| IL CONSIGLIO COMUNALE
Relaziona l’Assessore alle Entrate Tributarie Dott.
Salierno
A seguito della evoluzione normativa intervenuta nel corso
del 2006, in particolare la finanziaria 2007, si rende necessario
aggiornare il testo del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I.,
evidenziando che per i contribuenti particolare rilevanza
hanno le seguenti novità:
1. la modifica dei termini per il versamento dell’I.C.I.
anticipando l’acconto dal 3O giugno al 16 giugno di
ogni anno ed il saldo dal 20 dicembre al 16 dicembre di
ogni anno;
2. l'eliminazione dell’obbligo di presentazione della
dichiarazione e/o comunicazione I.C.I. dal 2007, subordinando
però tale abrogazione alla circolazione e fruizione
dei dati, accertata con provvedimento del direttore dell’Agenzia
del Territorio;
E' lasciata alla discrezionalità del singolo Ente
Locale la disciplina relativa alle fattispecie di seguito
elencate:
1. La determinazione del tasso di interesse da applicarsi
sia in caso di recupero di differenza d’imposta non
pagata che di rimborso. Si propone di mantenere il tasso
di interesse applicato sinora pari al tasso legale di interesse
aumentato di 2,5 punti percentuali, per un totale di 5%;
2. L'importo minimo da non recuperare e/o rimborsare: Si
propone di non dar luogo ad accertamento o rimborso, qualora
l’importo per un singola annualità è
pari od inferiore ad €. 10,00, mentre se vi sono più
annualità elevare l'importo ad €. 20,00;
3. Stabilire le ipotesi e le condizioni in cui poter compensare
crediti I.C.I.: si propone di mantenere la disciplina vigente
tale per cui la compensazione dell'I.C.I. è possibile
solo a seguito di formale riconoscimento del credito con
provvedimento di rimborso notificato dall’Ente.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione dell'Assessore alle Entrate Tributarie,
Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell'I.C.I.,
approvato con deliberazione di C.C. n. 37 del 31.03.1999,
così come successivamente modificato ed integrato;
Visto il D.Lgs. 504/1992 e sue successive modificazione
ed integrazioni;
Visti gli artt. 36 e 37 del D.L. 223/2006 così come
modificati nella Legge di conversione n. 248/2006;
Visto l’art. 1, commi dal 161 al 175 della l. 296/2006;
Appurato che gli art. 36 e 37 del D.L. 223/2006 così
come modificati nella Legge di conversione n. 248/2006 apportano
modificazioni alla disciplina dell’I.C.I. con particolare
riguardo a:
1. modifica dei termini per il versamento dell’I.C.I.
anticipando l’acconto dal 3O giugno di ogni anno al
16 giugno ed il saldo dal 20 dicembre di ogni anno al 16
dicembre;
2. eliminazione dell’obbligo di presentazione della
dichiarazione e/o comunicazione I.C.I. dal 2007, subordinando
però tale abrogazione alla circolazione e fruizione
dei dati, accertata con provvedimento del direttore dell’Agenzia
del Territorio;
Appurato che l’art. 1, commi dal 161 al 175 della
l. 296/2006 disciplina le nuove modalità per l’effettuazione
della attività di accertamento in materia di tributi
locali lasciando all’Ente Locale la disciplina:
1. dell’entità degli interessi, nel limite
di tre punti percentuali rispetto al tasso di interesse
legale;
2. delle modalità per la compensazione degli importi
tra tributi locali;
3. gli importi minimi da accertare e da rimborsare;
Ritenuto opportuno, nell’ambito di un corretto rapporto
con i cittadini, effettuare una rivisitazione complessiva
del Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta
Comune sugli Immobili, che tenga conto di tutte le modifiche
normative sopra citate;
Ritenuto, pertanto, opportuno apportare al regolamento
comunale per la disciplina dell’Imposta Comune sugli
Immobili vigente dal 01/01/2003 le modifiche indicate nell'allegato
A), stabilendo che:
1. il tasso di interessi da applicarsi in caso di recupero
di differenza d’imposta e di rimborso è pari
al tasso di interesse legale aumentato di 2,5 punti percentuali;
2. Non si dà luogo ad accertamento o rimborso, qualora
l’importo per un singola annualità è
pari od inferiore ad €. 10,00;
3. Non si dà luogo ad accertamento o rimborso, qualora
l’importo per più annualità è
pari od inferiore ad €. 20,00,
4. È possibile compensare un importo a debito I.C.I.
con un importo a credito, solo se l’importo a credito
è riconosciuto con provvedimento di rimborso notificato
dall’Ente.
VISTO l’art. 53, comma 16 della L. 388/2000, così
come successivamente sostituito dall'art. 27, comma 8 della
l. 448/2001, nel quale si dispone che "il termine …..per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti
locali, è stabilito entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione";
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 30/11/2006,
il quale stabilisce che il termine per l'approvazione della
deliberazione del bilancio di previsione è il 31/03/2007;
Esce il consigliere Marangon
I presenti sono 28.
Con voti: favorevoli 16; contrari 1; e astenuti 11 (Camerotto,
Boatto, Scapolan, Girardi, Alfier, Tonetto, Marcon, Vidotto,
Contarin, Botter, Nuovo), espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. di approvare le modifiche al regolamento comunale per
la disciplina dell’Imposta Comune sugli Immobili,
di cui all'allegato A);
2. di dare atto che per effetto delle integrazioni e modificazioni
apportate con la presente deliberazione, il regolamento
comunale per la disciplina dell’Imposta Comune sugli
Immobili, risulta quello allegato al presente atto sotto
la lettera B);
3. Di dare atto che sulla proposta di cui alla presente
deliberazione sono stati espressi i pareri di rito nella
testata riportati.
Bozza di Consiglio n. 42 del 26/02/2007
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