioni
consiliari.
- I
vice presidenti sostituiscono il Presidente
nel caso di dimissioni, assenza, impedimento
e collaborano con lui nei compiti e nelle
funzioni attribuite dallo statuto e dal regolamento.
L'ordine di sostituzione viene deciso, volta
per volta, dal Presidente. Nel caso in cui
il Presidente non possa manifestare la sua
volontà, lo sostituisce il vice Presidente
più anziano d'età.
- In
caso di contemporanea assenza del Presidente
del Consiglio Comunale e dei vice Presidenti,
presiede le sedute il consigliere anziano.
- Il
Presidente e i due vice presidenti, in collaborazione,
sentite le richieste formulate dalla conferenza
dei Capigruppo e dal responsabile della struttura
funzionale a supporto del Consiglio Comunale,
svolgono attività di impulso verso lo stesso,
per la formazione del bilancio di previsione
annuale di spesa necessaria al suo funzionamento.
ART.
6 Validità delle sedute (quorum legale
- strutturale)
- All’ora
indicata nell’avviso di convocazione,
il Presidente del Consiglio Comunale fa eseguire
dal Segretario l’appello nominale.
- Per
la validità della seduta devono risultare
presenti all’appello nominale almeno
la metà dei consiglieri comunali assegnati
al comune, Sindaco compreso, con arrotondamento
all’unità superiore.
- I
consiglieri che non potessero presenziare
alla seduta, ne danno comunicazione al Segretario
anche tramite uno dei colleghi presenti; detta
assenza si considera di conseguenza giustificata
e se ne dà atto nel processo verbale.
- Qualora
dall’appello non risulti accertato il
numero legale, il Presidente del Consiglio
Comunale dispone che si proceda ad un secondo
appello dopo trenta minuti dall’orario
fissato per il primo appello.
- Se,
adempiute le formalità di cui ai precedenti
commi, non risulti accertato il numero legale,
il Presidente del Consiglio Comunale dichiara
deserta l’adunanza e ne fa dare
atto nel processo verbale. La seduta viene
quindi rinviata a data da destinarsi o alla
successiva data eventualmente fissata nell’avviso
di convocazione.
- Quando
sia stato accertato invece, mediante l’appello
nominale, il numero legale, il Presidente
del Consiglio Comunale dichiara aperta la
seduta e dispone di procedere alla trattazione
dell’ordine del giorno.
- Il
consigliere che, dopo l’effettuazione
dell’appello nominale, si allontani
definitivamente dall’aula, lo dichiara
al Segretario che ne prende nota nel processo
verbale.
ART.
7 Sedute di seconda convocazione
- La
seduta di seconda convocazione fa seguito,
per ogni argomento iscritto all'ordine del
giorno, ad altra riunione andata deserta,
ovvero interrotta nel suo corso, per assenza
del numero legale dei consiglieri.
- Il
giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione
sono stabiliti dal Presidente del Consiglio.
- Nell'adunanza
di seconda convocazione, le deliberazioni
sono valide purchè intervengano almeno undici
membri del Consiglio Comunale.
- Quando
la notifica della prima convocazione stabilisca
anche il giorno e l'ora per la seconda, il
Presidente invierà la comunicazione per quest'ultima
ai soli consiglieri che non sono intervenuti
alla prima convocazione o che siano risultati
assenti al momento in cui tale seduta fu dichiarata
deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati
almeno ventiquattro ore prima di quella prevista
per la seconda convocazione.
- Quando
l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno
di un'adunanza di seconda convocazione possono
essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine
del giorno di quella di prima convocazione
andata deserta od interrotta per assenza del
numero legale. Tali argomenti debbono essere
iscritti e trattati nella riunione dopo quelli
di seconda convocazione e per essi la seduta
ha il carattere e richiede le presenze previste
per la prima convocazione. L'aggiunta di tali
argomenti deve essere portata a conoscenza
di tutti i membri del Consiglio almeno ventiquattro
ore prima della seduta del Consiglio.
Capo
II - Argomenti di discussione in Consiglio
Comunale
ART.
