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Delibera n° 10 di Consiglio Comunale

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Sindaco

Il provvedimento posto in discussione è un allegato al bilancio secondo quanto stabilito dal Regolamento Comunale per la disciplina dell’I.C.I. In tale regolamento si cita infatti che al fine di evitare l’insorgere di contenzioso il Comune può determinare entro la data di approvazione del bilancio di previsione il valore minimo delle aree edificabili da dichiarare ai fini dell’applicazione dell’imposta.
L’ufficio Urbanistica del comune in questa fase funge da supporto all’ufficio tributi nel determinare i valori minimi delle aree edificabili.
Continuando con l’esperienza del 2007, per la determinazione dei valori minimi delle aree edificabili ai fini ICI la zonizzazione viene legata semplicemente al foglio di mappa, dividendo comunque lo stesso foglio in presenza di emergenze di carattere urbanistico che ne possano determinare una differenziazione di valore.
Nel caso di aree edificabili a destinazione residenziale il valore di mercato stimato viene legato esclusivamente alla capacità edificatoria espressa in metri cubi mantenendo l’impostazione data negli anni precedenti in relazione alla progressione dei valori dei terreni edificabili all’interno degli strumenti urbanistici attuativi. Una volta frazionati catastalmente i lotti edificabili e le superfici a standards, oggetto di imposizione saranno esclusivamente i lotti edificabili, mentre le aree a standards destinate alla cessione avranno un valore pari a zero e quindi di fatto esentate dal pagamento dell’ICI. Ovviamente fino a che i lotti edificabili e lo standards non saranno catastalmente identificati, il valore minimo i fini ICI sarà parametrato alla potenzialità edificatoria proporzionale alla percentuale di superficie territoriale posseduta all’interno dell’ambito.
Essendo le presenti tabelle strutturate diversamente da quelle degli anni precedenti al 2007 si suggerisce di introdurre il principio per il quale, qual ora il valore minimo tabellare del 2008 per un determinato terreno edificabile risulti inferiore a quello del 2006, viene applicato quest’ultimo per garantire situazioni che non sarebbero consone alla realtà relativa alla progressione di valori nel tempo.
Per ridurre al minimo il contenzioso ICI il comune può prevedere un valore minimo di riferimento delle aree edificabili inferiore rispetto all’effettivo valore di mercato medio ai soli fini del controllo dell’evasione.
Sentita la relazione dell’assessore competente


IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.Lgs 30 dicembre 1192 n.504 con il quale si è istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili;

Visto il 2° comma dell'art. 12 del regolamento comunale per la disciplina I.C.I. nel quale si prevede: “Il Consiglio Comunale, al fine di evitare il massimo l’insorgere di contenzioso e di azioni di accertamento, con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno con effetto per l’anno successivo salvo che il termine per l’approvazione del bilancio non venga fissato da norma statale in data successiva, può determinare un valore minimo di riferimento delle aree di cui al comma precedente ai soli fini del controllo dell’evasione”;

Richiamata la delibera di C.C. n° 41 del 2007 ad oggetto “Determinazione del valore minimo delle aree edificabili ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2007”;

Ritenuto opportuno per l’anno 2008, ai soli fini del controllo dell’evasione e con lo scopo di ridurre al massimo il contenzioso ICI., confermare il sistema di individuazione dei valori minimi delle aree edificabili, applicato nel 2007 confermandone in toto le tabelle approvate con la delibera di consiglio Comunale n. 41/2007

Viste le tabelle proposte dall'Ufficio Urbanistica riportate nell’allegato a) che risulta parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di introdurre per le ragioni di cui in premessa il principio per il quale, qual ora il valore minimo tabellare del 2008 per un determinato terreno edificabile risulti inferiore a quello del 2006, viene applicato quest’ultimo;

Visti gli allegati pareri previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n°267;

Visto il parere favorevole della Commissione Consiliare 2^ nella seduta del 24/01/2008;

Con voti favorevoli n. 16 contrari n. 9 astenuti n. __=___, espressi per alzata di mano dai _25_ consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. Di approvare per l’anno 2008 i valori minimi delle aree edificabili ai fini dell'attività di accertamento relativa all'imposta comunale sugli immobili, riportati nella tabella allegata (allegato a);

2. Di approvare di conseguenza l’allegato a) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3. Di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione