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Delibera n° 62 di Consiglio Comunale



IL CONSIGLIO COMUNALE


Richiamato il D.Lgs 30 dicembre 1992 n.504 con il quale si è istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili;

Visto il 2° comma dell'art. 12 del regolamento comunale per la disciplina I.C.I. nel quale si prevede: “Il Consiglio Comunale, al fine di evitare il massimo l’insorgere di contenzioso e di azioni di accertamento, con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno con effetto per l’anno successivo salvo che il termine per l’approvazione del bilancio non venga fissato da norma statale in data successiva, può determinare un valore minimo di riferimento delle aree di cui al comma precedente ai soli fini del controllo dell’evasione;

Richiamata la delibera di C.C. n° 47 del 27/02/2002 ad oggetto "Determinazione del valore minimo delle aree edificabili ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2002" e la successiva delibera di Giunta Comunale n. 115 del 21/05/2002 con la quale sono stati definiti dettagliatamente i valori delle aree edificabili;

Considerato che a seguito dell’applicazione dei valori minimi riferiti alle aree edificabili allegati ai provvedimenti sopracitati sono emerse delle casistiche particolari non chiaramente riferibili ad un valore specifico ed inoltre si sono riscontrati dei casi di non perequazione tra valori di aree aventi caratteristiche simili;

Ritenuto opportuno parametrare i valori minimi delle aree edificabili ai fini dell'attività di accertamento relativa all'imposta comunale sugli immobili, sulla base della capacità edificatoria dell'area stessa, nonché per ambiti omogenei in base alla loro ubicazione, in base alla destinazione urbanistica, alla presenza di vincoli per aree a PEEP ovvero ERP, all'avvenuta cessione o meno di aree destinate a standards nei casi di nuove urbanizzazioni e allo stato di avanzamento degli strumenti attuativi;

Ritenuto altresì opportuno semplificare i metodi di calcolo omogeneizzando il sistema di individuazione dei valori per gli strumenti urbanistici attuativi e per le Aree ad intervento unitario.

Ritenuto infine, sempre nell'ottica della semplificazione, parificare le aree edificabili contenute all'interno di uno strumento urbanistico attuativo vigente nel quale sono già state cedute le opere di urbanizzazione alle aree edificabili di completamento;

Vista la proposta dell'Ufficio Urbanistica riportata nell’allegato a) che risulta parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visti gli allegati pareri previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n°267;

Visto il parere favorevole della Commissione Consiliare 1^ nella seduta del ___/___/______

I consiglieri presenti e votanti sono:

Con voti, espressi per alzata di mano:

FAVOREVOLI
ASTENUTI
CONTRARI


D E L I B E R A

1) Di approvare l'allegato A) quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione nel quale sono stabiliti i valori minimi di riferimento per l'anno 2003 delle aree edificabili ai soli fini del controllo dell’evasione dell'imposta comunale sugli immobili;

2) Di parametrare i valori minimi delle aree edificabili sulla base della effettiva capacità edificatoria dell'area stessa, nonché per ambiti omogenei in base alla loro ubicazione, alla destinazione urbanistica, alla presenza di vincoli per aree a PEEP ovvero ERP, all'avvenuta cessione o meno di aree destinate a standards nei casi di nuove urbanizzazioni e allo stato di avanzamento degli strumenti attuativi;

Modulo Delibera del Consiglio SEGRETERIA 4
Delibera di Consiglio