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Delibera n° 61 di Consiglio Comunale



IL CONSIGLIO COMUNALE


VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i. con il quale è stata istituita l’imposta comunale sugli immobili;
VISTO D.Lgs. 446/97, artt. 52 e seguenti;
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell’I.C.I., approvato con deliberazione di C.C. n. 37 del 31.03.1999, successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, così come successivamente sostituito dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001, nel quale si dispone che il termine previsto per la approvazione dei regolamenti è la data fissata dalla norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;
VISTO l’art. 151 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel quale si stabilisce che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, disponendo altresì, che detto termine possa essere differito con Decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
VISTO il Decreto del Ministero dell'interno, d'intesa con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre 2002, G.U. n° 304 del 30/12/2002 con il quale si differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2003;
VISTO l’art. 42, secondo comma lettere a) e f) della Legge 18 agosto 2000 n. 267 nel quale vengono stabilite le competenze del consiglio comunale in materia di regolamenti e tributi;
RITENUTO opportuno riformulare il comma 2 dell'art 26 del suddetto regolamento, al fine di agevolare i contribuenti nel pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamento e liquidazione, che recita "Nel caso che l’importo da pagare sia superiore a EURO 2582,00, su richiesta del contribuente e dietro prestazione di idonea garanzia, può essere concessa la rateizzazione in sei rate bimestrali, con l’applicazione degli interessi calcolati al tasso legale vigente" nel seguente modo "Nel caso in cui l'importo da pagare sia pari o superiore a EURO 500,00 e non superi la somma di EURO 3000,00 su richiesta del contribuente, può essere concessa la rateizzazione fino a quattro rate bimestrali; qualora l'importo da pagare sia superiore a EURO 3000,00 può essere concessa la rateizzazione fino a otto rate bimestrali. In entrambi i casi è prevista l'applicazione degli interessi al tasso legale vigente. Nel caso in cui il contribuente non versi due rate consecutive entro le scadenze stabilite, la rateizzazione decade con il conseguente avvio delle procedure previste per la riscossione coattiva da parte dell'Ente."

Con voti: PRESENTI 18, FAVOREVOLI 16, CONTRARI 1, ASTENUTI 1 (FOGAGNOLI)
DELIBERA

1) Di riformulare il comma 2 dell'art 26 del suddetto regolamento nel seguente modo: "Nel caso in cui l'importo da pagare sia pari o superiore a EURO 500,00 e non superi la somma di EURO 3000,00 su richiesta del contribuente, può essere concessa la rateizzazione fino a quattro rate bimestrali; qualora l'importo da pagare sia superiore a EURO 3000,00 può essere concessa la rateizzazione fino a otto rate bimestrali. In entrambi i casi è prevista l'applicazione degli interessi al tasso legale vigente. Nel caso in cui il contribuente non versi due rate consecutive entro le scadenze stabilite, la rateizzazione decade con il conseguente avvio delle procedure previste per la riscossione coattiva da parte dell'Ente."
2) Di disporre, entro 30 giorni dalla conseguita esecutività, la trasmissione della presente deliberazione alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze.
3) Di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati espressi i pareri di rito nella testata riportati.


Modulo Delibera del Consiglio SEGRETERIA 4
Delibera di Consiglio