| LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il capo I, artt. 1-12 del Decreto
Legislativo 504/92 così come successivamente modificato
ed integrato;
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina
dell'I.C.I., approvato con deliberazione di C.C. n. 37 del
31.03.1999 e successivamente modificato ed integrato;
VISTO l'art. 53, comma 16 della l. 388/2000,
così come modificato dall'art. 27, comma 8 della
l. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare
le aliquote e le tariffe dei tributi locali è la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio
di previsione;
VISTO il D.L.314/2004 che ha rinviato
al 28/02/2005 il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione da parte degli enti locali;
VISTO l'art. 42 comma 2, lettera f, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel quale vengono
individuate le competenze del consiglio fra le quali: "l'istituzione
e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione
delle relative aliquote";
CONSIDERATO che la determinazione delle
aliquote è assegnata alla Giunta Municipale quale
organo a competenza residuale;
VISTO l’art. 1, comma 5, della legge
449/97 il quale dispone che: "I comuni possono fissare
aliquote agevolate dell'ICI anche inferiori al 4 per mille,
a favore di proprietari che eseguano interventi volti al
recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili
o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse
artistico o architettonico localizzati nei centri storici,
ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto
anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota
agevolata è applicata limitatamente alle unità
immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata
di tre anni dall'inizio dei lavori";
RITENUTO opportuno, al fine di una corretta
politica fiscale locale che tenga conto della diversa capacità
contributiva del soggetto passivo in relazione alla diversa
tipologia e destinazione degli immobili posseduti, diversificare
l’aliquota;
RITENUTO, in relazione alle valutazioni
effettuate in sede di formazione del bilancio di previsione
2005 sia per quanto concerne i programmi amministrativi
che la qualità dei servizi da erogare, al fine di
assicurare il pareggio del bilancio, di stabilire, per il
2005, l’aliquota del 4,5 per mille per l’abitazione
principale e gli immobili ad esso equiparati, e del 7 per
mille per gli altri immobili;
RITENUTO, inoltre, opportuno prevedere
un aumento della detrazione d’imposta per categorie
di soggetti in particolari situazioni di disagio economico
o sociale nel rispetto dell’equilibrio di bilancio;
RITENUTO, altresì, opportuno incentivare
il recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili
e la realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali
e l'affitto di immobili a soggetti in condizioni economiche
disagiate;
CON VOTI unanimi espressi nelle forme
di legge,
DELIBERA
1) determinare, per l’anno 2005,
le aliquote ICI che saranno applicate in questo Comune nelle
seguenti misure:
a) 4,5 per mille per l’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale e le unità
immobiliari ad essa equiparate secondo i criteri dell'art.
21 del Regolamento Comunale per la disciplina I.C.I.;
b) 7 per mille per tutti gli altri immobili ad eccezione
degli immobili di cui ai seguenti punti c) e d);
c) 4,5 per mille per gli immobili sui quali vengono realizzati
gli interventi di seguito indicati:
- interventi di recupero delle unità immobiliari
inagibili o inabitabili, dichiarati tali secondo i criteri
dell’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 504/92 così
come successivamente modificato ed integrato, indicate nell’allegato
3 delle norme tecniche di attuazione alla variante al P.R.G.
approvata ai sensi della L.R. 5 marzo 1985, n. 24 “Tutela
ed edificabilità delle zone agricole”, con
delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 6267 del 5 dicembre
1995;
- interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti
auto nelle aree individuate con la deliberazione di C.C.
n. 130 del 18 luglio 1997 e successive modificazioni avente
ad oggetto “Delimitazione ai sensi ex art. 27 della
L. 457/78 delle zone di recupero” e realizzate a norma
dell’art. 31, comma 1, lettere c),d) ed e) della L.
5 agosto 1978.
d) 4,5 per mille per gli immobili che vengono affittati
alle condizioni di cui all’ultimo periodo dell’art.
17, comma 3 del vigente Regolamento I.C.I., ai seguenti
soggetti che si trovano in condizioni economico disagiate:
1. Unico adulto con figli minori a carico;
2. Nucleo familiare in possesso di sfratto esecutivo per
finita locazione;
Al fine dell'applicazione della aliquota di cui al punto
d) gli affittuari debbono avere un reddito massimo non superiore
a quello previsto per la presentazione di domande per alloggi
E.R.P;
2) di dare atto che l’aliquota ridotta
al 4,5 per mille è applicata limitatamente alle unità
immobiliari oggetto degli interventi indicati al precedente
punto 1), lettera c) e per la durata di tre anni dall’inizio
lavori;
3) di considerare “anziano”,
ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. b) del Regolamento
Comunale per la disciplina dell'I.C.I., che recita "
l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà
o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che non risultino locate",
i soggetti che abbiano compiuto il 65° anno di età
alla data del 31 dicembre 2004;
4) di stabilire che la detrazione prevista
per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale
sia pari EURO 104,00;
5) di stabilire la detrazione I.C.I. in
EURO 250,00 nei seguenti casi:
a) unità immobiliari adibite ad
abitazione principale possedute da contribuenti i quali,
pur essendo proprietari o titolari di altro diritto reale,
siano in carica ai servizi sociali del Comune in via continuativa
nel corso dell’anno 2005 per stati di indigenza;
b) unità immobiliari adibite ad
abitazione principale, possedute in proprietà o altro
diritto reale, da contribuenti nella cui famiglia anagrafica
siano presenti invalidi e/o disabili portatori di handicap
regolarmente riconosciuti con una percentuale di invalidità
pari e/o superiore al 75%, tutto ciò a prescindere
da qualsiasi limite di reddito;
c) unità immobiliari adibite ad
abitazione principale, possedute in proprietà o altro
diritto reale, da pensionati, disoccupati e/o cassintegrati
il cui reddito familiare (nucleo familiare) sia stato, nell’anno
2004, complessivamente inferiore all’importo lordo
di EURO 9.500,00 aumentato di EURO 775,00 per ogni persona
a carico;
6) di escludere comunque dal beneficio
di cui al punto 5), lettere a) e c), i contribuenti titolari
di diritto di proprietà o altro diritto reale su
immobili diversi dall’abitazione principale, terreni
agricoli con reddito domenicale superiore a EURO 104,00
ed aree edificabili;
7) di dare atto che, in ogni caso, l’Ente
può richiedere ai contribuenti, che hanno usufruito
della ulteriore detrazione e della aliquota agevolata, la
documentazione idonea alla dimostrazione dei requisiti indicati
ai precedenti punti e la conseguente applicazione delle
relative sanzioni, in assenza degli stessi
8) di dare atto che sulla proposta di
cui alla presente delibera sono stati espressi i pareri
di rito nella testata riportati.
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