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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 58/2004, avente ad
oggetto: "DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI
AI FINI DELL'I.C.I. PER L'ANNO D'IMPOSTA 2004", così
come modificata dalla deliberazione di G.M. n. 83/2004;
VISTA la deliberazione di G.M. n. 63/2004
con la quale sono stati approvati gli schemi del bilancio
annuale di previsione 2004, del bilancio pluriennale 2004-2006
e della relazione previsionale e programmatica, da sottoporre
all'approvazione del Consiglio Comunale;
DATO ATTO CHE il Consiglio Comunale, con
deliberazione n. 38 del 22/03/2004, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE
BILANCIO DI PREVISIONE 2004 E PLURIENNALE 2004/2006."
ha emendato le sopracitate deliberazioni nel senso di aumentare
la detrazione prevista per i soggetti che si trovano in
situazioni economiche disagiate da Euro 155,00 ad Euro 250,00;
VISTO l'art. 42 comma 2, lettera f, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel quale vengono
individuate le competenze del consiglio fra le quali: "l'istituzione
e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione
delle relative aliquote";
CONSIDERATO che la determinazione delle
aliquote è assegnata alla Giunta Municipale quale
organo a competenza residuale;
ESSENDO PERTANTO necessario dover procedere
alla rideterminazione delle aliquote e delle detrazioni
relativamente allimposta comunale sugli immobili per
lanno 2004, al fine di accorpare in documento unitario
quanto previsto con propria deliberazione n. 58 del 26.02.2004
, così come rettificata dalla deliberazione n. 83
del 11/03/2004, e quanto proposto dal Consiglio Comunale
in sede di approvazione del bilancio di previsione 2004;
RITENUTO OPPORTUNO, ai fini del principio
della trasparenza amministrativa, approvare formalmente
tale aumento della detrazione, procedendo alla ristesura
in un unico provvedimento dell'intera materia inerente le
aliquote e le detrazioni I.C.I.;
CON VOTI unanimi espressi nelle forme
di legge,
DELIBERA
1) di far proprio l'aumento della detrazione
prevista a favore dei soggetti che si trovano in situazioni
economiche disagiate portandola da euro 155,00 ad euro 250,00;
2) di riproporre pertanto il dispositivo
della precedente deliberazione di G.M. n. 58/2004, così
come rettificata dalla deliberazione di G.M. n.. 83/2004,
nel suo testo emendato che si riporta di seguito per una
più semplice intelligibilità:
"1) determinare, per lanno
2004, le aliquote ICI che saranno applicate in questo Comune
nelle seguenti misure:
a) 4,5 per mille per lunità
immobiliare adibita ad abitazione principale e le unità
immobiliari ad essa equiparate secondo i criteri dell'art.
21 del Regolamento Comunale per la disciplina I.C.I.;
b) 7 per mille per tutti gli altri immobili ad eccezione
degli immobili di cui ai seguenti punti c) e d);
c) 4,5 per mille per gli immobili sui quali vengono realizzati
gli interventi di seguito indicati:
- interventi di recupero delle unità immobiliari
inagibili o inabitabili, dichiarati tali secondo i criteri
dellart. 8, comma 1, del D.Lgs. 504/92 così
come successivamente modificato ed integrato, indicate nellallegato
3 delle norme tecniche di attuazione alla variante al P.R.G.
approvata ai sensi della L.R. 5 marzo 1985, n. 24 Tutela
ed edificabilità delle zone agricole, con delibera
di Giunta Regionale del Veneto n. 6267 del 5 dicembre 1995;
- interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti
auto nelle aree individuate con la deliberazione di C.C.
n. 130 del 18 luglio 1997 e successive modificazioni avente
ad oggetto Delimitazione ai sensi ex art. 27 della
L. 457/78 delle zone di recupero e realizzate a norma
dellart. 31, comma 1, lettere c),d) ed e) della L.
5 agosto 1978.
d) 4,5 per mille per gli immobili che vengono affittati
alle condizioni di cui allultimo periodo dellart.
17, comma 3 del vigente Regolamento I.C.I., ai seguenti
soggetti che si trovano in condizioni economico disagiate:
1. Unico adulto con figli minori a carico;
2. Nucleo familiare in possesso di sfratto esecutivo per
finita locazione;
Al fine dell'applicazione della aliquota di cui al punto
d) gli affittuari debbono avere un reddito massimo non superiore
a quello previsto per la presentazione di domande per alloggi
E.R.P;
2) di dare atto che laliquota ridotta
al 4,5 per mille è applicata limitatamente alle unità
immobiliari oggetto degli interventi indicati al precedente
punto 1), lettera c) e per la durata di tre anni dallinizio
lavori;
3) di considerare anziano,
ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. b) del Regolamento
Comunale per la disciplina dell'I.C.I., che recita "
lunità immobiliare posseduta a titolo di proprietà
o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che non risultino locate",
i soggetti che abbiano compiuto il 65° anno di età
alla data del 31 dicembre 2003;
4) di stabilire che la detrazione prevista
per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale
sia pari EURO 104,00;
5) di stabilire la detrazione I.C.I. in
EURO 250,00 nei seguenti casi:
a) unità immobiliari adibite ad
abitazione principale possedute da contribuenti i quali,
pur essendo proprietari o titolari di altro diritto reale,
siano in carica ai servizi sociali del Comune in via continuativa
nel corso dellanno 2004 per stati di indigenza;
b) unità immobiliari adibite ad
abitazione principale, possedute in proprietà o altro
diritto reale, da contribuenti nella cui famiglia anagrafica
siano presenti invalidi e/o disabili portatori di handicap
regolarmente riconosciuti con una percentuale di invalidità
pari e/o superiore al 75%, tutto ciò a prescindere
da qualsiasi limite di reddito;
c) unità immobiliari adibite ad
abitazione principale, possedute in proprietà o altro
diritto reale, da pensionati, disoccupati e/o cassintegrati
il cui reddito familiare (nucleo familiare) sia stato, nellanno
2003, complessivamente inferiore allimporto lordo
di EURO 9.500,00 aumentato di EURO 775,00 per ogni persona
a carico;
6) di escludere comunque dal beneficio
di cui al punto 5) i contribuenti titolari di diritto di
proprietà o altro diritto reale su immobili diversi
dallabitazione principale, terreni agricoli con reddito
domenicale superiore a EURO 104,00 ed aree edificabili;
7) di dare atto che, in ogni caso, lEnte
può richiedere ai contribuenti, che hanno usufruito
della ulteriore detrazione e della aliquota agevolata, la
documentazione idonea alla dimostrazione dei requisiti indicati
ai precedenti punti e la conseguente applicazione delle
relative sanzioni, in assenza degli stessi"
3) di dare atto che sulla proposta di
cui alla presente delibera sono stati espressi i pareri
di rito nella testata riportati.
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