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Delibera di Giunta Municipale n. 39/2001

 

Delibera di Giunta Comunale n° 39 del 07/03/2001 prot. N° 8512 esecutiva dal 26/03/2001.

Nota: La presente delibera è stata modificata con Delibera n° 95 del 02/05/2001, in quanto il riferimento del punto 3) deve intendersi al comma 3 dell’art.17 anziché all’art. 21,comma 1,lettera d).

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ICI ANNO 2001


LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il capo I artt. 1-12 del Decreto Legislativo 504/92 così come successivamente modificato ed integrato;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell'I.C.I., approvato con deliberazione di C.C. n. 37 del 31.03.1999, successivamente modificato ed integrato con delibera di C.C. 15 del 25.01.2000;

VISTA la proposta di deliberazione Consiliare ad oggetto Modifiche al regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili inserita all'ordine del giorno della seduta consiliare di approvazione del bilancio che costituisce presupposto e allegato necessario allo stesso;

VISTO l'art. 151 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel quale si stabilisce che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, disponendo altresì, che detto termine possa essere differito con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO l'art. 42 comma 2, lettera f, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel quale vengono individuate le competenze del consiglio fra le quali: l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;

CONSIDERATO che la determinazione delle aliquote è assegnata alla Giunta Municipale quale organo a competenza residuale;

VISTO l'art. 30, comma 14 della legge 488/99, che stabilisce che il termine previsto per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali è quello di approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio 2001, con il quale si differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2001;

VISTO l’art. 1, comma 5, della legge 449/97 il quale dispone che: I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

RITENUTO opportuno, al fine di una corretta politica fiscale locale che tenga conto della diversa capacità contributiva del soggetto passivo in relazione alla diversa tipologia e destinazione degli immobili posseduti, diversificare l’aliquota;

RITENUTO, in relazione alle valutazioni effettuate in sede di formazione del bilancio di previsione 2001 sia per quanto concerne i programmi amministrativi che la qualità dei servizi da erogare, al fine di assicurare il pareggio del bilancio, di stabilire, per il 2001, l’aliquota del 4 per mille per l’abitazione principale e gli immobili ad esso equiparati, e del 6 per mille per gli altri immobili;

RITENUTO, inoltre, opportuno prevedere un aumento della detrazione d’imposta per categorie di soggetti in particolari situazioni di disagio economico o sociale nel rispetto dell’equilibrio di bilancio;

RITENUTO, altresì, opportuno incentivare il recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili e la realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;

CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

di determinare, per l’anno 2001, le aliquote ICI che saranno applicate in questo Comune
nelle seguenti misure:

4 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le unità
immobiliari ad essa equiparate secondo i criteri dell'art. 21 del Regolamento

Comunale per la disciplina I.C.I.;

6 per mille per tutti gli altri immobili ad eccezione degli immobili di cui al
seguente punto c);

3 per mille per gli immobili sui quali vengono realizzati gli interventi di seguito
indicati:

- interventi di recupero delle unità immobiliari inagibili o inabitabili, dichiarati tali secondo i criteri dell’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 504/92 così come successivamente modificato ed integrato, indicate nell’allegato 3 delle norme tecniche di attuazione alla variante al P.R.G. approvata ai sensi della L.R. 5 marzo 1985, n. 24 Tutela ed edificabilità delle zone agricole, con delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 6267 del 5 dicembre 1995;

- interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto nelle aree individuate con la deliberazione di C.C. n. 130 del 18 luglio 1997 e successive modificazioni avente ad oggetto Delimitazione ai sensi ex art. 27 della L. 457/78 delle zone di recupero e realizzate a norma dell’art. 31, comma 1, lettere c),d) ed e) della L. 5 agosto 1978.

2) di dare atto che l’aliquota ridotta al 3 per mille è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto degli interventi indicati al precedente punto 1), lettera c) e per la durata di tre anni dall’inizio lavori;

3) Di precisare che ai fini dell'applicazione di quanto previsto all' art. 21, comma 1, lettera d) del regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I., si considerano cittadini residenti in condizioni di disagio quelli che rientrano nei seguenti casi:

a) Persone con reddito massimo pari a quello previsto per la presentazione di domande
per alloggi E.R.P.; il presupposto di cui al presente punto deve essere posseduto anche nei casi di cui alle successive lettere b e c .

b) Unico adulto con figli minori a carico;

c) Nucleo familiare in possesso di sfratto esecutivo per finita locazione;

Si considerano lavoratori extracomunitari quelli in possesso di regolare permesso di soggiorno, con lavoro dipendente o regolare lavoro autonomo;

4) di considerare anziano, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Comunale per la disciplina dell'I.C.I., i soggetti che abbiano compiuto il 60° anno di età alla data del 31 dicembre 2000;

5) di aumentare la detrazione I.C.I. da £. 200.000 a £. 300.000 nei seguenti casi:

a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale possedute da contribuenti i quali, pur essendo proprietari o titolari di altro diritto reale, siano assistiti dal Comune in via continuativa nel corso dell’anno 2001 per stati di indigenza o povertà;

b)unità immobiliari adibite ad abitazione principale, possedute in proprietà o altro diritto reale, da contribuenti nella cui famiglia anagrafica siano presenti invalidi e/o disabili portatori di handicap regolarmente riconosciuti in tale situazione dalle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia, con una percentuale di invalidità pari perlomeno al 100% , tutto ciò a prescindere da qualsiasi limite di reddito;
c) unità immobiliari adibite ad abitazione principale, possedute in proprietà o altro diritto reale, da pensionati, disoccupati e/o cassintegrati il cui reddito familiare (nucleo familiare) sia stato, nell’anno 2000, complessivamente inferiore all’importo lordo di £.17.000.000 aumentato di £. 1.500.000 per ogni persona a carico;

6) di considerare cassintegrato anche il lavoratore dipendente straordinariamente impiegato in lavori socialmente utili;

7) di escludere comunque dal beneficio di cui al punto 4) le unità immobiliari del gruppo A classificate A/1 - A/7 - A/8 - A/9 nonchè i contribuenti titolari di diritto di proprietà o altro diritto reale su immobili diversi dall’abitazione principale, terreni agricoli con reddito domenicale superiore a £. 200.000 ed aree edificabili;

8) di dare atto che, in ogni caso, l’Ente può richiedere ai contribuenti, che hanno usufruito della ulteriore detrazione e della aliquota agevolata, la documentazione idonea alla dimostrazione dei requisiti indicati ai precedenti punti e la conseguente applicazione delle relative sanzioni, in assenza degli stessi;

9) di non procedere al recupero dell'I.C.I. per i fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità per i periodi d'imposta anteriori al 1° gennaio 2001, purché siano rispettati i limiti e le condizioni previste dall'art. 9, comma 9 del D.L. 557/93, convertito con modificazioni dalla legge 133/94;

10) Di dare atto che l'efficacia della presente deliberazione è subordinata all'approvazione della proposta di deliberazione all'ordine del giorno del consiglio comunale ad oggetto: Modifiche al regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili;

11) di trasmettere copia della presente deliberazione al Concessionario della riscossione delle imposte per gli adempimenti di competenza;

12) di dare atto che sulla proposta di cui alla presente delibera sono stati espressi i pareri di rito nella testata riportati.