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Delibera
di Consiglio Comunale n° 43 del 28/03/2001, Prot. n.
10504, esecutiva dal 03/05/2001.
OGGETTO:
MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI
IL
CONSIGLIO COMUNALE
VISTO
il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i.
con il quale è stata istituita l'imposta comunale
sugli immobili;
VISTO
l'art. 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
con il quale viene definito l'ambito di applicazione della
potestà regolamentare riconosciuta ai comuni in materia
di imposta comunale sugli immobili;
VISTO
il Regolamento Comunale per la disciplina dell'I.C.I., approvato
con deliberazione di C.C. n. 37 del 31.03.1999, successivamente
modificato ed integrato con delibera di C.C. n. 15 del 25.01.2000;
RAVVISATA
la necessità di apportare al regolamento anzidetto
alcune modifiche per rendere più agevole l'applicazione
del tributo;
VISTO
l'art. 30, comma 14 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488,
nel quale si dispone che il termine previsto per la approvazione
dei regolamenti è quello di approvazione del bilancio
di previsione;
VISTO
l'art. 151 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, nel quale si stabilisce che gli enti locali deliberano
entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno
successivo, disponendo altresì, che detto termine
possa essere differito con Decreto del Ministro dell'interno,
d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
VISTO
il Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
del 16 febbraio 2001, con il quale si differisce il termine
di approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2001;
VISTO
lart. 42, secondo comma lettere a) e f) della Legge
18 agosto 2000 n. 267 nel quale vengono stabilite le competenze
del consiglio comunale in materia di regolamenti e tributi;
Vengono
proposte le seguenti modifiche al Regolamento da votarsi
con votazione separata per ciascuna modifica:
Lassessore
Bastianetto propone di procedere ad una votazione comune
per una modifica tecnica agli articoli 12 e 17 intesa a
sostituire, in ossequio alle mutate competenze esclusive
disciplinate ex novo dalla Legge 267/2000, le parole Consiglio
Comunale con Giunta Comuale .
La
proposta è approvata con 16 voti favorevoli, 7 contrari
e 2 astenuti (Fogagnoli, Biancotto).
Pertanto
il nuovo testo dellart. 12 comma 2° è il
seguente:
La
giunta Comunale al fine di evitare al massimo linsorgere
di contenzioso e di azioni di accertamento, con deliberazione
da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno con effetto
per lanno successivo salvo che il termine per lapprovazione
del bilancio non venga fissato da norma statale in data
successiva, può determinare un valore minimo di riferimento
delle aree di cui al comma precedente ai soli fini del controllo
dellevasione.
Esce
Gobbo
A
questo punto interviene il consigliere Fogagnoli il quale
propone di integrare il testo dellart. 17 secondo
comma mediante lintroduzione dopo le parole di particolare
disagio economico sociale,.. delle parole ad anziani,
a persone sfrattate con figli, ad extracomunitari,
.
La
proposta viene respinta con 14 voti contrari, 5 favorevoli
e 5 astenuti (Pasqualini, Bragato, Botter, Ghiotto, Contarin
D.)
Lassessore
Bastianetto propone di modificare il comma 3° dellart.
17 che recita:
Il
Comune può deliberare una aliquota ridotta, comunque
non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche
soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà
indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale, nonché
per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto
che le utilizzi come abitazione principale, a condizione
che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo
gettito annuale realizzato..
Riscrivendolo
nel seguente modo:
Il
Comune può deliberare una aliquota ridotta, comunque
non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche
soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà
indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale, per quelle
locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi
come abitazione principale, a condizione che il gettito
complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito
annuale realizzato, nonché nel caso di unità
immobiliari sfitte al 1° gennaio o mai locate successivamente
alla data di ultimazione dei lavori, risultante dalla dichiarazione
di fine lavori, concessa in locazione ad extracomunitari
o a soggetti in situazione di particolare disagio economico
e sociale.
Entra
Dianese ed escono Camerotto, Marcon e Bonvini
Il
Consiglio Comunale vista la proposta di modifica;
Con
voti: favorevoli 17 , contrari 5, espressi per alzata di
mano
DELIBERA
di
approvare la modifica al comma 3° dellart. 17
che pertanto assume la seguente nuova forma:
Il
Comune può deliberare una aliquota ridotta, comunque
non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche
soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà
indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale, per quelle
locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi
come abitazione principale, a condizione che il gettito
complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito
annuale realizzato, nonché nel caso di unità
immobiliari sfitte al 1° gennaio o mai locate successivamente
alla data di ultimazione dei lavori, risultante dalla dichiarazione
di fine lavori, concessa in locazione ad extracomunitari
o a soggetti in situazione di particolare disagio economico
e sociale.