8 Argomenti provvedimentali e facoltà di
iniziativa
- Sono
argomenti di carattere provvedimentale tutti
quelli per i quali la legge stabilisce la
competenza a deliberare del Consiglio Comunale.
- L’iniziativa
delle proposte di deliberazione da sottoporsi
al Consiglio spetta al Sindaco, alla giunta,
ai consiglieri comunali ed agli altri soggetti
previsti dallo statuto.
ART.
9 Proposte di atti amministrativi da parte
dei cittadini
- Qualora
un numero di elettori, non inferiore ad un
trentesimo del corpo elettorale, avanzi al
Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi
di competenza dell'ente e tali proposte siano
sufficientemente dettagliate, in modo da non
lasciare dubbi sulla natura dell'atto e del
suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto
il parere dei responsabili dei servizi interessati
e del Segretario Comunale, trasmette la proposta,
unitamente ai pareri, all'organo competente
ed ai gruppi presenti in Consiglio entro sessanta
giorni dal ricevimento.
- L'organo
competente può sentire i proponenti e deve
adottare le sue determinazioni entro trenta
giorni dal ricevimento della presente.
- Le
determinazioni di cui al comma precedente
sono pubblicate negli appositi spazi e sono
comunicate formalmente ai primi tre firmatari
della proposta.
- Il
Sindaco comunica al Presidente del Consiglio
Comunale le proposte per l’adozione
di atti amministrativi di competenza consigliare,
presentate dai cittadini, secondo quanto previsto
dallo statuto.
- Le
proposte di atti amministrativi, eventualmente
non di competenza del Consiglio Comunale,
vengono comunicate dal Sindaco allo stesso
Consiglio nella prima seduta successiva dell’inoltro
della medesima.
- Nel
caso del rigetto della proposta dovrà essere
data motivata risposta ai cittadini proponenti
a cura del Presidente del Consiglio Comunale.
ART.
10 Comunicazioni al Consiglio
(del
Presidente del Consiglio e del Sindaco)
- E’
facoltà del Presidente del Consiglio Comunale
e del Sindaco, per le rispettive competenze,
dare comunicazioni al Consiglio.
- Sulle
comunicazioni, di norma, non si dà luogo ad
interventi né a votazioni.
ART.
11 Istanze e petizioni presentate dai
cittadini
- Il
Sindaco provvede a trasmettere copia delle
istanze e petizioni presentate dai cittadini
all'organo comunale competente. Delle istanze
e petizioni, su argomenti di competenza del
Consiglio Comunale, viene data comunicazione
da parte del Presidente del Consiglio Comunale,
di quelle non di competenza del Consiglio
Comunale il Sindaco può dare comunicazione
in occasione della prima seduta utile del
Consiglio stesso.
- Sulle
istanze e petizioni di sua competenza il Consiglio
può pronunciarsi, su richiesta di almeno tre
consiglieri.
- La
pronuncia, approvata a maggioranza assoluta
dal Consiglio Comunale, assume ruolo
di indirizzo nei confronti della Giunta.
ART.
12 Mozioni: definizione e presentazione
- La
mozione consiste in una proposta, presentata
da uno o più consiglieri, da sottoporre alla
decisione del Consiglio Comunale, nell’ambito
delle competenze per lo stesso stabilite dalla
legge e dallo Statuto, riferita alle funzioni
di indirizzo e controllo, alla promozione
di iniziative e di interventi da parte del
Consiglio o della Giunta nell’ambito
dell’attività del comune e degli enti
ed organismi allo stesso appartenenti od ai
quali partecipa.
- La
mozione si conclude con una risoluzione ed
è sottoposta all’approvazione del Consiglio,
nelle forme previste dal vigente regolamento.
- Le
mozioni devono essere presentate per iscritto
al Presidente del Consiglio Comunale e sono
iscritte all'ordine del giorno della prima
seduta che sarà convocata dopo la loro presentazione.
- In
caso di urgenza, con il parere della
conferenza dei Capigruppo formulato a maggioranza
dei consiglieri rappresentati, al fine di
discutere in tempi congrui la mozione presentata,
può essere convocata una apposita seduta del
Consiglio Comunale.
