| IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il capo I, artt. 1-12 del Decreto Legislativo 504/92
così come successivamente modificato ed integrato;
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell'I.C.I.,
approvato con deliberazione di C.C. n. 37 del 31.03.1999
e successivamente modificato ed integrato;
VISTO l'art. 1, comma 169 della l. 296/2006, il quale prevede
che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio purché entro
il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio
dell’anno di riferimento. .."
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 30/11/2006,
il quale stabilisce che il termine per l'approvazione della
deliberazione del bilancio di previsione è il 31/03/2007;
VISTO l’art. 1, comma 156 della L. 296/2006, il quale
modifica l’art. 6 comma 1, del D.L.gs. 504/1992, prevedendo
che “L'aliquota è stabilita dal consiglio comunale…..”
VISTO l’art. 1, comma 5, della legge 449/97 il quale
dispone che: "I comuni possono fissare aliquote agevolate
dell'ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari
che eseguano interventi volti al recupero di unità
immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati
al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico
localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione
di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo
di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente
alle unità immobiliari oggetto di detti interventi
e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori";
RITENUTO opportuno, al fine di una corretta politica fiscale
locale che tenga conto della diversa capacità contributiva
del soggetto passivo in relazione alla diversa tipologia
e destinazione degli immobili posseduti, diversificare l’aliquota;
RITENUTO, in relazione alle valutazioni effettuate in sede
di formazione del bilancio di previsione 2007, sia per quanto
concerne i programmi amministrativi che la qualità
dei servizi da erogare, al fine di assicurare il pareggio
del bilancio, di stabilire, per il 2007, l’aliquota
del 4,5 per mille per l’abitazione principale e gli
immobili ad esso equiparati, e del 7 per mille per gli altri
immobili;
RITENUTO, inoltre, opportuno prevedere un aumento della
detrazione d’imposta per categorie di soggetti in
particolari situazioni di disagio economico o sociale nel
rispetto dell’equilibrio di bilancio;
RITENUTO, altresì, opportuno incentivare il recupero
di unità immobiliari inagibili o inabitabili e la
realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali
e l'affitto di immobili a soggetti in condizioni economiche
disagiate;
CON VOTI …..
DELIBERA
1) determinare, per l’anno 2007, le aliquote ICI
che saranno applicate in questo Comune nelle seguenti misure:
a) 4,5 per mille per l’unità immobiliare adibita
ad abitazione principale e le unità immobiliari ad
essa equiparate secondo i criteri dell'art. 21 del Regolamento
Comunale per la disciplina I.C.I.;
b) 7 per mille per tutti gli altri immobili ad eccezione
degli immobili di cui ai seguenti punti c) e d);
c) 4,5 per mille per gli immobili sui quali vengono realizzati
gli interventi di seguito indicati:
- interventi di recupero delle unità immobiliari
inagibili o inabitabili, dichiarati tali secondo i criteri
dell’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 504/92 così
come successivamente modificato ed integrato, indicate nell’allegato
3 delle norme tecniche di attuazione alla variante al P.R.G.
approvata ai sensi della L.R. 5 marzo 1985, n. 24 “Tutela
ed edificabilità delle zone agricole”, con
delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 6267 del 5 dicembre
1995;
- interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti
auto nelle aree individuate con la deliberazione di C.C.
n. 130 del 18 luglio 1997 e successive modificazioni avente
ad oggetto “Delimitazione ai sensi ex art. 27 della
L. 457/78 delle zone di recupero” e realizzate a norma
dell’art. 31, comma 1, lettere c),d) ed e) della L.
5 agosto 1978.
d) 4,5 per mille per gli immobili che vengono affittati
alle condizioni di cui all’ultimo periodo dell’art.
17, comma 3 del vigente Regolamento I.C.I., ai seguenti
soggetti che si trovano in condizioni economico disagiate:
1. Unico adulto con figli minori a carico;
2. Nucleo familiare in possesso di sfratto esecutivo per
finita locazione;
3. Nuclei familiari nella cui famiglia anagrafica siano
presenti invalidi e/o disabili portatori di handicap regolarmente
riconosciuti con una percentuale di invalidità pari
o superiore al 75%;
Al fine dell'applicazione della aliquota di cui al punto
d) gli affittuari debbono avere un reddito massimo non superiore
a quello previsto per la presentazione di domande per alloggi
E.R.P;
2) di dare atto che l’aliquota ridotta al 4,5 per
mille è applicata limitatamente alle unità
immobiliari oggetto degli interventi indicati al precedente
punto 1), lettera c) e per la durata di tre anni dall’inizio
lavori;
3) di considerare “anziano”, ai sensi dell'art.
21, comma 1, lett. b) del Regolamento Comunale per la disciplina
dell'I.C.I., che recita " l’unità immobiliare
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti
di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente,
a condizione che non risultino locate", i soggetti
che abbiano compiuto il 65° anno di età alla
data del 31 dicembre 2006;
4) di stabilire che la detrazione prevista per le unità
immobiliari adibite ad abitazione principale sia pari EURO
104,00;
5) di stabilire la detrazione I.C.I. in EURO 250,00 nei
seguenti casi:
a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale
possedute da contribuenti i quali, pur essendo proprietari
o titolari di altro diritto reale, siano in carica ai servizi
sociali del Comune in via continuativa nel corso dell’anno
2007 per stati di indigenza;
b) unità immobiliari adibite ad abitazione principale,
possedute in proprietà o altro diritto reale, da
contribuenti nella cui famiglia anagrafica siano presenti
invalidi e/o disabili portatori di handicap regolarmente
riconosciuti con una percentuale di invalidità pari
e/o superiore al 75%, tutto ciò a prescindere da
qualsiasi limite di reddito;
c) unità immobiliari adibite ad abitazione principale,
possedute in proprietà o altro diritto reale, da
pensionati, disoccupati e/o cassintegrati il cui reddito
familiare (nucleo familiare) sia stato, nell’anno
2006, complessivamente inferiore all’importo lordo
di EURO 9.500,00 aumentato di EURO 775,00 per ogni persona
a carico;
6) di escludere comunque dal beneficio di cui al punto
5), lettere a) e c), i contribuenti titolari di diritto
di proprietà o altro diritto reale su immobili diversi
dall’abitazione principale, terreni agricoli con reddito
domenicale superiore a EURO 104,00 ed aree edificabili;
7) di dare atto che, in ogni caso, l’Ente può
richiedere ai contribuenti, che hanno usufruito della ulteriore
detrazione e della aliquota agevolata, la documentazione
idonea alla dimostrazione dei requisiti indicati ai precedenti
punti e la conseguente applicazione delle relative sanzioni,
in assenza degli stessi
8) di dare atto che sulla proposta di cui alla presente
delibera sono stati espressi i pareri di rito nella testata
riportati.
Bozza di Consiglio n. 68 del 27/03/2007
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