Lassessore
Bastianetto propone di modificare l'art. 21 comma 2, che
recita:
Ai
fini di cui alla lettera b) del comma precedente, la determinazione
di persona anziana sarà individuata con la deliberazione
del consiglio comunale.
mediante
la sostituzione delle parole la deliberazione del consiglio
comunale con le parole: deliberazione di giunta comunale;
Entrano
Marusso e Camerotto
Il
Consiglio Comunale vista la proposta di modifica;
Con
voti: favorevoli 17 , contrari 6 e astenuti 1 (Fogagnoli)
espressi per alzata di mano
DELIBERA
di
approvare la modifica proposta, pertanto il nuovo testo
dell'art. 21, comma 2, è il seguente:
Ai
fini di cui alla lettera b) del comma precedente, la determinazione
di persona anziana sarà individuata con deliberazione
di giunta comunale.
Lassessore
Bastianetto propone di riformulare il comma 2 dell'art.
22, che recita:
....
Con la deliberazione di cui all'articolo 17 del presente
regolamento, la detrazione di cui al comma precedente può
essere elevata fino a 500.000 lire, nel rispetto degli equilibri
di bilancio, con particolare riguardo a favore dei contribuenti
assistiti dal Comune in via continuativa; dei contribuenti
nella cui famiglia anagrafica siano presenti disabili portatori
di handicap regolarmente riconosciuti; ai pensionati, disoccupati
e/o cassintegrati il cui reddito nellanno precedente
sia stato inferiore al triplo dellassegno sociale
aumentato di un quinto per ogni persona a carico..
dopo
le parole ....nella cui famiglia anagrafica siano presenti...
si inseriscono le seguenti parole: invalidi e/o
dopo
le parole ....regolarmente riconosciuti... si inseriscono
le seguenti parole: in tale situazione dalle specifiche
disposizioni di legge vigenti in materia;
dopo
le parole ....reddito nell'anno precedente... si eliminano
le seguenti parole: sia stato inferiore al triplo dell'assegno
sociale aumentato di un quinto per ogni persona a carico
e si inseriscono le seguenti parole: a quello di competenza,
non deve superare l'ammontare che viene fissato annualmente
nella deliberazione con la quale vengono stabilite le aliquote
I.C.I.
Entra
il consigliere Marcon
Il
Consiglio Comunale vista la proposta di modifica;
Con
voti: favorevoli 19 , contrari 2 e astenuti 4 (Dianese,
Cecchinato, Moretto, Marcon) espressi per alzata di mano
DELIBERA
di
approvare la modifica proposta, pertanto il nuovo testo
dell'art. 22, comma 2, è il seguente:
Con
la deliberazione di cui all'articolo 17 del presente regolamento,
la detrazione di cui al comma precedente può essere
elevata fino a 500.000 lire, nel rispetto degli equilibri
di bilancio, con particolare riguardo a favore dei contribuenti
assistiti dal Comune in via continuativa; dei contribuenti
nella cui famiglia anagrafica siano presenti invalidi e/o
disabili portatori di handicap regolarmente riconosciuti
in tale situazione dalle specifiche disposizioni di legge
vigenti in materia; ai pensionati, disoccupati e/o cassintegrati
il cui reddito nellanno precedente a quello di competenza,
non deve superare l'ammontare che viene fissato annualmente
nella deliberazione con la quale vengono stabilite le aliquote
I.C.I.;
Lassessore
Bastianetto propone di modificare l'art. 24 comma 1, che
recita:
E
introdotto lobbligo del soggetto passivo di comunicare
al Comune, entro sessanta giorni dal verificarsi del singolo
evento, le variazioni nella titolarità dei diritti
reali relativi agli immobili soggetti al tributo, vale a
dire: acquisti, cessioni o modificazioni di soggettività
passiva, intervenuti nel corso dell'anno.
mediante
la sostituzione delle parole entro sessanta giorni dal verificarsi
del singolo evento con le parole: entro il 30 giugno dell'anno
successivo;
Il
Consiglio Comunale vista la proposta di modifica;
Con
voti: favorevoli 19 , contrari 5 e astenuti 1 (Fogagnoli)
espressi per alzata di mano
DELIBERA
di
approvare la modifica proposta, pertanto il nuovo testo
dell'art. 24, comma 1, è il seguente:
E
introdotto lobbligo del soggetto passivo di comunicare
al Comune, entro il 30 giugno dellanno successivo,
le variazioni nella titolarità dei diritti reali
relativi agli immobili soggetti al tributo, vale a dire:
acquisti, cessioni o modificazioni di soggettività
passiva, intervenuti nel corso dell'anno.
Lassessore
Bastianetto propone di abrogare la parte finale dell'art.
24 bis, comma 1, che recita:
Inoltre
il termine del 30 giugno 2001 è il termine ultimo
di presentazione delle comunicazioni conseguenti ad acquisti,
cessazioni e modificazioni di soggettività passiva
che si verifichino entro il 30 aprile 2001.