ART.
13 Interrogazioni: definizione e presentazione.
Sedute speciali
per le interrogazioni
- L’interrogazione
consiste nella richiesta di uno o più consiglieri,
rivolta al Sindaco, agli Assessori
o al Presidente del Consiglio Comunale, per
avere informazioni circa la sussistenza o
la verità di un fatto determinato, i motivi
e i criteri in base ai quali è stato adottato
un provvedimento, gli intendimenti con i quali
ci si prefigge di operare in merito ad un
determinato fatto o intervento.
- Le
interrogazioni firmate dai proponenti e presentate
per iscritto, vengono registrate nel protocollo
istituito presso la presidenza del Consiglio
Comunale. Vengono iscritte all’ordine
del giorno del Consiglio Comunale le interrogazioni
che, all’atto della convocazione dello
stesso, figurano registrate nel medesimo protocollo.
- Per
fatti gravi successivi alla data di convocazione
del Consiglio, il Presidente del Consiglio
può ammettere alla discussione interrogazioni
presentate e formulate per iscritto e consegnate
in copia al medesimo.
- Il
consigliere che ha presentato l’interrogazione
ha facoltà di darne lettura in Consiglio
Comunale.
- Qualora
si accumuli un rilevante arretrato di interrogazioni
non evase, è facoltà del Presidente del Consiglio
Comunale richiedere, sentita la conferenza
dei Capigruppo, la convocazione di una apposita
seduta del Consiglio Comunale, al fine di
avere risposte nel termine previsto.
- Il
Presidente del Consiglio Comunale, sentita
la conferenza dei Capigruppo, può convocare
periodicamente una seduta del Consiglio Comunale
per la formulazione di domande a risposta
immediata da parte del Sindaco e della Giunta.
ART.
14 Ordini del giorno: definizione e presentazione
- Gli
ordini del giorno, presentati da uno o più
consiglieri, consistono nella formulazione
di una espressione di voto su fatti o questioni
di interesse della comunità per i loro riflessi
territoriali, nazionali od internazionali,
che investono tematiche di carattere generale.
- Gli
ordini del giorno sono presentati per iscritto,
almeno sette giorni prima della seduta, al
Presidente del Consiglio Comunale. Se riguardano
fatti sopravvenuti dopo la convocazione possono
essere presentati, sempre per iscritto, entro
l’inizio della seduta.
- A
conclusione della discussione l’ordine
del giorno viene sottoposto all’approvazione
del Consiglio, nelle forme previste per le
votazioni dal presente regolamento.
ART.
15 Regolamenti
- I
testi dei regolamenti e/o le loro modifiche
e integrazioni sono predisposti dalla apposita
commissione o dalla commissione competente
per materia, secondo decisione discrezionale
del Presidente del Consiglio, atteso il contenuto
e/o i risvolti di merito del regolamento stesso.
- Il
regolamento da trattare dev’essere trasmesso
ai consiglieri almeno dieci giorni prima della
seduta nella quale verrà discusso.
Al fine di verificare in via preventiva
le proposte di emendamento di un regolamento,
le stesse dovranno essere formulate per iscritto
e presentate alla presidenza del Consiglio
Comunale, entro e non oltre le ventiquattro
ore precedenti la discussione in Consiglio
Comunale.
Ca
po
III – Modalità di formazione dell’ordine
del giorno, della
discussione e votazione
ART.
16 Predisposizione ordine del giorno
- Al
fine di programmare lo svolgimento dei lavori,
il Presidente del Consiglio Comunale predispone
l’elenco degli argomenti di discussione
e l’elenco delle interrogazioni.
- Il
Presidente del Consiglio Comunale sottopone
all’attenzione della conferenza dei
Capigruppo il primo elenco per l’ordine
della discussione e il secondo per conoscenza.
- Sentiti
gli orientamenti emersi nella conferenza dei
Capigruppo, il Presidente del Consiglio Comunale
predispone l’ordine del giorno nel quale
sono indicate le priorità di trattazione.
