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IL CONSIGLIO COMUNALE
Relaziona il Sindaco
Il provvedimento posto in discussione è un allegato
al bilancio secondo quanto stabilito dal Regolamento Comunale
per la disciplina dell’I.C.I. In tale regolamento
si cita infatti che al fine di evitare l’insorgere
di contenzioso il Comune può determinare entro la
data di approvazione del bilancio di previsione il valore
minimo delle aree edificabili da dichiarare ai fini dell’applicazione
dell’imposta.
L’ufficio Urbanistica del comune in questa fase funge
da supporto all’ufficio tributi nel determinare i
valori minimi delle aree edificabili.
Continuando con l’esperienza del 2007, per la determinazione
dei valori minimi delle aree edificabili ai fini ICI la
zonizzazione viene legata semplicemente al foglio di mappa,
dividendo comunque lo stesso foglio in presenza di emergenze
di carattere urbanistico che ne possano determinare una
differenziazione di valore.
Nel caso di aree edificabili a destinazione residenziale
il valore di mercato stimato viene legato esclusivamente
alla capacità edificatoria espressa in metri cubi
mantenendo l’impostazione data negli anni precedenti
in relazione alla progressione dei valori dei terreni edificabili
all’interno degli strumenti urbanistici attuativi.
Una volta frazionati catastalmente i lotti edificabili e
le superfici a standards, oggetto di imposizione saranno
esclusivamente i lotti edificabili, mentre le aree a standards
destinate alla cessione avranno un valore pari a zero e
quindi di fatto esentate dal pagamento dell’ICI. Ovviamente
fino a che i lotti edificabili e lo standards non saranno
catastalmente identificati, il valore minimo i fini ICI
sarà parametrato alla potenzialità edificatoria
proporzionale alla percentuale di superficie territoriale
posseduta all’interno dell’ambito.
Essendo le presenti tabelle strutturate diversamente da
quelle degli anni precedenti al 2007 si suggerisce di introdurre
il principio per il quale, qual ora il valore minimo tabellare
del 2008 per un determinato terreno edificabile risulti
inferiore a quello del 2006, viene applicato quest’ultimo
per garantire situazioni che non sarebbero consone alla
realtà relativa alla progressione di valori nel tempo.
Per ridurre al minimo il contenzioso ICI il comune può
prevedere un valore minimo di riferimento delle aree edificabili
inferiore rispetto all’effettivo valore di mercato
medio ai soli fini del controllo dell’evasione.
Sentita la relazione dell’assessore competente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato il D.Lgs 30 dicembre 1192 n.504 con il quale
si è istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili;
Visto il 2° comma dell'art. 12 del regolamento comunale
per la disciplina I.C.I. nel quale si prevede: “Il
Consiglio Comunale, al fine di evitare il massimo l’insorgere
di contenzioso e di azioni di accertamento, con deliberazione
da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno con effetto
per l’anno successivo salvo che il termine per l’approvazione
del bilancio non venga fissato da norma statale in data
successiva, può determinare un valore minimo di riferimento
delle aree di cui al comma precedente ai soli fini del controllo
dell’evasione”;
Richiamata la delibera di C.C. n° 41 del 2007 ad oggetto
“Determinazione del valore minimo delle aree edificabili
ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale
sugli immobili per l’anno 2007”;
Ritenuto opportuno per l’anno 2008, ai soli fini
del controllo dell’evasione e con lo scopo di ridurre
al massimo il contenzioso ICI., confermare il sistema di
individuazione dei valori minimi delle aree edificabili,
applicato nel 2007 confermandone in toto le tabelle approvate
con la delibera di consiglio Comunale n. 41/2007
Viste le tabelle proposte dall'Ufficio Urbanistica riportate
nell’allegato a) che risulta parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
Ritenuto di introdurre per le ragioni di cui in premessa
il principio per il quale, qual ora il valore minimo tabellare
del 2008 per un determinato terreno edificabile risulti
inferiore a quello del 2006, viene applicato quest’ultimo;
Visti gli allegati pareri previsti dall’art. 49 del
D. Lgs. 18.08.2000, n°267;
Visto il parere favorevole della Commissione Consiliare
2^ nella seduta del 24/01/2008;
Con voti favorevoli n. 16 contrari n. 9 astenuti n. __=___,
espressi per alzata di mano dai _25_ consiglieri presenti
e votanti;
D E L I B E R A
1. Di approvare per l’anno 2008 i valori minimi delle
aree edificabili ai fini dell'attività di accertamento
relativa all'imposta comunale sugli immobili, riportati
nella tabella allegata (allegato a);
2. Di approvare di conseguenza l’allegato a) quale
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. Di dare atto che le premesse sono parte integrante della
presente deliberazione
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