Escono
Camerotto e Marangon
Il
Consiglio Comunale vista la proposta di modifica;
Con
voti: favorevoli 17 , contrari nessuno e astenuti 6 (Marcon,
Mazzon, Cecchinato, Dianese, Casonato e Moretto) espressi
per alzata di mano
DELIBERA
di
approvare la modifica proposta, pertanto il nuovo testo
dell'art. 24 bis, comma 1, è il seguente:
Per
le comunicazioni inerenti i periodi d'imposta 1999 e 2000,
il termine di cui al comma 1 del precedente articolo, si
intende prorogato al 30 giugno dell'anno successivo in conseguenza
dell'assoluta novità introdotta con l'art. 24.
Lassessore
Bastianetto propone di riformulare il comma 4 dell'art.
25 che recita:
Alle
sanzioni amministrative di cui allarticolo 24, comma
1 e del comma precedente, non è applicabile la definizione
agevolata (riduzione a un quarto) prevista dagli articoli
16, comma 3, e 17, comma 2, del D.Lgs. 472/97, né
quella prevista dallarticolo 14, comma 4, del D.Lgs.
504/92, come sostituito dallarticolo 14 del D.Lgs.
473/97;
mediante
la sostituzione dell'intero comma con le seguenti parole:
Sono applicati, per quanto compatibili, i principi stabiliti
dal D. Lgs. 472/97 e successive modificazioni e integrazioni;
Esce
Dianese
Il
Consiglio Comunale vista la proposta di modifica;
Con
voti: favorevoli 16, contrari nessuno e astenuti 6 (Marcon,
Mazzon, Cecchinato, Fogagnoli, Casonato e Moretto) espressi
per alzata di mano
DELIBERA
di
approvare la modifica proposta, pertanto il nuovo testo
dell'art. 25, comma 4 è il seguente:
Sono
applicati, per quanto compatibili, i principi stabiliti
dal D. Lgs. 472/97 e successive modificazioni e integrazioni
Lassessore
Bastianetto propone di aggiungere all'art. 25, il comma
5 bis che recita:
L'atto
di contestazione della omessa presentazione della comunicazione,
contenente la conseguente sanzione, deve essere notificato,
anche a mezzo posta mediante lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello cui si riferisce limposizione.
Il
Consiglio Comunale vista la proposta di modifica;
Con
voti: favorevoli 16 , contrari nessuno e astenuti 6 (Marcon,
Mazzon, Cecchinato, Fogagnoli, Casonato e Moretto) espressi
per alzata di mano
DELIBERA
di
approvare l'integrazione dell'art 25 con l'aggiunta del
comma 5 bis che recita:
L'atto
di contestazione della omessa presentazione della comunicazione,
contenente la conseguente sanzione, deve essere notificato,
anche a mezzo posta mediante lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello cui si riferisce limposizione
Lassessore
Bastianetto propone di aggiungere all'art. 25 il comma 9
che recita:
A
garanzia dei diritti del contribuente il procedimento di
accertamento delle violazioni alla normativa ICI deve avvenire
nel pieno rispetto di quanto disposto dalla Legge 27 luglio
2000 n. 212
Il
Consiglio Comunale vista la proposta di modifica;
Con
voti: favorevoli 16 , contrari nessuno e astenuti 6 (Marcon,
Mazzon, Cecchinato, Fogagnoli, Casonato e Moretto) espressi
per alzata di mano
DELIBERA
di
approvare l'integrazione dell'art 25 con l'aggiunta del
comma 9 che recita:
A
garanzia dei diritti del contribuente il procedimento di
accertamento delle violazioni alla normativa ICI deve avvenire
nel pieno rispetto di quanto disposto dalla Legge 27 luglio
2000 n. 212
Viste
le modifiche proposte e gli emendamenti apportati il Consiglio
Comunale
Con
voti: favorevoli 16 , contrari 5 e astenuti 1 (Fogagnoli)
espressi per alzata di mano
DELIBERA
1.
Di approvare il regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I.,
così come integrato e modificato con la presente
deliberazione che è allegato al presente atto sotto
la lettera A) e ne è parte sostanziale;
2.
Di disporre, entro 30 giorni dalla conseguita esecutività,
la trasmissione della presente deliberazione alla Direzione
Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle
Finanze e di renderne pubblica ladozione mediante
apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale;
3.
Di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione
sono stati espressi i pareri di rito nella testata riportati.
Allegato
A)
Regolamento
comunale per la disciplina ICI
TITOLO
I
IMMOBILI
SOGGETTI ALL'IMPOSTA
Articolo
1
Presupposto
dell'imposta
Presupposto
dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso
di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli
- così come definiti nei successivi articoli di questo
titolo - siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso
destinati, ivi compresi quelli strumentali alla cui produzione
o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
Articolo 2
Definizione
di fabbricato
Per
fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta
o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.
Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta
a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione
come risultante dalla dichiarazione di fine lavori ovvero
se antecedente dalla data in cui è comunque utilizzato
Articolo 3
Definizione
di area fabbricabile
Per
area fabbricabile si intende l'area che risulti utilizzabile
a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici
generali o attuativi vigenti nel Comune durante il periodo
d'imposta. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta
se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile
in base ai criteri stabiliti dal presente comma.