- L’elenco
delle interrogazioni, in ordine di presentazione,
viene allegato all’ordine del giorno.
ART.
17 Ordine della discussione
1.
L’ordine dei lavori del Consiglio Comunale
si articola nel modo seguente:
a)
comunicazioni del Presidente del Consiglio
Comunale e del Sindaco;
b)
comunicazioni di istanze e petizioni ed
eventuale pronuncia su di esse;
c)
presentazione di interrogazioni;
d)
risposta alle interrogazioni;
e)
trattazione argomenti provvedimentali;
f)
mozioni;
g)
ordini del giorno.
- Il
Presidente o un consigliere possono proporre
al Consiglio l’anticipazione o la posposizione
di argomenti già iscritti all’ordine
del giorno
- In
merito all’inversione dell’ordine
del giorno possono parlare, oltre al Presidente,
il proponente e, contro, un solo consigliere.
La proposta di inversione è sottoposta alla
votazione del Consiglio Comunale.
ART.
18 Presentazione e illustrazione delle
proposte di deliberazione
- Il
titolare dell’iniziativa, Sindaco, assessore
competente in materia o consigliere comunale,
relaziona sull’argomento illustrando
la proposta.
- Qualora
la proposta pervenga dai cittadini, ai sensi
dello Statuto, è data facoltà ad un rappresentante
dell’iniziativa popolare di illustrare
la stessa, con le stesse modalità attribuite
ai componenti del Consiglio e della Giunta.
- Le
proposte vengono, di norma, date per lette,
salva la richiesta di lettura del solo schema
di deliberazione da parte di almeno un gruppo
consiliare (sono comunque escluse dalla lettura
gli allegati o la documentazione di riferimento,
salva diversa decisione del Consiglio Comunale
espressa con apposita votazione). Lo stesso
procedimento vale per gli emendamenti.
- Le
proposte di deliberazione, così come
tutti gli atti provvedimentali, dovranno essere
formalizzate per iscritto con i requisiti
procedurali previsti dalla legge, depositate
con gli atti relativi nei termini prescritti
e registrate presso la presidenza del Consiglio
Comunale.
ART.
19 Modalità del dibattito
- Il
consigliere interviene rivolgendosi all’intero
Consiglio anche quando si tratti di rispondere
ad argomenti di altri consiglieri o di
ribattere a riferimenti personali.
- Nessuno
può interloquire mentre altri hanno la parola,
né è permesso interrompere l’oratore.
- I
consiglieri, durante i loro interventi, devono
attenersi all’oggetto posto in discussione.
- Qualora
il Presidente abbia richiamato per due volte
un consigliere, e questo non tenga conto del
richiamo, il Presidente può interdirgli la
parola.
- Il
Presidente può sempre intervenire, anche interrompendo
la serie di coloro che hanno chiesto la parola,
ma solo per muovere qualche osservazione o
per fornire chiarimenti.
ART.
20 Disciplina del dibattito
- Ogni
consigliere può intervenire due volte per
dieci minuti complessivi nella discussione
dell’argomento che si sta esaminando,
chiedendo la parola al Presidente, che la
concede, per turno, seguendo l’ordine
delle richieste.
- Chi
dichiara di parlare a nome del gruppo ha a
disposizione quindici minuti complessivi,
tra esposizione, replica e dichiarazione di
voto.
- Per
argomenti di particolare importanza i tempi
previsti vengono concordati dalla conferenza
dei Capigruppo.
- Ogni
altro intervento per motivi procedurali
(ad esempio per richiedere l’inversione
dell’ordine del giorno, la mozione d’ordine,
ecc.) non può superare il limite massimo di
cinque minuti.
- La
discussione consiliare degli argomenti già
approvati dalle Commissioni, con voto unanime,
può essere limitata alla mera riassunzione
dei motivi per la dichiarazione di voto.
ART.
21 Intervento per fatto personale e mozione
d’ordine
- A
ciascun consigliere è consentito intervenire
per fatto personale e per mozione d’ordine
quando vi sia un richiamo alla legge o al
regolamento, o all’ordine del giorno
o alla priorità di votazione.
- Sulla
ammissibilità dell’intervento per fatto
personale, e nel merito della mozione d’ordine,
si pronuncia il Presidente. Contro tale pronunciamento
il consigliere ha sempre la facoltà di appellarsi
al Consiglio, il quale decide, in ogni caso,
senza discussione.
ART.
22 Questione pregiudiziale e domanda sospensiva
- La
questione pregiudiziale, ossia la richiesta
che un dato argomento non debba discutersi,
e la domanda sospensiva, ossia la richiesta
che la discussione debba rinviarsi al verificarsi
di condizioni o scadenze determinate, possono
essere presentate da ogni consigliere dopo
la presentazione della proposta di deliberazione
e prima che il Presidente abbia aperto la
discussione. Se presentate successivamente
non possono essere accolte.
- Sulle
stesse prendono la parola un consigliere
a favore e uno contro e il Consiglio Comunale
si esprime senza ulteriore discussione.
ART.
23 Emendamenti
- Gli
emendamenti possono essere presentati per
iscritto prima che inizi la seduta in cui
l’oggetto viene proposto alla discussione
e oralmente durante la discussione medesima.
ART.
24 Votazione: forme (palese, segreta)
- Ogni
proposta richiede una distinta votazione.
- La
votazione si distingue in palese e segreta.
- La
votazione palese ha luogo per appello nominale
o per alzata di mano;
- La
votazione segreta ha luogo tramite apposite
schede raccolte dai banchi del Consiglio Comunale
con contestuale appello nominale.
- La
votazione palese è la regola, anche quando
si tratta di persone se la proposta è unanime.
- La
votazione segreta è modalità utilizzata:
- quando
si tratti di persone e non vi sia una proposta
unanime;
- quando
si tratti di questioni concernenti persone,
salva l’eventuale necessità di passare
alla seduta segreta;
- in
ogni altro caso debitamente motivato e previa
votazione del Consiglio Comunale.
- Sia
la votazione palese che quella segreta possono
aver luogo mediante dispositivo elettronico
idoneo ad assicurare il rispetto dei requisiti
di legge.
- Quando
il Presidente del Consiglio Comunale ritiene
che una votazione sia dubbia nel suo risultato,
la fa ripetere.
- Quando
si deve procedere alla votazione di argomenti
complessi e articolati, su richiesta di almeno
un quinto dei consiglieri e previa conforme
decisione del Consiglio Comunale, si può procedere
per parti, per singoli articolati o per punti
del dispositivo. Alla fine si deve passare
alla votazione del testo nella sua globalità,
quale risulta votato per parti.
ART.
25 Votazioni: quorum deliberativo-funzionale
e proclamazione esito
- Terminate
le votazioni il Presidente, con l'assistenza
di tre scrutatori ne riconosce e proclama
l’esito, indicando distintamente il
numero dei votanti, il numero dei voti favorevoli,
quello dei voti contrari ed il nome dei consiglieri
astenuti ed annunciando, quando ne sia il
caso, i nomi delle persone elette.
- L’argomento
in trattazione si intende approvato se, esaurita
l’eventuale discussione e posto in votazione,
ottiene la maggioranza dei votanti, salvo
che la legge prescriva una maggioranza speciale.
- Anche
gli eventuali emendamenti proposti dai consiglieri
debbono ottenere, per ritenersi approvati,
la maggioranza dei votanti.
- Per
maggioranza dei votanti si intende
la metà più uno di coloro che prendono parte
alla votazione. In caso che i votanti siano
in numero dispari, la maggioranza è data dal
numero intero immediatamente superiore alla
metà. Le schede bianche, le schede non leggibili
e quelle nulle non si computano per determinare
il numero dei votanti.
- Nelle
votazioni palesi, i consiglieri che prendono
parte alla votazione e dichiarano di astenersi,
non si computano nel numero dei votanti,
ma in quello necessario per la validità
dell’adunanza. Quelli che dichiarano
di non prendere parte alla votazione debbono
abbandonare l’aula fino al termine della
votazione dell’argomento stesso e non
si computano nel numero dei votanti né in
quello dei presenti, ai fini della validità
dell’adunanza.
