| IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Presidente informa i Consiglieri dell'urgenza di adottare
il Presente provvedimento, visto in Commissione Consiliare
I^ in data 13/02/2007, in tale data la Commissione non si
é espressa in quanto é venuto a mancare il
numero legale durante la trattazione dell'argomento all'o.d.g.,
e dà lettura della comunicazione del Dirigente del
III^ Settore che sottolinea l'urgenza di adottare il provvedimento
al fine di disporre di atto esecutivo prima dell'approvazione
dello schema di bilancio in Giunta; il termine ultimo per
l'approvazione dei bilanci di previsione 2007 é il
31/03/2007;
"Visto l'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 28 settembre
1998, n. 360, e successive modificazioni e integrazioni,
che istituisce a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche;
Viste:
la delibera di Giunta Comunale n. 63 del 23.02.2006, relativa
alla conferma, per l'anno 2006, dell'aliquota dell'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche in
misura pari a 0,5 punti percentuali;
Considerato che l'art. 1, comma 3, del sopramenzionato
decreto, così come modificato dall'art. 1, comma
142 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria
per l'anno 2007), prevede che i comuni, con regolamento
adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono
disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da
pubblicare nel sito individuato con decreto del 31 maggio
2002 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali
del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 05 giugno 2002. L'efficacia
della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione
nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota
di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere
complessivamente 0,8 punti percentuali;
Considerato altresì che l’art. 1, comma 3
bis del sopramenzionato decreto, così come inserito
dall’art. 1, comma 142 della Legge 27 dicembre 2006
n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), prevede la possibilità
di stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso
di specifici requisiti reddituali;
Ritenuto di:
- stabilire l'applicazione, per l'anno 2007, dell'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella
misura di 0,8 punti percentuali alla luce delle valutazioni
effettuate in merito al redigendo bilancio di previsione,
sia per quanto concerne i programmi amministrativi che per
la qualità dei servizi da erogare;
- stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso
di reddito imponibile non superiore ad euro 9.500,00;
- approvare, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, il Regolamento per l'applicazione
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche;
Visto:
- l’art. 53 comma 16 della legge n.388/2000, così
come modificato dall’art. 27 comma 8 della legge n.448/2001,
in base al quale il termine per deliberare le aliquote e
le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale
comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe
dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare
i regolamenti relativi alle Entrate degli Enti Locali, è
stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti
sulle entrate, purché approvati entro il termine
di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno
di riferimento anche se adottati successivamente all’inizio
dell’esercizio;
- l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296
(Legge Finanziaria per l'anno 2007) in base al quale gli
enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri
tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè
entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto
dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine,
le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno
in anno;
Evidenziato che il Decreto del Ministero dell'Interno del
30.11.2006 (pubblicato in G.U. n. 287 del 11/12/2006) ha
prorogato al 31 marzo 2007 il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno
2007";
DOPO breve discussione il Consigliere Nuovo propone di
rinviare la trattazione dell'argomendo in discussione alla
seduta Consiliare già programmata per il 19/02/2007;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n. 11 , astenuti nessuno e contrari
n. 15, espressi per alzata di mano dai n. 26 Consiglieri
presenti e votanti
DELIBERA
di non approvare la proposta del Consigliere Nuovo di rinviare
la trattazione dell'argomento alla seduta Consiliare del
19/02/2007;
DOPO breve discussione il Consigliere Contarin propone
un emendamento: elevare il limite di reddito previsto di
Euro 9.500,00 entro il quale l'addizionale sul reddito delle
persone fisiche non é dovuta, a Euro 18.000,00;
Entra in aula il Consigliere Schioser, esce il Consigliere
Pasqualini;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n. 10, astenuti nessuno, contrari n.
16, espressi per alzata di mano dai n. 26 Consiglieri presenti
e votanti,
DELIBERA
di non approvare l'emendamento proposto dal Consigliere
Contarin di portare il limite di reddito su cui non applicare
l'addizionale all'Irpef a Euro 18.000,00;
Il Presidente pone in votazione la proposta di emendamento
del Consigliere Mazzon di portare il limite previsto di
Euro 9.500 a Euro 10.000,00;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n. 16, contrari nessuno e astenuti
n. 10 (Marcon, Nuovo, Alfier, Camerotto, Botter, Contarin,
Marangon, Vidotto, Scapolan, Girardi) espressi per alzata
di mano dai n. 26 Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
di approvare la proposta di emendamento del Consigliere
Mazzon di portare il limite di reddito su cui non applicare
l'addizionale all'Irpef da Euro 9.500,00 a Euro 10.000,00;
Il Presidente pone in votazione il provvedimento,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli 16, contrari n. 10, nessuno astenuto,
espressi per alzata di mano dai n. 26 Consiglieri presenti
e votanti,
DELIBERA
1. di approvare il "Regolamento per l'applicazione
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche", riportato nell'allegato A, parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di determinare, conseguentemente, per l’anno 2007,
l’aliquota dell’addizionale Comunale all’Irpef
nella misura del 0,8%;
3. di stabilire che l’addizionale comunale all’imposta
sul reddito delle persone fisiche non è dovuta qualora
il reddito imponibile risulti non superiore ad euro 10.000,00.
Per importi superiori a tale limite, l’addizionale
comunale è dovuta sull’intero reddito imponibile;
4. di provvedere alla pubblicazione nel sito individuato
con decreto del 31 maggio 2002 del capo del Dipartimento
per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle
finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del
05 giugno 2002;
5. di dare atto che il predetto Regolamento avrà
efficacia a decorrere dal 01.01.2007;
di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione
sono stati espressi i pareri di rito in testata riportati.
Bozza di Consiglio n. 33 del 08/02/2007
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