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Delibera n° 16 di Consiglio Comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE


Il Presidente informa i Consiglieri dell'urgenza di adottare il Presente provvedimento, visto in Commissione Consiliare I^ in data 13/02/2007, in tale data la Commissione non si é espressa in quanto é venuto a mancare il numero legale durante la trattazione dell'argomento all'o.d.g., e dà lettura della comunicazione del Dirigente del III^ Settore che sottolinea l'urgenza di adottare il provvedimento al fine di disporre di atto esecutivo prima dell'approvazione dello schema di bilancio in Giunta; il termine ultimo per l'approvazione dei bilanci di previsione 2007 é il 31/03/2007;

"Visto l'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni e integrazioni, che istituisce a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche;

Viste:
la delibera di Giunta Comunale n. 63 del 23.02.2006, relativa alla conferma, per l'anno 2006, dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche in misura pari a 0,5 punti percentuali;

Considerato che l'art. 1, comma 3, del sopramenzionato decreto, così come modificato dall'art. 1, comma 142 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), prevede che i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del 31 maggio 2002 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 05 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

Considerato altresì che l’art. 1, comma 3 bis del sopramenzionato decreto, così come inserito dall’art. 1, comma 142 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), prevede la possibilità di stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

Ritenuto di:
- stabilire l'applicazione, per l'anno 2007, dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura di 0,8 punti percentuali alla luce delle valutazioni effettuate in merito al redigendo bilancio di previsione, sia per quanto concerne i programmi amministrativi che per la qualità dei servizi da erogare;
- stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di reddito imponibile non superiore ad euro 9.500,00;
- approvare, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
Visto:
- l’art. 53 comma 16 della legge n.388/2000, così come modificato dall’art. 27 comma 8 della legge n.448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle Entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio;
- l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) in base al quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
Evidenziato che il Decreto del Ministero dell'Interno del 30.11.2006 (pubblicato in G.U. n. 287 del 11/12/2006) ha prorogato al 31 marzo 2007 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2007";

DOPO breve discussione il Consigliere Nuovo propone di rinviare la trattazione dell'argomendo in discussione alla seduta Consiliare già programmata per il 19/02/2007;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 11 , astenuti nessuno e contrari n. 15, espressi per alzata di mano dai n. 26 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di non approvare la proposta del Consigliere Nuovo di rinviare la trattazione dell'argomento alla seduta Consiliare del 19/02/2007;

DOPO breve discussione il Consigliere Contarin propone un emendamento: elevare il limite di reddito previsto di Euro 9.500,00 entro il quale l'addizionale sul reddito delle persone fisiche non é dovuta, a Euro 18.000,00;

Entra in aula il Consigliere Schioser, esce il Consigliere Pasqualini;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 10, astenuti nessuno, contrari n. 16, espressi per alzata di mano dai n. 26 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di non approvare l'emendamento proposto dal Consigliere Contarin di portare il limite di reddito su cui non applicare l'addizionale all'Irpef a Euro 18.000,00;

Il Presidente pone in votazione la proposta di emendamento del Consigliere Mazzon di portare il limite previsto di Euro 9.500 a Euro 10.000,00;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 16, contrari nessuno e astenuti n. 10 (Marcon, Nuovo, Alfier, Camerotto, Botter, Contarin, Marangon, Vidotto, Scapolan, Girardi) espressi per alzata di mano dai n. 26 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di approvare la proposta di emendamento del Consigliere Mazzon di portare il limite di reddito su cui non applicare l'addizionale all'Irpef da Euro 9.500,00 a Euro 10.000,00;

Il Presidente pone in votazione il provvedimento,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 16, contrari n. 10, nessuno astenuto, espressi per alzata di mano dai n. 26 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA


1. di approvare il "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche", riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di determinare, conseguentemente, per l’anno 2007, l’aliquota dell’addizionale Comunale all’Irpef nella misura del 0,8%;
3. di stabilire che l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta qualora il reddito imponibile risulti non superiore ad euro 10.000,00. Per importi superiori a tale limite, l’addizionale comunale è dovuta sull’intero reddito imponibile;
4. di provvedere alla pubblicazione nel sito individuato con decreto del 31 maggio 2002 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 05 giugno 2002;
5. di dare atto che il predetto Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2007;
di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati espressi i pareri di rito in testata riportati.


Bozza di Consiglio n. 33 del 08/02/2007