- Nelle
elezioni di persone in seno ad organi diversi,
nei casi in cui Leggi, regolamenti o specifici
Statuti non prevedano altre disposizioni,
dovrà sempre essere assicurata la presenza
di uno o più rappresentanti della minoranza
ottenuta con il metodo del voto limitato ad
uno. Qualora nella votazione non sia riuscito
eletto alcun rappresentante di minoranza,
saranno dichiarati eletti, in sostituzione
dell’ultimo o degli ultimi eletti della
maggioranza colui o coloro che hanno ottenuto
il maggior numero di voti sino a coprire i
posti previsti. Se non ci sarà alcun eletto
espresso dalla minoranza, si ripeteranno le
operazioni di voto fino ad ottenere un rappresentante
(o più rappresentanti, qualora sia previsto
dalla normativa vigente) della minoranza.
- In
caso di risultato di parità si ripete di seguito
la votazione. In caso di ulteriore parità
l’argomento è rinviato alla seduta successiva.
ART.
26 Verbali
- Il
Segretario comunale cura la redazione del
verbale della seduta. Il verbale è sottoscritto
dal Segretario e da chi presiede la seduta
consiliare, il verbale è a disposizione dei
consiglieri presso gli uffici competenti.
Trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione,
il verbale viene ritenuto approvato.
- In
caso di assenza od impedimento il Segretario
è sostituito dal Vice Segretario. Per l'ipotesi
di assenza od impedimento di entrambi si procede
in tal modo:
-
se il caso é noto per tempo il Sindaco, in via
eccezionale, assegna l'incarico ad altro
Dirigente;
- se
il caso si verifica in modo imprevisto il
Presidente del Consiglio Comunale assegna
l'incarico
ad altro Consigliere comunale - che conserva,
comunque, le sue prerogative - per la discussione
soltanto degli argomenti urgenti.
- Nella
seduta segreta è esclusa la registrazione
e nessun consigliere può procedere a registrazioni
personali. Alla seduta segreta partecipano
soltanto i consiglieri ed il Segretario. Gli
intervenuti sono tenuti al vincolo del segreto
d’ufficio.
ART.
27 Interrogazioni: modalità e durata
- Nella
seduta viene data risposta alle interrogazioni
nell'ordine previsto, per la durata complessiva
di sessanta minuti. Trascorso questo termine,
il Presidente rinvia le interrogazioni non
svolte alla successiva convocazione.
- Non
possono essere trattate nella stessa seduta
più di due interrogazioni presentate dallo
stesso consigliere, salvo il caso di sedute
appositamente convocate per la risposta ad
interrogazioni.
- Qualora
il consigliere interrogante sia assente al
momento della trattazione dell’interrogazione,
la risposta alla medesima, viene rinviata
alla successiva convocazione.
- Le
disposizioni che precedono prevalgono su quella
che pone il termine di trenta giorni per la
risposta alle interrogazioni.
- Qualora
il consigliere richieda risposta scritta durante
la seduta, la stessa deve essergli inviata
entro dieci giorni.
- L'interrogato
può fondere le risposte di più interrogazioni
di contenuto analogo, o comunque interconnesse
per qualche verso. Le interrogazioni sullo
stesso argomento cui si riferiscono le mozioni
sono assorbite dalla discussione sulle mozioni
stesse e gli interroganti sono iscritti a
parlare dopo il firmatario della mozione.
ART.
28 Interrogazioni: svolgimento
- Le
interrogazioni comportano l’obbligo
di risposta da parte del Sindaco e dell’Assessore
e del Presidente del Consiglio di norma nella
seduta immediatamente successiva alla loro
presentazione.
- La
risposta deve comunque essere fornita entro
trenta giorni dalla presentazione dell’interrogazione
ovvero, decorso tale termine, in occasione
del primo Consiglio Comunale.
- L’interrogante
parla, dopo aver ottenuto risposta,
per dichiarare se sia o no soddisfatto e per
qual
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