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Delibera n° 45 di Consiglio Comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il capo I, artt. 1-12 del Decreto Legislativo 504/92 così come successivamente modificato ed integrato;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell'I.C.I., approvato con deliberazione di C.C. n. 37 del 31.03.1999 e successivamente modificato ed integrato;

VISTO l'art. 1, comma 169 della l. 296/2006, il quale prevede che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. .."

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 30/11/2006, il quale stabilisce che il termine per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione è il 31/03/2007;

VISTO l’art. 1, comma 156 della L. 296/2006, il quale modifica l’art. 6 comma 1, del D.L.gs. 504/1992, prevedendo che “L'aliquota è stabilita dal consiglio comunale…..”

VISTO l’art. 1, comma 5, della legge 449/97 il quale dispone che: "I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori";

RITENUTO opportuno, al fine di una corretta politica fiscale locale che tenga conto della diversa capacità contributiva del soggetto passivo in relazione alla diversa tipologia e destinazione degli immobili posseduti, diversificare l’aliquota;

RITENUTO, in relazione alle valutazioni effettuate in sede di formazione del bilancio di previsione 2007, sia per quanto concerne i programmi amministrativi che la qualità dei servizi da erogare, al fine di assicurare il pareggio del bilancio, di stabilire, per il 2007, l’aliquota del 4,5 per mille per l’abitazione principale e gli immobili ad esso equiparati, e del 7 per mille per gli altri immobili;

RITENUTO, inoltre, opportuno prevedere un aumento della detrazione d’imposta per categorie di soggetti in particolari situazioni di disagio economico o sociale nel rispetto dell’equilibrio di bilancio;

RITENUTO, altresì, opportuno incentivare il recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili e la realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali e l'affitto di immobili a soggetti in condizioni economiche disagiate;

CON VOTI …..


DELIBERA

1) determinare, per l’anno 2007, le aliquote ICI che saranno applicate in questo Comune nelle seguenti misure:

a) 4,5 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le unità immobiliari ad essa equiparate secondo i criteri dell'art. 21 del Regolamento Comunale per la disciplina I.C.I.;
b) 7 per mille per tutti gli altri immobili ad eccezione degli immobili di cui ai seguenti punti c) e d);
c) 4,5 per mille per gli immobili sui quali vengono realizzati gli interventi di seguito indicati:
- interventi di recupero delle unità immobiliari inagibili o inabitabili, dichiarati tali secondo i criteri dell’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 504/92 così come successivamente modificato ed integrato, indicate nell’allegato 3 delle norme tecniche di attuazione alla variante al P.R.G. approvata ai sensi della L.R. 5 marzo 1985, n. 24 “Tutela ed edificabilità delle zone agricole”, con delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 6267 del 5 dicembre 1995;
- interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto nelle aree individuate con la deliberazione di C.C. n. 130 del 18 luglio 1997 e successive modificazioni avente ad oggetto “Delimitazione ai sensi ex art. 27 della L. 457/78 delle zone di recupero” e realizzate a norma dell’art. 31, comma 1, lettere c),d) ed e) della L. 5 agosto 1978.
d) 4,5 per mille per gli immobili che vengono affittati alle condizioni di cui all’ultimo periodo dell’art. 17, comma 3 del vigente Regolamento I.C.I., ai seguenti soggetti che si trovano in condizioni economico disagiate:
1. Unico adulto con figli minori a carico;
2. Nucleo familiare in possesso di sfratto esecutivo per finita locazione;
3. Nuclei familiari nella cui famiglia anagrafica siano presenti invalidi e/o disabili portatori di handicap regolarmente riconosciuti con una percentuale di invalidità pari o superiore al 75%;
Al fine dell'applicazione della aliquota di cui al punto d) gli affittuari debbono avere un reddito massimo non superiore a quello previsto per la presentazione di domande per alloggi E.R.P;

2) di dare atto che l’aliquota ridotta al 4,5 per mille è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto degli interventi indicati al precedente punto 1), lettera c) e per la durata di tre anni dall’inizio lavori;

3) di considerare “anziano”, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. b) del Regolamento Comunale per la disciplina dell'I.C.I., che recita " l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate", i soggetti che abbiano compiuto il 65° anno di età alla data del 31 dicembre 2006;

4) di stabilire che la detrazione prevista per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sia pari EURO 104,00;

5) di stabilire la detrazione I.C.I. in EURO 250,00 nei seguenti casi:

a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale possedute da contribuenti i quali, pur essendo proprietari o titolari di altro diritto reale, siano in carica ai servizi sociali del Comune in via continuativa nel corso dell’anno 2007 per stati di indigenza;

b) unità immobiliari adibite ad abitazione principale, possedute in proprietà o altro diritto reale, da contribuenti nella cui famiglia anagrafica siano presenti invalidi e/o disabili portatori di handicap regolarmente riconosciuti con una percentuale di invalidità pari e/o superiore al 75%, tutto ciò a prescindere da qualsiasi limite di reddito;

c) unità immobiliari adibite ad abitazione principale, possedute in proprietà o altro diritto reale, da pensionati, disoccupati e/o cassintegrati il cui reddito familiare (nucleo familiare) sia stato, nell’anno 2006, complessivamente inferiore all’importo lordo di EURO 9.500,00 aumentato di EURO 775,00 per ogni persona a carico;

6) di escludere comunque dal beneficio di cui al punto 5), lettere a) e c), i contribuenti titolari di diritto di proprietà o altro diritto reale su immobili diversi dall’abitazione principale, terreni agricoli con reddito domenicale superiore a EURO 104,00 ed aree edificabili;

7) di dare atto che, in ogni caso, l’Ente può richiedere ai contribuenti, che hanno usufruito della ulteriore detrazione e della aliquota agevolata, la documentazione idonea alla dimostrazione dei requisiti indicati ai precedenti punti e la conseguente applicazione delle relative sanzioni, in assenza degli stessi

8) di dare atto che sulla proposta di cui alla presente delibera sono stati espressi i pareri di rito nella testata riportati.

Bozza di Consiglio n. 68 del 27/03/2007