Sono altresì considerate edificabili le aree sulle
quali sono in corso costruzioni di fabbricati, quelle che
risultano dalla demolizioni di fabbricati e quelle, infine,
soggette ad interventi di recupero edilizio a norma dell'articolo
31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto
1978, n. 457;
Non sono considerate edificabili:
le aree occupate dai fabbricati come definiti dall'articolo
2 del presente regolamento, e quelle che ne costituiscono
pertinenze;
le aree espressamente assoggettate a vincolo di inedificabilità;
i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale
mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione
del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento
di animali, nonché alla trasformazione o all'alienazione
dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale
dell'agricoltura, a condizione che siano posseduti e condotti
da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori
diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale,
attivi o in quiescenza, iscritte negli elenchi comunali
previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n.
9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione
per invalidità, vecchiaia e malattia. L'iscrizione
nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo d'imposta.
La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio
dell'anno successivo.
Articolo 4
Definizione
di terreno agricolo
Per
terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio
delle attività diretta alla coltivazione del fondo,
alla silvicoltura, alla funghicoltura, all'allevamento di
animali, nonché alla trasformazione o all'alienazione
dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale
dell'agricoltura.
Sono esclusi dal campo di applicazione dellICI i piccoli
appezzamenti (cosiddetti orticelli) coltivati occasionalmente
senza struttura organizzativa che non devono presentare
una superficie fondiaria massima superiore a mq. 300.
TITOLO II
SOGGETTI
DELL'IMPOSTA
Articolo
5
Soggetti
passivi
Soggetti
passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di
cui all'articolo 1, ovvero il titolare del diritto di usufrutto,
uso o abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche
se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno
ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano
l'attività.
Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto
passivo è il locatario. In caso di fabbricati classificabili
nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente
posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il
locatario assume la qualità di soggetto passivo a
decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello
nel corso del quale è stato stipulato il contratto
di locazione finanziaria.
L'imposta non si applica per gli immobili di cui il Comune
è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati
nel comma 1 del presente articolo, quando la loro superficie
insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
Articolo 6
Soggetto
attivo
Soggetto
attivo dellimposta è il Comune.
L'imposta è accertata, liquidata e riscossa nelle
forme e nei modi ammessi dalla normativa vigente.
TITOLO III
BASE
IMPONIBILE
Articolo
7
Base
imponibile
La
base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili
di cui all'articolo 1, come determinato a norma di questo
titolo.
Articolo 8
Base
imponibile dei fabbricati iscritti in catasto
Per
i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito
da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite
risultanti in catasto vigenti al 1° gennaio dell'anno
di imposizione ed aumentati del 5 per cento, i seguenti
moltiplicatori:
- 34 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale
C/1 (negozi e botteghe);
- 50 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale
A/10 (uffici e studi privati) ed in categoria catastale
D (immobili a destinazione speciale);
- 100 volte, per tutti gli altri fabbricati iscritti nelle
categorie catastali A (immobili a destinazione ordinaria),
B (immobili per uso di alloggi collettivi) e C (immobili
a destinazione commerciale e varia) diversi dai precedenti.
Articolo 9
Base
imponibile degli immobili di interesse storico o artistico
Per
gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'art.
3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive
modificazioni, la base imponibile è costituita dalla
rendita catastale rilevante ai fini ICI, (determinata applicando
al numero di vani dell'immobile la tariffa d'estimo di minore
ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona
censuaria nella quale è sito il fabbricato) moltiplicata
per cento
Articolo 10
Base
imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale
D
Per
i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non
iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e
distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i
medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita,
il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun
anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione,
dall'ammontare, al lordo delle quote d'ammortamento, che
risulta dalle scritture contabili, ed applicando, per ciascun
anno di formazione dello stesso, i coefficienti annualmente
stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. Non possono
essere considerati sforniti di rendita catastale i fabbricati
di cui al precedente comma, per i quali a seguito dellespletamento
della procedura prevista nel regolamento adottato con il
Decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994,
n. 701, risulta annotata negli atti catastali, al primo
gennaio dellanno dimposizione, la rendita proposta.
In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario
possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato
con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994,
n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato
sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo
gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale
tale rendita è stata annotata negli atti catastali.
In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato
sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale
è obbligato a fornire tempestivamente al locatario
tutti i dati necessari per il calcolo.
Articolo 11
Base
imponibile degli altri fabbricati non iscritti in catasto
Per
i fabbricati, diversi da quelli indicati nell'articolo precedente,
non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati
per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche
se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari,
che influiscono sull'ammontare della rendita catastale,
il valore è determinato con riferimento alla rendita
proposta, se è stata esperita la procedura di cui
al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze
del 19 aprile 1994, n. 701.
In mancanza della rendita proposta a norma del comma precedente,
il valore è determinato sulla base della rendita
catastale attribuita ai fabbricati similari già iscritti.
