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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il capo I, artt. 1-12 del Decreto
Legislativo 504/92 così come successivamente modificato
ed integrato;
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina
dell'I.C.I., approvato con deliberazione di C.C. n. 37 del
31.03.1999 e successivamente modificato ed integrato;
VISTA la proposta di deliberazione Consiliare
ad oggetto "Modifiche al regolamento comunale per la
disciplina dell'imposta comunale sugli immobili" inserita
all'ordine del giorno della seduta consiliare di approvazione
del bilancio che costituisce presupposto e allegato necessario
allo stesso;
VISTO l'art. 151 comma 1, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel quale si stabilisce
che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio
di previsione per l'anno successivo, disponendo altresì,
che detto termine possa essere differito con Decreto del
Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza
di motivate esigenze;
VISTO l'art. 42 comma 2, lettera f, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel quale vengono
individuate le competenze del consiglio fra le quali: "l'istituzione
e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione
delle relative aliquote";
CONSIDERATO che la determinazione delle
aliquote è assegnata alla Giunta Municipale quale
organo a competenza residuale;
VISTO l'art. 30, comma 14 della legge
488/99, che stabilisce che il termine previsto per la deliberazione
delle tariffe e delle aliquote d'imposta per i tributi locali
e per i servizi locali è quello di approvazione del
bilancio di previsione;
VISTO il Decreto del Ministro dell'interno,
d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica del 20 dicembre 2001, G.U. 300/2001
con il quale si differisce il termine di approvazione del
bilancio di previsione al 28 febbraio 2002;
VISTO l'art. 1, comma 5, della legge 449/97
il quale dispone che: "I comuni possono fissare aliquote
agevolate dell'ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore
di proprietari che eseguano interventi volti al recupero
di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi
finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico
o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero
volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota
agevolata è applicata limitatamente alle unità
immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata
di tre anni dall'inizio dei lavori";
RITENUTO opportuno, al fine di una corretta
politica fiscale locale che tenga conto della diversa capacità
contributiva del soggetto passivo in relazione alla diversa
tipologia e destinazione degli immobili posseduti, diversificare
l'aliquota;
RITENUTO, in relazione alle valutazioni
effettuate in sede di formazione del bilancio di previsione
2002 sia per quanto concerne i programmi amministrativi
che la qualità dei servizi da erogare, al fine di
assicurare il pareggio del bilancio, di stabilire, per il
2002, l'aliquota del 4 per mille per l'abitazione principale
e gli immobili ad esso equiparati, e del 6 per mille per
gli altri immobili;
RITENUTO, inoltre, opportuno prevedere
un aumento della detrazione d'imposta per categorie di soggetti
in particolari situazioni di disagio economico o sociale
nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;
RITENUTO, altresì, opportuno incentivare
il recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili
e la realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali
e l'affitto di immobili a soggetti in condizioni economiche
disagiate;
CON VOTI unanimi espressi nelle forme
di legge,
DELIBERA
1) di determinare, per l'anno 2002, le
aliquote ICI che saranno applicate in questo Comune nelle
seguenti misure:
a) 4 per mille per l'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale e le unità immobiliari
ad essa equiparate secondo i criteri dell'art. 21 del Regolamento
Comunale per la disciplina I.C.I.;
b) 6 per mille per tutti gli altri immobili ad eccezione
degli immobili di cui al seguente punto c) e d);
c) 3 per mille per gli immobili sui quali vengono realizzati
gli interventi di seguito indicati:
- interventi di recupero delle unità immobiliari
inagibili o inabitabili, dichiarati tali secondo i criteri
dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 504/92 così come
successivamente modificato ed integrato, indicate nell'allegato
3 delle norme tecniche di attuazione alla variante al P.R.G.
approvata ai sensi della L.R. 5 marzo 1985, n. 24 "Tutela
ed edificabilità delle zone agricole", con delibera
di Giunta Regionale del Veneto n. 6267 del 5 dicembre 1995;
- interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti
auto nelle aree individuate con la deliberazione di C.C.
n. 130 del 18 luglio 1997 e successive modificazioni avente
ad oggetto "Delimitazione ai sensi ex art. 27 della
L. 457/78 delle zone di recupero" e realizzate a norma
dell'art. 31, comma 1, lettere c),d) ed e) della L. 5 agosto
1978.
d) 4.per mille per gli immobili che vengono affittati alle
condizioni di cui all'ultimo periodo dell'art. 17, comma
3 del vigente Regolamento I.C.I., ai seguenti soggetti che
si trovano in condizioni economico disagiate:
1. Unico adulto con figli minori a carico;
2. Nucleo familiare in possesso di sfratto esecutivo per
finita locazione;
3. Lavoratori extracomunitari in possesso di regolare permesso
di soggiorno, con lavoro dipendente o regolare lavoro autonomo
Al fine dell'applicazione della aliquota di cui al punto
d) gli affittuari debbono avere un reddito massimo non superiore
a quello previsto per la presentazione di domande per alloggi
E.R.P;
2) di dare atto che l'aliquota ridotta
al 3 per mille è applicata limitatamente alle unità
immobiliari oggetto degli interventi indicati al precedente
punto 1), lettera c) e per la durata di tre anni dall'inizio
lavori;
3) di considerare "anziano",
ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Comunale per la disciplina
dell'I.C.I., i soggetti che abbiano compiuto il 60°
anno di età alla data del 31 dicembre 2001;
4) di aumentare la detrazione I.C.I. da
EURO 104,00 a EURO 155,00 nei seguenti casi:
a) unità immobiliari adibite ad
abitazione principale possedute da contribuenti i quali,
pur essendo proprietari o titolari di altro diritto reale,
siano assistiti dal Comune in via continuativa nel corso
dell'anno 2002 per stati di indigenza o povertà;
b) unità immobiliari adibite ad
abitazione principale, possedute in proprietà o altro
diritto reale, da contribuenti nella cui famiglia anagrafica
siano presenti invalidi e/o disabili portatori di handicap
regolarmente riconosciuti in tale situazione dalle specifiche
disposizioni di legge vigenti in materia, con una percentuale
di invalidità pari al 75% , tutto ciò a prescindere
da qualsiasi limite di reddito;
c) unità immobiliari adibite ad
abitazione principale, possedute in proprietà o altro
diritto reale, da pensionati, disoccupati e/o cassintegrati
il cui reddito familiare (nucleo familiare) sia stato, nell'anno
2001, complessivamente inferiore all'importo lordo di EURO
9.500,00 aumentato di EURO 775,00 per ogni persona a carico;
5) di considerare cassintegrato anche
il lavoratore dipendente straordinariamente impiegato in
lavori socialmente utili;
6) di escludere comunque dal beneficio
di cui al punto 4) i contribuenti titolari di diritto di
proprietà o altro diritto reale su immobili diversi
dall'abitazione principale, terreni agricoli con reddito
domenicale superiore a EURO 104,00 ed aree edificabili;
7) di dare atto che, in ogni caso, l'Ente
può richiedere ai contribuenti, che hanno usufruito
della ulteriore detrazione e della aliquota agevolata, la
documentazione idonea alla dimostrazione dei requisiti indicati
ai precedenti punti e la conseguente applicazione delle
relative sanzioni, in assenza degli stessi;
8) Di dare atto che l'efficacia della
presente deliberazione è subordinata all'approvazione
della proposta di deliberazione all'ordine del giorno del
consiglio comunale ad oggetto: "Modifiche al regolamento
comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili";
9) di dare atto che sulla proposta di
cui alla presente delibera sono stati espressi i pareri
di rito nella testata riportati.
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