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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 46 del 27/02/2002 Prot. n. 7012 - Esecutiva dal 15/03/2002
OGGETTO: MODIFICHE AL
REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e
s.m.i. con il quale è stata istituita l'imposta comunale
sugli immobili;
VISTO D.Lgs. 446/97, artt. 52 e seguenti;
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell'I.C.I.,
approvato con deliberazione di C.C. n. 37 del 31.03.1999,
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'art. 53, comma 16 della L. 388/2000, così
come successivamentesostituito dall'art. 27, comma 8 della
l. 448/2001, nel quale si dispone che il termine previsto
per la approvazione dei regolamenti è la data fissata
dalla norme statali per l' approvazione del bilancio di
previsione;
VISTO l'art. 151 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267, nel quale si stabilisce che gli enti locali
deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione
per l'anno successivo, disponendo altresì, che detto
termine possa essere differito con Decreto del Ministro
dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, sentita la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate
esigenze;
VISTO il Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica del 20 dicembre 2001, G.U. 300/2001 con il quale
si differisce il termine di approvazione del bilancio di
previsione al 28 febbraio 2001;
VISTO l'art. 42, secondo comma lettere a) e f) della Legge
18 agosto 2000 n. 267 nel quale vengono stabilite le competenze
del consiglio comunale in materia di regolamenti e tributi;
VISTO l'art. 15, comma 2 della l. 383/2001 il quale prevede
che "per gli immobili inclusi nella dichiarazione di
successione l'erede ed i legatari non sono obbligati a presentare
la dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.). L'ufficio presso il quale è presentata
la dichiarazione di successione ne trasmette una copia a
ciascun comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili";
VISTO l'art. 36 della l. 388/2000 e l'art. 59, comma 1,
lett. n) del D.Lgs. 446/97, attestante la possibilità
per il Comune di stabilire modalità diverse dal concessionario
per effettuare la riscossione spontanea dei propri tributi;
RITENUTO opportuno:
Ø introdurre l'esonero dalla presentazione della
comunicazione I.C.I. per gli immobili inclusi nella dichiarazione
di successione;
Ø modificare il termine di presentazione della comunicazione
I.C.I., al fine di renderlo uniforme alla normativa nazionale;
RITENUTO opportuno, inoltre, apportare
al regolamento I.C.I. alcune modifiche per rendere più
agevole l'applicazione del tributo;
RITENUTO NECESSARIO procedere alla rideterminazione
in EURO degli importi espressi in lire, al fine di evitare
problemi di arrotondamento;
PRESO ATTO degli emendamenti ed integrazioni
apportate alla proposta di deliberazione dalla Commissione
1°;
Con voti: PRESENTI 23, FAVOREVOLI 14, CONTRARI 9
DELIBERA
1) Di modificare l'art. 12, comma 2 sostituendo
le parole "La Giunta Comunale .." con "Il
Consiglio Comunale..";
2) Di inserire l' art. 23-bis intitolato "Immobili
compresi nel fallimento o liquidazione coatta amministativa"
" Per gli immobili compresi nel fallimento o nella
liquidazione coatta amministrativa l' imposta è dovuta
dalla massa fallimentare per ciascun anno di possesso rientrante
nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata,
nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita.
Il versamento dell' imposta deve essere effettuato entro
il termine di tre mesi dalla data in cui vi è il
decreto di trasferimento; entro lo stesso termine deve essere
presentata la comunicazione" .
2) Di introdurre all' art. 24, dopo il comma 1. Il seguente
comma 1-bis " Non sono obbligati a presentare la comunicazione
gli eredi ed i legatari per gli immobili inclusi nella dichiarazione
di successione" .
3) Di modificare l'art. 24, comma 1, sostituendo le parole
"entro il 30 giugno dell'anno successivo" con
le seguenti parole "entro il 31 luglio dell'anno successivo"
4) Di inserire all'art. 25 i seguenti commi 10 e 11:
"10. Al fine di evitare la duplicazione d'imposta,
nel caso di variazione nel corso del mese di soggettività
passiva che comporta lo stesso numero di giorni di proprietà,
non si procede all'accertamento qualora il versamento sia
stato eseguito da uno dei due soggetti tenuti al pagamento"
;
"11. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti
effettuati entro il 31 dicembre 2001 da un contitolare anche
per conto degli altri " .
5) Di inserire un nuovo articolo al quale viene assegnato
il numero 25-bis denominato "Modalità di effettuazione
della riscossione", avente il seguente testo:
"1. L'Amministrazione comunale, al fine di razionalizzare
le modalità di esecuzione dei versamenti e di velocizzare
le fasi di acquisizione delle somme riscosse, può
stabilire di effettuare la riscossione spontanea dell'I.C.I.
con modalità diverse dal concessionario;
2. La predetta scelta può riguardare sia i versamenti
in autotassazione che a seguito di accertamenti, prevedendo,
in aggiunta o in sostituzione del pagamento tramite il concessionario
della riscossione, il versamento sul conto corrente postale
intestato alla tesoreria del comune e quello direttamente
presso la tesoreria medesima, il pagamento tramite sistema
bancario ed ulteriori e diverse modalità di pagamento.
6) Di rideterminare in EURO gli importi indicati nell'allegato
A) del presente provvedimento indicati sotto la colonna
"ipotesi" .
7) Di approvare il regolamento comunale per la disciplina
dell'I.C.I., così come integrato e modificato con
la presente deliberazione che è allegato al presente
atto sotto la lettera B) e ne è parte sostanziale.
8) Di disporre, entro 30 giorni dalla conseguita esecutività,
la trasmissione della presente deliberazione alla Direzione
Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle
Finanze e di renderne pubblica l'adozione mediante apposito
avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
9) Di dare atto che sulla proposta di cui alla presente
deliberazione sono stati espressi i pareri di rito nella
testata riportati.
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