Non si fa luogo allapplicazione di sanzioni ma solo
al recupero della maggiore imposta e relativi interessi,
qualora la rendita attribuita dal catasto sia superiore
a quella presunta sulla quale è stata versata limposta.
Articolo 12
Base imponibile delle aree fabbricabili
Per
le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello
venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di
imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione,
all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso
consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento
del terreno necessari per la costruzione, nonché
ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree
aventi analoghe caratteristiche.
La Giunta Comunale, al fine di evitare il massimo linsorgere
di contenzioso e di azioni di accertamento, con deliberazione
da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno con effetto
per lanno successivo salvo che il termine per lapprovazione
del bilancio non venga fissato da norma statale in data
successiva, può determinare un valore minimo di riferimento
delle aree di cui al comma precedente ai soli fini del controllo
dellevasione.
Il valore minimo di riferimento, di cui al comma precedente,
non costituisce, in via assoluta, presupposto di comunicazione
ai sensi del successivo articolo 24, né motivo di
richiesta di rimborso.
Articolo 13
Base
imponibile delle aree fabbricabili in caso di costruzione
in corso, di demolizione di fabbricato e di interventi di
recupero edilizio
In
caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione
di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo
31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto
1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal
valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile
anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 3 del presente
regolamento, senza computare il valore del fabbricato in
corso d'opera, dalla data di inizio dei lavori di costruzione,
ricostruzione o ristrutturazione e fino alla data di ultimazione
dei lavori, risultante dalla dichiarazione di fine lavori,
ovvero dalla in cui il fabbricato costruito, ricostruito
o ristrutturato è comunque utilizzato
Lufficio Tecnico nel rilasciare le concessioni edilizie
o autorizzazioni indica espressamente se gli interventi
di recupero sono effettuati a norma dellart. 31, comma
1, lett. c), d), ed e) della legge 457/78.
Articolo 14
Base
imponibile dei terreni agricoli
Per
i terreni agricoli, il valore è costituito da quello
che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale
risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno
di imposizione ed aumentato del 25 per cento, un moltiplicatore
pari a settantacinque.
Articolo 15
Base
imponibile dei terreni agricoli condotti da coltivatori
diretti e da imprenditori agricoli a titolo principale
I
terreni agricoli posseduti e condotti da persone fisiche
esercenti l'attività di coltivatori diretti o di
imprenditori agricoli a titolo principale, attivi o in quiescenza,
iscritte negli elenchi comunali previsti dall'articolo 11
della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente
obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia
e malattia, sono soggetti all'imposta limitatamente alla
parte di valore eccedente lire 50 milioni e con le seguenti
riduzioni:
del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore
eccedente i predetti 50 milioni di lire e fino a 120 milioni
di lire;
del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore
eccedente 120 milioni di lire e fino a 200 milioni di lire;
del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore
eccedente 200 milioni di lire e fino a 250 milioni di lire.
Gli effetti di cui al comma 1 si applicano al valore complessivo
dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati
sul territorio di più comuni; l'importo della detrazione
e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel
comma precedente, sono ripartiti proporzionalmente ai valori
dei singoli terreni e sono rapportati al periodo dell'anno
durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed
alle quote di possesso.
TITOLO IV
DETERMINAZIONE
DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA.
RIDUZIONI ESENZIONI E DETRAZIONI
Articolo
16
Determinazione
delle aliquote
L'aliquota
è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare
entro il 31 dicembre di ogni anno, con effetto per l'anno
successivo salvo che il termine per lapprovazione
del bilancio non venga fissato da norma statale in data
successiva.
Se la delibera non è adottata entro il termine di
cui al comma precedente, si applica l'aliquota del 4 per
mille salvo quanto stabilito dallarticolo 84 del D.Lgs.
77/95.
Articolo 17
Diversificazione tariffaria
Fermo
quanto stabilito dall'art. 22, comma 3, del presente regolamento,
l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore
al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può
essere diversificata entro tale limite, con riferimento
ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti
in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non
locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto
alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.
La facoltà di cui al comma precedente può
essere esercitata anche limitatamente alle categorie di
soggetti in situazioni di particolare disagio economico
- sociale, individuate con deliberazione della Giunta comunale.
Il Comune può deliberare una aliquota ridotta, comunque
non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche
soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà
indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale, per quelle
locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi
come abitazione principale, a condizione che il gettito
complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito
annuale realizzato nonché nel caso di unità
immobiliari sfitte al 1° gennaio o mai locate successivamente
alla data di ultimazione dei lavori, risultante dalla dichiarazione
di fine lavori concessa in locazione ad extracomunitari
o a soggetti in situazione di particolare disagio economico
e sociale
L'aliquota può essere stabilita dal Comune nella
misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore
a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la
vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto
esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione
e l'alienazione di immobili.
La deliberazione è pubblicata per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica e trasmessa al concessionario
della riscossione qualora esista.
Articolo 18
Determinazione dell'imposta
L'imposta
è determinata applicando alla base imponibile le
aliquote vigenti nel Comune nel periodo d'imposta.
