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LA
GIUNTA COMUNALE
VISTO il capo I, artt. 1-12 del Decreto Legislativo 504/92
così come successivamente modificato ed integrato;
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina
dell'I.C.I., approvato con deliberazione di C.C. n. 37 del
31.03.1999 e successivamente modificato ed integrato;
VISTO l'art. 151 comma 1, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel quale si stabilisce
che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio
di previsione per l'anno successivo, disponendo altresì,
che detto termine possa essere differito con Decreto del
Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza
di motivate esigenze;
VISTO l'art. 42 comma 2, lettera f, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel quale vengono
individuate le competenze del consiglio fra le quali: "l'istituzione
e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione
delle relative aliquote";
CONSIDERATO che la determinazione delle
aliquote è assegnata alla Giunta Municipale quale
organo a competenza residuale;
VISTO l'art. 53, comma 16 della legge
388/2000, che stabilisce che il termine previsto per la
deliberazione delle tariffe e delle aliquote d'imposta per
i tributi locali e per i servizi locali è quello
di approvazione del bilancio di previsione;
VISTO il Decreto del Ministero del'interno,
d'intesa con il ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica del 19 dicembre 2002, G.U. n°
304 del 30/12/2002 con il quale si differisce il termine
di approvazione del bilancio di previsione relativo all'anno
2003, al 31 marzo 2003;
VISTO lart. 1, comma 5, della legge
449/97 il quale dispone che: "I comuni possono fissare
aliquote agevolate dell'ICI anche inferiori al 4 per mille,
a favore di proprietari che eseguano interventi volti al
recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili
o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse
artistico o architettonico localizzati nei centri storici,
ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto
anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota
agevolata è applicata limitatamente alle unità
immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata
di tre anni dall'inizio dei lavori";
RITENUTO opportuno, al fine di una corretta
politica fiscale locale che tenga conto della diversa capacità
contributiva del soggetto passivo in relazione alla diversa
tipologia e destinazione degli immobili posseduti, diversificare
laliquota;
RITENUTO, in relazione alle valutazioni
effettuate in sede di formazione del bilancio di previsione
2003 sia per quanto concerne i programmi amministrativi
che la qualità dei servizi da erogare, al fine di
assicurare il pareggio del bilancio, di stabilire, per il
2003, laliquota del 4 per mille per labitazione
principale e gli immobili ad esso equiparati, e del 6 per
mille per gli altri immobili;
RITENUTO, inoltre, opportuno prevedere
un aumento della detrazione dimposta per categorie
di soggetti in particolari situazioni di disagio economico
o sociale nel rispetto dellequilibrio di bilancio;
RITENUTO, altresì, opportuno incentivare
il recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili
e la realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali
e l'affitto di immobili a soggetti in condizioni economiche
disagiate;
CON VOTI unanimi espressi nelle forme
di legge,
DELIBERA
1) di determinare, per lanno 2003,
le aliquote ICI che saranno applicate in questo Comune nelle
seguenti misure:
a) 4 per mille per lunità
immobiliare adibita ad abitazione principale e le unità
immobiliari ad essa equiparate secondo i criteri dell'art.
21 del Regolamento Comunale per la disciplina I.C.I.;
b) 6 per mille per tutti gli altri immobili ad eccezione
degli immobili di cui al seguente punto c) e d);
c) 3 per mille per gli immobili sui quali vengono realizzati
gli interventi di seguito indicati:
- interventi di recupero delle unità immobiliari
inagibili o inabitabili, dichiarati tali secondo i criteri
dellart. 8, comma 1, del D.Lgs. 504/92 così
come successivamente modificato ed integrato, indicate nellallegato
3 delle norme tecniche di attuazione alla variante al P.R.G.
approvata ai sensi della L.R. 5 marzo 1985, n. 24 Tutela
ed edificabilità delle zone agricole, con delibera
di Giunta Regionale del Veneto n. 6267 del 5 dicembre 1995;
- interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti
auto nelle aree individuate con la deliberazione di C.C.
n. 130 del 18 luglio 1997 e successive modificazioni avente
ad oggetto Delimitazione ai sensi ex art. 27 della
L. 457/78 delle zone di recupero e realizzate a norma
dellart. 31, comma 1, lettere c),d) ed e) della L.
5 agosto 1978.
d) 4 per mille per gli immobili che vengono affittati alle
condizioni di cui allultimo periodo dellart.
17, comma 3 del vigente Regolamento I.C.I., ai seguenti
soggetti che si trovano in condizioni economico disagiate:
1. Unico adulto con figli minori a carico;
2. Nucleo familiare in possesso di sfratto esecutivo per
finita locazione;
3. Lavoratori extracomunitari in possesso di regolare permesso
di soggiorno, con lavoro dipendente o regolare lavoro autonomo
Al fine dell'applicazione della aliquota di cui al punto
d) gli affittuari debbono avere un reddito massimo non superiore
a quello previsto per la presentazione di domande per alloggi
E.R.P;
2) di dare atto che laliquota ridotta
al 3 per mille è applicata limitatamente alle unità
immobiliari oggetto degli interventi indicati al precedente
punto 1), lettera c) e per la durata di tre anni dallinizio
lavori;
3) di considerare anziano,
ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Comunale per la disciplina
dell'I.C.I., i soggetti che abbiano compiuto il 60°
anno di età alla data del 31 dicembre 2002;
4) di stabilire che la detrazione prevista
per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale
sia pari EURO 104,00;
5) di aumentare la detrazione I.C.I. da
EURO 104,00 a EURO 155,00 nei seguenti casi:
a) unità immobiliari adibite ad
abitazione principale possedute da contribuenti i quali,
pur essendo proprietari o titolari di altro diritto reale,
siano assistiti dal Comune in via continuativa nel corso
dellanno 2003 per stati di indigenza o povertà;
b) unità immobiliari adibite ad
abitazione principale, possedute in proprietà o altro
diritto reale, da contribuenti nella cui famiglia anagrafica
siano presenti invalidi e/o disabili portatori di handicap
regolarmente riconosciuti in tale situazione dalle specifiche
disposizioni di legge vigenti in materia, con una percentuale
di invalidità pari al 75% , tutto ciò a prescindere
da qualsiasi limite di reddito;
c) unità immobiliari adibite ad
abitazione principale, possedute in proprietà o altro
diritto reale, da pensionati, disoccupati e/o cassintegrati
il cui reddito familiare (nucleo familiare) sia stato, nellanno
2002, complessivamente inferiore allimporto lordo
di EURO 9.500,00 aumentato di EURO 775,00 per ogni persona
a carico;
6) di considerare cassintegrato anche
il lavoratore dipendente straordinariamente impiegato in
lavori socialmente utili;
7) di escludere comunque dal beneficio
di cui al punto 4) i contribuenti titolari di diritto di
proprietà o altro diritto reale su immobili diversi
dallabitazione principale, terreni agricoli con reddito
domenicale superiore a EURO 104,00 ed aree edificabili;
8) di dare atto che, in ogni caso, lEnte
può richiedere ai contribuenti, che hanno usufruito
della ulteriore detrazione e della aliquota agevolata, la
documentazione idonea alla dimostrazione dei requisiti indicati
ai precedenti punti e la conseguente applicazione delle
relative sanzioni, in assenza degli stessi;
9) di dare atto che l'efficacia della
presente deliberazione è subordinata all'approvazione
della proposta di deliberazione all'ordine del giorno del
consiglio comunale ad oggetto: "Modifiche al regolamento
comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili";
10) di dare atto che sulla proposta di
cui alla presente delibera sono stati espressi i pareri
di rito nella testata riportati.
Delibera di Giunta
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