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Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 27/02/2002



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 46 del 27/02/2002 Prot. n. 7012 - Esecutiva dal 15/03/2002

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI


IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i. con il quale è stata istituita l'imposta comunale sugli immobili;
VISTO D.Lgs. 446/97, artt. 52 e seguenti;
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell'I.C.I., approvato con deliberazione di C.C. n. 37 del 31.03.1999, successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'art. 53, comma 16 della L. 388/2000, così come successivamentesostituito dall'art. 27, comma 8 della l. 448/2001, nel quale si dispone che il termine previsto per la approvazione dei regolamenti è la data fissata dalla norme statali per l' approvazione del bilancio di previsione;
VISTO l'art. 151 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel quale si stabilisce che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, disponendo altresì, che detto termine possa essere differito con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
VISTO il Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 20 dicembre 2001, G.U. 300/2001 con il quale si differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione al 28 febbraio 2001;
VISTO l'art. 42, secondo comma lettere a) e f) della Legge 18 agosto 2000 n. 267 nel quale vengono stabilite le competenze del consiglio comunale in materia di regolamenti e tributi;
VISTO l'art. 15, comma 2 della l. 383/2001 il quale prevede che "per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione l'erede ed i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). L'ufficio presso il quale è presentata la dichiarazione di successione ne trasmette una copia a ciascun comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili";
VISTO l'art. 36 della l. 388/2000 e l'art. 59, comma 1, lett. n) del D.Lgs. 446/97, attestante la possibilità per il Comune di stabilire modalità diverse dal concessionario per effettuare la riscossione spontanea dei propri tributi;
RITENUTO opportuno:
Ø introdurre l'esonero dalla presentazione della comunicazione I.C.I. per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione;
Ø modificare il termine di presentazione della comunicazione I.C.I., al fine di renderlo uniforme alla normativa nazionale;

RITENUTO opportuno, inoltre, apportare al regolamento I.C.I. alcune modifiche per rendere più agevole l'applicazione del tributo;

RITENUTO NECESSARIO procedere alla rideterminazione in EURO degli importi espressi in lire, al fine di evitare problemi di arrotondamento;

PRESO ATTO degli emendamenti ed integrazioni apportate alla proposta di deliberazione dalla Commissione 1°;
Con voti: PRESENTI 23, FAVOREVOLI 14, CONTRARI 9
DELIBERA

1) Di modificare l'art. 12, comma 2 sostituendo le parole "La Giunta Comunale .." con "Il Consiglio Comunale..";
2) Di inserire l' art. 23-bis intitolato "Immobili compresi nel fallimento o liquidazione coatta amministativa"
" Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l' imposta è dovuta dalla massa fallimentare per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell' imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui vi è il decreto di trasferimento; entro lo stesso termine deve essere presentata la comunicazione" .
2) Di introdurre all' art. 24, dopo il comma 1. Il seguente comma 1-bis " Non sono obbligati a presentare la comunicazione gli eredi ed i legatari per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione" .
3) Di modificare l'art. 24, comma 1, sostituendo le parole "entro il 30 giugno dell'anno successivo" con le seguenti parole "entro il 31 luglio dell'anno successivo"
4) Di inserire all'art. 25 i seguenti commi 10 e 11:
"10. Al fine di evitare la duplicazione d'imposta, nel caso di variazione nel corso del mese di soggettività passiva che comporta lo stesso numero di giorni di proprietà, non si procede all'accertamento qualora il versamento sia stato eseguito da uno dei due soggetti tenuti al pagamento" ;
"11. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati entro il 31 dicembre 2001 da un contitolare anche per conto degli altri " .
5) Di inserire un nuovo articolo al quale viene assegnato il numero 25-bis denominato "Modalità di effettuazione della riscossione", avente il seguente testo:
"1. L'Amministrazione comunale, al fine di razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti e di velocizzare le fasi di acquisizione delle somme riscosse, può stabilire di effettuare la riscossione spontanea dell'I.C.I. con modalità diverse dal concessionario;
2. La predetta scelta può riguardare sia i versamenti in autotassazione che a seguito di accertamenti, prevedendo, in aggiunta o in sostituzione del pagamento tramite il concessionario della riscossione, il versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune e quello direttamente presso la tesoreria medesima, il pagamento tramite sistema bancario ed ulteriori e diverse modalità di pagamento.
6) Di rideterminare in EURO gli importi indicati nell'allegato A) del presente provvedimento indicati sotto la colonna "ipotesi" .
7) Di approvare il regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I., così come integrato e modificato con la presente deliberazione che è allegato al presente atto sotto la lettera B) e ne è parte sostanziale.
8) Di disporre, entro 30 giorni dalla conseguita esecutività, la trasmissione della presente deliberazione alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze e di renderne pubblica l'adozione mediante apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
9) Di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati espressi i pareri di rito nella testata riportati.