Articolo 18-bis
Esenzione per i fabbricati di enti non commerciali
Sono
esenti da ICI i fabbricati posseduti, a titolo di proprietà,
usufrutto, uso o superficie, ed utilizzati dagli enti non
commerciali, di cui allart. 87, comma 1 lett. c del
Tuir, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive
modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento
delle seguenti attività:
Assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive,
culturali, ricreative e sportive;
di religione o di culto di cui allart. 16, lettera
a, legge 20 maggio 1985 n. 222, cioè dirette allesercizio
del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero
e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e alleducazione
cristiana
Articolo 19
Riduzione per i fabbricati inagibili
L'imposta
è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati
inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente
al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L'inagibilità o inabitabilità costituita da
un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante,
fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione
ordinaria o straordinaria è accertata dall'ufficio
tecnico comunale con perizia a carico del proprietario.
In alternativa il contribuente ha facoltà di provare
l'inagibilità o l'inabitabilità con dichiarazione
sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Articolo 20
Nozione
di abitazione principale
Per
abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente,
che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto
o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente,
in conformità alle risultanze anagrafiche.
Articolo 21
Unità
immobiliari equiparate all'abitazione principale
Sono
equiparate allabitazione principale con conseguente
applicazione dell'aliquota prevista per la prima casa e
della relativa detrazione:
le unità immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale dei soci assegnatari;
lunità immobiliare posseduta a titolo di proprietà
o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà
o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio
dello Stato, a condizione che non risultino locate;
1-bis) Sono considerate parti integranti dell'abitazione
principale le unità immobiliari, limitatamente ad
una per ciascuna categoria, classificate o classificabili
nelle categorie catastali C/2, C/7 e C/6; conseguentemente
alla base imponibile di tali pertinenze è applicata
l'aliquota prevista per l'abitazione principale e qualora
l'imposta dovuta per la sola abitazione principale sia inferiore
all'importo della detrazione, la differenza può essere
detratta sino alla concorrenza dell'imposta dovuta per le
pertinenze come sopra individuate.
AI fini di cui alla lettera b) del comma precedente, la
determinazione di persona anziana sarà individuata
con deliberazione di giunta comunale.
Sono altresì equiparate alle abitazioni principali
(ai soli fini dellapplicazione della relativa aliquota)
le unità immobiliari concesse in uso gratuito. ai
parenti in linea retta di primo grado che devono prendere
residenza nellimmobile medesimo.
Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi
per le case popolari (IACP) o Aziende territoriali per ledilizia
residenziale (ATER), potranno essere equiparati allabitazione
principale con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.
Articolo 22
Detrazione
per l'abitazione principale
Dalla
imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo si detraggono,
fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate
al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione
principale da più soggetti passivi, la detrazione
è ripartita in parti uguali, indipendentemente dalle
quote di possesso, tra i soggetti passivi ivi residenti
che ne hanno diritto ed in proporzione al periodo di utilizzazione
nel corso dellanno.
Con la deliberazione di cui all'articolo 17 del presente
regolamento, la detrazione di cui al comma precedente può
essere elevata fino a 500.000 lire, nel rispetto degli equilibri
di bilancio, con particolare riguardo a favore dei contribuenti
assistiti dal Comune in via continuativa; dei contribuenti
nella cui famiglia anagrafica siano presenti invalidi e/o
disabili portatori di handicap regolarmente riconosciuti
in tale situazione dalle specifiche disposizioni di legge
vigenti in materia; ai pensionati, disoccupati e/o cassintegrati
il cui reddito nellanno precedente a quello di competenza,
non deve superare l'ammontare che viene fissato annualmente
nella deliberazione con la quale vengono stabilite le aliquote
I.C.I. .
L'importo della detrazione può essere elevato anche
oltre 500.000 lire, e fino a concorrenza dell'intera imposta
dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo. In tal caso, tuttavia,
l'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione
del contribuente non può essere deliberata in misura
superiore a quella ordinaria.
La facoltà di aumentare le detrazioni a norma dei
precedenti commi 2 e 3 può essere esercitata anche
a favore di determinate categorie di soggetti che versino
in situazioni particolari, individuate con deliberazione
del consiglio comunale.
TITOLO V
NORME
FINALI
Articolo
23
Eliminazione
dellobbligo della dichiarazione
Al
fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di
accertamento dellICI, di ridurre gli adempimenti a
carico dei contribuenti e di potenziare lattività
di controllo sostanziale è eliminato lobbligo
di presentazione della dichiarazione e della denuncia di
variazione, di cui allart. 10, comma 4, del D.Lgs.
