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Delibera n° 38 di Consiglio Comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona l’Assessore alle Entrate Tributarie Dott. Salierno

A seguito della evoluzione normativa intervenuta nel corso del 2006, in particolare la finanziaria 2007, si rende necessario aggiornare il testo del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., evidenziando che per i contribuenti particolare rilevanza hanno le seguenti novità:
1. la modifica dei termini per il versamento dell’I.C.I. anticipando l’acconto dal 3O giugno al 16 giugno di ogni anno ed il saldo dal 20 dicembre al 16 dicembre di ogni anno;
2. l'eliminazione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione e/o comunicazione I.C.I. dal 2007, subordinando però tale abrogazione alla circolazione e fruizione dei dati, accertata con provvedimento del direttore dell’Agenzia del Territorio;

E' lasciata alla discrezionalità del singolo Ente Locale la disciplina relativa alle fattispecie di seguito elencate:

1. La determinazione del tasso di interesse da applicarsi sia in caso di recupero di differenza d’imposta non pagata che di rimborso. Si propone di mantenere il tasso di interesse applicato sinora pari al tasso legale di interesse aumentato di 2,5 punti percentuali, per un totale di 5%;
2. L'importo minimo da non recuperare e/o rimborsare: Si propone di non dar luogo ad accertamento o rimborso, qualora l’importo per un singola annualità è pari od inferiore ad €. 10,00, mentre se vi sono più annualità elevare l'importo ad €. 20,00;
3. Stabilire le ipotesi e le condizioni in cui poter compensare crediti I.C.I.: si propone di mantenere la disciplina vigente tale per cui la compensazione dell'I.C.I. è possibile solo a seguito di formale riconoscimento del credito con provvedimento di rimborso notificato dall’Ente.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione dell'Assessore alle Entrate Tributarie,

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell'I.C.I., approvato con deliberazione di C.C. n. 37 del 31.03.1999, così come successivamente modificato ed integrato;

Visto il D.Lgs. 504/1992 e sue successive modificazione ed integrazioni;

Visti gli artt. 36 e 37 del D.L. 223/2006 così come modificati nella Legge di conversione n. 248/2006;

Visto l’art. 1, commi dal 161 al 175 della l. 296/2006;

Appurato che gli art. 36 e 37 del D.L. 223/2006 così come modificati nella Legge di conversione n. 248/2006 apportano modificazioni alla disciplina dell’I.C.I. con particolare riguardo a:
1. modifica dei termini per il versamento dell’I.C.I. anticipando l’acconto dal 3O giugno di ogni anno al 16 giugno ed il saldo dal 20 dicembre di ogni anno al 16 dicembre;
2. eliminazione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione e/o comunicazione I.C.I. dal 2007, subordinando però tale abrogazione alla circolazione e fruizione dei dati, accertata con provvedimento del direttore dell’Agenzia del Territorio;

Appurato che l’art. 1, commi dal 161 al 175 della l. 296/2006 disciplina le nuove modalità per l’effettuazione della attività di accertamento in materia di tributi locali lasciando all’Ente Locale la disciplina:
1. dell’entità degli interessi, nel limite di tre punti percentuali rispetto al tasso di interesse legale;
2. delle modalità per la compensazione degli importi tra tributi locali;
3. gli importi minimi da accertare e da rimborsare;

Ritenuto opportuno, nell’ambito di un corretto rapporto con i cittadini, effettuare una rivisitazione complessiva del Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Comune sugli Immobili, che tenga conto di tutte le modifiche normative sopra citate;

Ritenuto, pertanto, opportuno apportare al regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Comune sugli Immobili vigente dal 01/01/2003 le modifiche indicate nell'allegato A), stabilendo che:
1. il tasso di interessi da applicarsi in caso di recupero di differenza d’imposta e di rimborso è pari al tasso di interesse legale aumentato di 2,5 punti percentuali;
2. Non si dà luogo ad accertamento o rimborso, qualora l’importo per un singola annualità è pari od inferiore ad €. 10,00;
3. Non si dà luogo ad accertamento o rimborso, qualora l’importo per più annualità è pari od inferiore ad €. 20,00,
4. È possibile compensare un importo a debito I.C.I. con un importo a credito, solo se l’importo a credito è riconosciuto con provvedimento di rimborso notificato dall’Ente.

VISTO l’art. 53, comma 16 della L. 388/2000, così come successivamente sostituito dall'art. 27, comma 8 della l. 448/2001, nel quale si dispone che "il termine …..per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 30/11/2006, il quale stabilisce che il termine per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione è il 31/03/2007;

Esce il consigliere Marangon

I presenti sono 28.
Con voti: favorevoli 16; contrari 1; e astenuti 11 (Camerotto, Boatto, Scapolan, Girardi, Alfier, Tonetto, Marcon, Vidotto, Contarin, Botter, Nuovo), espressi per alzata di mano

DELIBERA


1. di approvare le modifiche al regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Comune sugli Immobili, di cui all'allegato A);
2. di dare atto che per effetto delle integrazioni e modificazioni apportate con la presente deliberazione, il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Comune sugli Immobili, risulta quello allegato al presente atto sotto la lettera B);
3. Di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati espressi i pareri di rito nella testata riportati.

Bozza di Consiglio n. 42 del 26/02/2007