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IL CONSIGLIO COMUNALE
Relaziona il Sindaco
Il provvedimento posto in discussione è un allegato
al bilancio secondo quanto stabilito dal Regolamento Comunale
per la disciplina dell’I.C.I. In tale regolamento
si cita infatti che al fine di evitare l’insorgere
di contenzioso il Comune può determinare entro la
data di approvazione del bilancio di previsione il valore
minimo delle aree edificabili da dichiarare ai fini dell’applicazione
dell’imposta.
L’ufficio Urbanistica del comune in questa fase funge
da supporto all’ufficio tributi nel determinare i
valori minimi delle aree edificabili.
Il comune alla fine del 2005 ha commissionato all’Agenzia
del territorio di Venezia una relazione di stima delle aree
edificabili nel territorio del Comune. Tale relazione ha
avuto come risultato un prodotto leggermente diverso rispetto
all’impostazione data dal Comune per la determinazione
dei valori minimi delle aree edificabili ai fini ICI. La
zonizzazione infatti, prima legata a caratteristiche urbanistiche,
viene ora legata semplicemente al foglio di mappa, dividendo
comunque lo stesso foglio in presenza di emergenze di carattere
urbanistico che ne possano determinare una differenziazione
di valore.
Nel caso di aree edificabili a destinazione residenziale
il valore di mercato stimato viene ora legato esclusivamente
alla capacità edificatoria espressa in metri cubi
pur mantenendo l’impostazione data precedentemente
in relazione alla progressione dei valori dei terreni edificabili
all’interno degli strumenti urbanistici attuativi.
La differenza fondamentale consisterà nel fatto che
una volta frazionati catastalmente i lotti edificabili e
le superfici a standards, oggetto di imposizione saranno
esclusivamente i lotti edificabili, mentre le aree a standards
destinate alla cessione avranno un valore pari a zero e
quindi di fatto esentate dal pagamento dell’ICI. Ovviamente
fino a che i lotti edificabili e lo standards non saranno
catastalmente identificati, il valore minimo i fini ICI
sarà parametrato alla potenzialità edificatoria
proporzionale alla percentuale di superficie territoriale
posseduta all’interno dell’ambito.
Essendo le presenti tabelle strutturate diversamente da
quelle dei precedenti anni si ritiene di introdurre il principio
per il quale, qual'ora il valore minimo tabellare del 2007
per un determinato terreno edificabile risulti inferiore
a quello del 2006, venga applicato quest’ultimo per
garantire situazioni che non sarebbero consone alla realtà
relativa alla progressione di valori nel tempo.
Per ridurre al minimo il contenzioso ICI il comune può
prevedere un valore minimo di riferimento delle aree edificabili
inferiore rispetto all’effettivo valore di mercato
medio ai soli fini del controllo dell’evasione.
Sentita la relazione dell’assessore competente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato il D.Lgs 30 dicembre 1192 n.504 con il quale
si è istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili;
Visto il 2° comma dell'art. 12 del regolamento comunale
per la disciplina I.C.I. nel quale si prevede: “Il
Consiglio Comunale, al fine di evitare il massimo l’insorgere
di contenzioso e di azioni di accertamento, con deliberazione
da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno con effetto
per l’anno successivo salvo che il termine per l’approvazione
del bilancio non venga fissato da norma statale in data
successiva, può determinare un valore minimo di riferimento
delle aree di cui al comma precedente ai soli fini del controllo
dell’evasione”;
Richiamata la delibera di C.C. n° 26 del 2006 ad oggetto
“Determinazione del valore minimo delle aree edificabili
ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale
sugli immobili per l’anno 2006”;
Ritenuto opportuno per l’anno 2007 modificare il sistema
di individuazione dei valori minimi delle aree edificabili,
applicando i valori derivanti dalla stima effettuata dall’Agenzia
del Territorio di Venezia, abbattuti del 20% ai soli fini
del controllo dell’evasione e con lo scopo di ridurre
al massimo il contenzioso ICI.
Preso atto che per la valutazione delle aree destinate a
Edilizia Residenziale Pubblica si fa riferimento al valore
delle aree edificabili abbattuto del 50%;
Considerato che le stime dell’Agenzia del Territorio
non prevedono le aree destinate ad attrezzature di interesse
comune e le aree destinate a verde e pertanto necessita
integrare la stima effettuata con tali valori minimi che
vengono pertanto mutuati dalle tabelle approvate nell’anno
2006.
Vista la proposta dell'Ufficio Urbanistica riportata nell’allegato
a) che risulta parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Ritenuto di introdurre per le ragioni di cui in premessa
il principio per il quale, qual ora il valore minimo tabellare
del 2007 per un determinato terreno edificabile risulti
inferiore a quello del 2006, viene applicato quest’ultimo;
Visti gli allegati pareri previsti dall’art. 49 del
D. Lgs. 18.08.2000, n°267;
Visto il parere favorevole della Commissione Consiliare
2^ nella seduta del 23/03/2007;
Con voti favorevoli n. 16 contrari n. 11 astenuti n. __=___,
espressi per alzata di mano dai __27___ consiglieri presenti
e votanti;
D E L I B E R A
1. Di approvare per l’anno 2007 i valori minimi delle
aree edificabili ai fini dell'attività di accertamento
relativa all'imposta comunale sugli immobili, riportati
nella tabella allegata (allegato a);
2. Di approvare di conseguenza l’allegato a) quale
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Bozza di Consiglio n. 60 del 16/03/2007
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