30 dicembre 1992, n. 504. Conseguentemente sono eliminate:
le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione,
di accertamento in rettifica per infedeltà, incompletezza
o inesattezza della dichiarazione, di accertamento dufficio
per omessa presentazione della dichiarazione, di cui allarticolo
11, commi 1 e 2, del predetto D.Lgs. 504/1992;
le sanzioni per omessa presentazione o per infedeltà
della dichiarazione, di cui allarticolo 14, commi
1 e 2, del D.Lgs. 504/92, come sostituito dallarticolo
14 de D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473
Resta fermo l'obbligo, per il soggetto passivo, di eseguire
in autotassazione, entro le prescritte scadenze, il versamento,
in acconto e a saldo, dell'imposta dovuta per l'anno in
corso. Il versamento è effettuato cumulativamente
per tutti gli immobili posseduti nel territorio comunale
dal contribuente. Il periodo d'imposta è frazionabile
in dodici mensilità ed in caso di variazione nel
corso del mese, risulta soggetto passivo d'imposta chi ne
ha avuto il possesso per il maggior periodo nel mese;
Articolo 24
Comunicazione
E
introdotto lobbligo del soggetto passivo di comunicare
al Comune, entro il 30 giugno dellanno successivo,
le variazioni nella titolarità dei diritti reali
relativi agli immobili soggetti al tributo, vale a dire:
acquisti, cessioni o modificazioni di soggettività
passiva, intervenuti nel corso dell'anno.
L'unità immobiliare deve essere identificata attraverso
i suoi dati catastali ovvero, in mancanza di detti dati
e se si tratta di unità immobiliare urbana, attraverso
l'identificazione della via, numero civico, piano, scala
ed interno.
E' facoltà della giunta di approvare, su proposta
del funzionario responsabile del tributo, il modello per
la comunicazione di cui ai commi precedenti, ma sono valide
anche comunicazioni redatte senza l'impiego del modello,
sempre che contengano tutti i dati necessari all'identificazione
del titolare dei diritti relativi al tributo e dell'immobile
soggetto al tributo, nonché la decorrenza e le cause
delle variazioni.
Le comunicazioni devono essere sottoscritte dal soggetto
passivo e possono essere spedite per lettera raccomandata
senza ricevuta di ritorno, ovvero presentate al comune che
è tenuto a rilasciare ricevuta. In caso di mancata
sottoscrizione della comunicazione, il comune invita l'interessato
a regolarizzarla, assegnandogli un termine non inferiore
a quindici giorni. Se l'interessato non la regolarizza nel
termine assegnatogli, la comunicazione è considerata
nulla a tutti gli effetti.
Nel caso di titolarità congiunta dei diritti reali
di più soggetti su un medesimo immobile, la comunicazione
fatta da uno dei contitolari, contenente tutti i dati relativi
ai contitolari ed alle quote di partecipazione, libera gli
altri.
Per gli immobili indicati nell'art. 1117, n. 2) del c.c.
oggetto di proprietà comune, cui è attribuita
o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione
deve essere presentata dall'amministrazione del condominio.
Per la mancata o tardiva comunicazione di cui al comma primo
del presente articolo, si applica una sanzione amministrativa
da L. 200.000 a L. 1.000.000 riferita a ciascuna unità
immobiliare.
Fermo restando quanto previsto al successivo art. 26, co.
1, può essere presentata un'unica comunicazione nel
caso essa sia relativa a successione o legato e venga indicato,
oltre all'erede anche il de-cuius.
Articolo 24 bis
Norma
transitoria
Per
le comunicazioni inerenti i periodi d'imposta 1999 e 2000,
il termine di cui al comma 1 del precedente articolo, si
intende prorogato al 30 giugno dell'anno successivo in conseguenza
dell'assoluta novità introdotta con l'art. 24.
Il funzionario responsabile dell'applicazione del tributo
ricorda alla cittadinanza l'esecuzione dell'adempimento
previsto dell'articolo precedente con manifesti da far affiggere
almeno, entro il quindici giugno 2000 e con altre forme
di informazione.
Articolo 25
Procedimento
di accertamento
La
Giunta Comunale, tenendo conto delle capacità operative
dellufficio tributi, individua, per ciascun anno di
imposta, sulla base di criteri selettivi informati a principi
di equità e di efficienza, i gruppi omogenei di contribuenti
o di immobili da sottoporre a controllo.
Il funzionario responsabile ICI, in aderenza alle scelte
operate dalla giunta: verifica, servendosi di ogni elemento
e dato utile, ivi comprese le comunicazioni di cui al precedente
articolo 24, anche mediante collegamenti con i sistemi informativi
immobiliari, la situazione di possesso del contribuente,
rilevante ai fini ICI, nel corso dellanno di imposta
considerato; determina la conseguente, complessiva imposta
dovuta e se riscontra che il contribuente non lha
versata, in tutto o in parte, emette, motivandolo, un apposito
atto denominato avviso di accertamento per omesso versamento
ICI con lindicazione dellammontare di imposta
ancora da corrispondere e dei relativi interessi.
Sullammontare dimposta che viene a risultare
non versato in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze,
o reso tempestivo mediante il perfezionamento del ravvedimento
operoso ai sensi delle lettere a) e b) dellarticolo
13 del D.Lgs. n. 472/97 e successive modificazioni, si applica
la sanzione amministrativa del trenta per cento ai sensi
dellarticolo 13 del D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre
1997. La sanzione è erogata con lavviso indicato
nel precedente comma.
