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Delibera n° 41 di Consiglio Comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Sindaco
Il provvedimento posto in discussione è un allegato al bilancio secondo quanto stabilito dal Regolamento Comunale per la disciplina dell’I.C.I. In tale regolamento si cita infatti che al fine di evitare l’insorgere di contenzioso il Comune può determinare entro la data di approvazione del bilancio di previsione il valore minimo delle aree edificabili da dichiarare ai fini dell’applicazione dell’imposta.
L’ufficio Urbanistica del comune in questa fase funge da supporto all’ufficio tributi nel determinare i valori minimi delle aree edificabili.
Il comune alla fine del 2005 ha commissionato all’Agenzia del territorio di Venezia una relazione di stima delle aree edificabili nel territorio del Comune. Tale relazione ha avuto come risultato un prodotto leggermente diverso rispetto all’impostazione data dal Comune per la determinazione dei valori minimi delle aree edificabili ai fini ICI. La zonizzazione infatti, prima legata a caratteristiche urbanistiche, viene ora legata semplicemente al foglio di mappa, dividendo comunque lo stesso foglio in presenza di emergenze di carattere urbanistico che ne possano determinare una differenziazione di valore.
Nel caso di aree edificabili a destinazione residenziale il valore di mercato stimato viene ora legato esclusivamente alla capacità edificatoria espressa in metri cubi pur mantenendo l’impostazione data precedentemente in relazione alla progressione dei valori dei terreni edificabili all’interno degli strumenti urbanistici attuativi. La differenza fondamentale consisterà nel fatto che una volta frazionati catastalmente i lotti edificabili e le superfici a standards, oggetto di imposizione saranno esclusivamente i lotti edificabili, mentre le aree a standards destinate alla cessione avranno un valore pari a zero e quindi di fatto esentate dal pagamento dell’ICI. Ovviamente fino a che i lotti edificabili e lo standards non saranno catastalmente identificati, il valore minimo i fini ICI sarà parametrato alla potenzialità edificatoria proporzionale alla percentuale di superficie territoriale posseduta all’interno dell’ambito.
Essendo le presenti tabelle strutturate diversamente da quelle dei precedenti anni si ritiene di introdurre il principio per il quale, qual'ora il valore minimo tabellare del 2007 per un determinato terreno edificabile risulti inferiore a quello del 2006, venga applicato quest’ultimo per garantire situazioni che non sarebbero consone alla realtà relativa alla progressione di valori nel tempo.
Per ridurre al minimo il contenzioso ICI il comune può prevedere un valore minimo di riferimento delle aree edificabili inferiore rispetto all’effettivo valore di mercato medio ai soli fini del controllo dell’evasione.
Sentita la relazione dell’assessore competente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.Lgs 30 dicembre 1192 n.504 con il quale si è istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili;
Visto il 2° comma dell'art. 12 del regolamento comunale per la disciplina I.C.I. nel quale si prevede: “Il Consiglio Comunale, al fine di evitare il massimo l’insorgere di contenzioso e di azioni di accertamento, con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno con effetto per l’anno successivo salvo che il termine per l’approvazione del bilancio non venga fissato da norma statale in data successiva, può determinare un valore minimo di riferimento delle aree di cui al comma precedente ai soli fini del controllo dell’evasione”;
Richiamata la delibera di C.C. n° 26 del 2006 ad oggetto “Determinazione del valore minimo delle aree edificabili ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2006”;
Ritenuto opportuno per l’anno 2007 modificare il sistema di individuazione dei valori minimi delle aree edificabili, applicando i valori derivanti dalla stima effettuata dall’Agenzia del Territorio di Venezia, abbattuti del 20% ai soli fini del controllo dell’evasione e con lo scopo di ridurre al massimo il contenzioso ICI.
Preso atto che per la valutazione delle aree destinate a Edilizia Residenziale Pubblica si fa riferimento al valore delle aree edificabili abbattuto del 50%;
Considerato che le stime dell’Agenzia del Territorio non prevedono le aree destinate ad attrezzature di interesse comune e le aree destinate a verde e pertanto necessita integrare la stima effettuata con tali valori minimi che vengono pertanto mutuati dalle tabelle approvate nell’anno 2006.
Vista la proposta dell'Ufficio Urbanistica riportata nell’allegato a) che risulta parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Ritenuto di introdurre per le ragioni di cui in premessa il principio per il quale, qual ora il valore minimo tabellare del 2007 per un determinato terreno edificabile risulti inferiore a quello del 2006, viene applicato quest’ultimo;
Visti gli allegati pareri previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n°267;
Visto il parere favorevole della Commissione Consiliare 2^ nella seduta del 23/03/2007;
Con voti favorevoli n. 16 contrari n. 11 astenuti n. __=___, espressi per alzata di mano dai __27___ consiglieri presenti e votanti;
D E L I B E R A
1. Di approvare per l’anno 2007 i valori minimi delle aree edificabili ai fini dell'attività di accertamento relativa all'imposta comunale sugli immobili, riportati nella tabella allegata (allegato a);
2. Di approvare di conseguenza l’allegato a) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Bozza di Consiglio n. 60 del 16/03/2007