|
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il decreto legge 27 maggio 2008, n° 93 pubblicato
in Gazzetta Ufficiale in data 28 maggio u.s.;
Dato atto che il suddetto provvedimento, adottato dal Consiglio
dei Ministri in data 21 maggio u.s., innova profondamente
la normativa in materia di ICI, disponendo l’esenzione
dall’imposta per le unità immobiliari adibite
ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché
quelle ad esse equiparate dai regolamenti comunali;
Rilevato, inoltre, che la legge 244/2007 (Finanziaria 2008)
aveva disposto, a valere dall’anno 2008, un particolare
e diverso trattamento fiscale sempre delle abitazioni principali,
oggi superato dalle nuove disposizione più sopra
richiamate;
Constatato che le modifiche introdotte modificano radicalmente
il quadro normativo a ridosso della scadenza di versamento
dell’acconto, e dell’eventuale rata unica (16
giugno p.v.), imponendo a contribuenti e operatori del settore
fiscale tempi ristretti per l’adeguamento dei versamenti,
in molti casi già liquidati sulla base della normativa
precedente, alle nuove disposizioni;
Ritenuto che le ragioni espresse nonchè la necessità
di fornire ai contribuenti un’adeguata informazione,
così come previsto dall’art. 5, comma 1, l.
212/2000 (cosiddetto Statuto dei diritti del contribuente),
anche in ragione del permanere di alcuni dubbi interpretativi
per i quali sarebbe auspicabile una presa di posizione ufficiale
da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
giustifichino una proroga del termine di versamento;
Valutata positivamente la data del 16 luglio p.v. quale
termine prorogato per il versamento della rata di acconto
e dell’eventuale rata unica;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di prorogare, per le motivazioni espresse che qui integralmente
si richiamano, dal 16 giugno 2008 al 16 luglio 2008 il termine
di versamento della rata di acconto ICI e dell’eventuale
rata unica;
2) di considerare pertanto regolari, per il solo anno 2008,
i versamenti della rata di acconto e dell’eventuale
rata unica eseguiti entro la data suddetta (16 luglio 2008);
3) di dare la massima diffusione al presente provvedimento.
4) Di dare atto che sulla proposta di cui alla presente
deliberazione è stato espresso il parere di rito
in testata riportato;
di dichiarare il presente atto nimmediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. lgs. 267/2000
e ciò con successiva separata votazione ad unanimità
di voti espressi nelle forme di legge.
|