Sono applicati per quanto compatibili, i principi stabiliti
dal D.Lgs. n. 472/97 e successive modificazioni e integrazioni.;
Lavviso di cui al comma 2 del presente articolo deve
essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata
con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce
limposizione.
5 bis L'atto di contestazione della omessa presentazione
della comunicazione, contenente la conseguente sanzione,
deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello
cui si riferisce l'imposizione.
Le
disposizioni di cui allarticolo 24 si applicano per
gli immobili per i quali questo Comune è soggetto
attivo dimposta e hanno effetto per lanno di
imposta 1999 e successivi.
Per gli anni dimposta 1998 e precedenti continua ad
applicarsi il procedimento di accertamento disciplinato
dal D.Lgs. n. 504/92, con conseguente emissione degli avvisi
di liquidazione sulla base della dichiarazione degli avvisi
di accertamento in rettifica per infedeltà della
dichiarazione, degli avvisi di accertamento dufficio
per omessa presentazione della dichiarazione e erogazione
delle corrispondenti sanzioni.
Per i predetti anni dimposta 1998 e precedenti, le
operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione,
di accertamento in rettifica per infedeltà della
dichiarazione, di accertamento dufficio per omessa
presentazione della dichiarazione sono effettuate sulla
base di criteri selettivi fissati della Giunta Comunale.
A garanzia dei diritti del contribuente il procedimento
di accertamento delle violazioni alla normativa ICI deve
avvenire nel pieno rispetto di quanto disposto dalla Legge
27 luglio 2000 n. 212 .
Articolo 26
Rateazione
del pagamento delle imposte accertate
Su
specifica richiesta delle persone assistite in via continuativa
dal Comune o che versano in condizioni socio economiche
particolarmente disagiate la Giunta Comunale può
autorizzare, con proprio provvedimento, il funzionario responsabile
alla rateizzazione dellimporto dovuto per lanno
fino ad un massimo di dodici rate, senza lapplicazione
di interessi.
Nel caso che limporto da pagare sia superiore a lire
cinque milioni, su richiesta del contribuente e dietro prestazione
di idonea garanzia, può essere concessa la rateizzazione
in sei rate bimestrali, con lapplicazione degli interessi
calcolati al tasso legale vigente.
Articolo 27
Rimborso dell'imposta per sopravvenuta inedificabilità
Per le aree divenute inedificabili al contribuente spetta
il rimborso limitatamente all'imposta pagata, maggiorata
degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo
decorrente dall'ultimo acquisto per atto fra vivi dell'area
e, comunque, per un periodo non eccedente dieci anni, a
condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni. In
tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro
il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state
assoggettate a vincolo di inedificabilità.
Articolo 28
Incentivi per il personale
Al fine del potenziamento dellufficio tributi, la
Giunta Comunale adotta i provvedimenti necessari affinché
al predetto ufficio siano garantite adeguate risorse finanziarie,
strumentali ed umane. Il potenziamento dellufficio
dovrà effettuarsi attraverso le seguenti modalità:
Incremento programmato del personale addetto;
Cura della formazione del personale esistente, erogazione
di compensi incentivanti al personale addetto per la realizzazione
di appositi progetti finalizzati allattività
di bonifica dati, creazione di banche dati, accertamento
e recupero dellevasione.
In applicazione del precedente comma, al personale addetto
allufficio tributi potrà essere riservata,
dopo attenta valutazione da parte della giunta, a titolo
di compenso incentivante in aggiunta ai compensi previsti
dal CCNL, una quota relativa agli importi incassati a seguito
dellattività di accertamento e di controllo
che si concluda senza un contenzioso, ovvero, in presenza
di contenzioso, lo stesso, si risolva a favore del comune.
Del provvedimento della giunta verrà data comunicazione
al consiglio comunale in occasione dell'approvazione del
conto consuntivo. In dette quote vengono compresi anche
gli oneri fiscali e previdenziali a carico del Comune.
Lindividuazione del personale addetto, il riparto
e le modalità di attribuzione di detto compenso avviene
con deliberazione della Giunta Municipale sulla base di
un progetto preliminare proposto dal dirigente responsabile
del tributo. La liquidazione del citato compenso avviene
con provvedimento del medesimo dirigente in conformità
ai criteri fissati con la suindicata deliberazione e sulla
base della relazione conclusiva, predisposta dallo stesso
dirigente, ed approvata dalla Giunta nella quale vengono
esposti i risultati conseguiti.
Articolo 29
Norma di rinvio
Per
quanto concerne l'accertamento, la riscossione anche coattiva,
le esenzioni e le agevolazioni, e le sanzioni, si rinvia
agli specifici regolamenti.
Articolo 30
Entrata in vigore
Il
presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 1999.
Le successive norme integrative e modificative della legislazione
vigente in materia costituiscono automatica modifica ed
integrazione del presente regolamento.
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