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Delibera
di Giunta Comunale n° 39 del 07/03/2001 prot. N°
8512 esecutiva dal 26/03/2001.
Nota:
La presente delibera è stata modificata con Delibera
n° 95 del 02/05/2001, in quanto il riferimento del punto
3) deve intendersi al comma 3 dellart.17 anziché
allart. 21,comma 1,lettera d).
OGGETTO:
DETERMINAZIONE ALIQUOTE ICI ANNO 2001
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO
il capo I artt. 1-12 del Decreto Legislativo 504/92 così
come successivamente modificato ed integrato;
VISTO
il Regolamento Comunale per la disciplina dell'I.C.I., approvato
con deliberazione di C.C. n. 37 del 31.03.1999, successivamente
modificato ed integrato con delibera di C.C. 15 del 25.01.2000;
VISTA
la proposta di deliberazione Consiliare ad oggetto Modifiche
al regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale
sugli immobili inserita all'ordine del giorno della seduta
consiliare di approvazione del bilancio che costituisce
presupposto e allegato necessario allo stesso;
VISTO
l'art. 151 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, nel quale si stabilisce che gli enti locali deliberano
entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno
successivo, disponendo altresì, che detto termine
possa essere differito con Decreto del Ministro dell'interno,
d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
VISTO
l'art. 42 comma 2, lettera f, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267, nel quale vengono individuate le competenze
del consiglio fra le quali: l'istituzione e l'ordinamento
dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative
aliquote;
CONSIDERATO
che la determinazione delle aliquote è assegnata
alla Giunta Municipale quale organo a competenza residuale;
VISTO
l'art. 30, comma 14 della legge 488/99, che stabilisce che
il termine previsto per la deliberazione delle tariffe e
delle aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi
locali è quello di approvazione del bilancio di previsione;
VISTO
il Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
del 16 febbraio 2001, con il quale si differisce il termine
di approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2001;
VISTO
lart. 1, comma 5, della legge 449/97 il quale dispone
che: I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI
anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari
che eseguano interventi volti al recupero di unità
immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati
al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico
localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione
di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo
di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente
alle unità immobiliari oggetto di detti interventi
e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
RITENUTO
opportuno, al fine di una corretta politica fiscale locale
che tenga conto della diversa capacità contributiva
del soggetto passivo in relazione alla diversa tipologia
e destinazione degli immobili posseduti, diversificare laliquota;
RITENUTO,
in relazione alle valutazioni effettuate in sede di formazione
del bilancio di previsione 2001 sia per quanto concerne
i programmi amministrativi che la qualità dei servizi
da erogare, al fine di assicurare il pareggio del bilancio,
di stabilire, per il 2001, laliquota del 4 per mille
per labitazione principale e gli immobili ad esso
equiparati, e del 6 per mille per gli altri immobili;
RITENUTO,
inoltre, opportuno prevedere un aumento della detrazione
dimposta per categorie di soggetti in particolari
situazioni di disagio economico o sociale nel rispetto dellequilibrio
di bilancio;
RITENUTO,
altresì, opportuno incentivare il recupero di unità
immobiliari inagibili o inabitabili e la realizzazione di
autorimesse o posti auto anche pertinenziali;
CON
VOTI unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
di
determinare, per lanno 2001, le aliquote ICI che saranno
applicate in questo Comune
nelle seguenti misure:
4
per mille per lunità immobiliare adibita ad
abitazione principale e le unità
immobiliari ad essa equiparate secondo i criteri dell'art.
21 del Regolamento
Comunale
per la disciplina I.C.I.;
6
per mille per tutti gli altri immobili ad eccezione degli
immobili di cui al
seguente punto c);
3
per mille per gli immobili sui quali vengono realizzati
gli interventi di seguito
indicati:
-
interventi di recupero delle unità immobiliari inagibili
o inabitabili, dichiarati tali secondo i criteri dellart.
8, comma 1, del D.Lgs. 504/92 così come successivamente
modificato ed integrato, indicate nellallegato 3 delle
norme tecniche di attuazione alla variante al P.R.G. approvata
ai sensi della L.R. 5 marzo 1985, n. 24 Tutela ed edificabilità
delle zone agricole, con delibera di Giunta Regionale del
Veneto n. 6267 del 5 dicembre 1995;
-
interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti
auto nelle aree individuate con la deliberazione di C.C.
n. 130 del 18 luglio 1997 e successive modificazioni avente
ad oggetto Delimitazione ai sensi ex art. 27 della L. 457/78
delle zone di recupero e realizzate a norma dellart.
31, comma 1, lettere c),d) ed e) della L. 5 agosto 1978.
2)
di dare atto che laliquota ridotta al 3 per mille
è applicata limitatamente alle unità immobiliari
oggetto degli interventi indicati al precedente punto 1),
lettera c) e per la durata di tre anni dallinizio
lavori;
3)
Di precisare che ai fini dell'applicazione di quanto previsto
all' art. 21, comma 1, lettera d) del regolamento comunale
per la disciplina dell'I.C.I., si considerano cittadini
residenti in condizioni di disagio quelli che rientrano
nei seguenti casi:
a)
Persone con reddito massimo pari a quello previsto per la
presentazione di domande
per alloggi E.R.P.; il presupposto di cui al presente punto
deve essere posseduto anche nei casi di cui alle successive
lettere b e c .
b)
Unico adulto con figli minori a carico;
c)
Nucleo familiare in possesso di sfratto esecutivo per finita
locazione;
Si
considerano lavoratori extracomunitari quelli in possesso
di regolare permesso di soggiorno, con lavoro dipendente
o regolare lavoro autonomo;
4)
di considerare anziano, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento
Comunale per la disciplina dell'I.C.I., i soggetti che abbiano
compiuto il 60° anno di età alla data del 31
dicembre 2000;
5)
di aumentare la detrazione I.C.I. da £. 200.000 a
£. 300.000 nei seguenti casi:
a)
unità immobiliari adibite ad abitazione principale
possedute da contribuenti i quali, pur essendo proprietari
o titolari di altro diritto reale, siano assistiti dal Comune
in via continuativa nel corso dellanno 2001 per stati
di indigenza o povertà;
b)unità
immobiliari adibite ad abitazione principale, possedute
in proprietà o altro diritto reale, da contribuenti
nella cui famiglia anagrafica siano presenti invalidi e/o
disabili portatori di handicap regolarmente riconosciuti
in tale situazione dalle specifiche disposizioni di legge
vigenti in materia, con una percentuale di invalidità
pari perlomeno al 100% , tutto ciò a prescindere
da qualsiasi limite di reddito;
c) unità immobiliari adibite ad abitazione principale,
possedute in proprietà o altro diritto reale, da
pensionati, disoccupati e/o cassintegrati il cui reddito
familiare (nucleo familiare) sia stato, nellanno 2000,
complessivamente inferiore allimporto lordo di £.17.000.000
aumentato di £. 1.500.000 per ogni persona a carico;
6)
di considerare cassintegrato anche il lavoratore dipendente
straordinariamente impiegato in lavori socialmente utili;
7)
di escludere comunque dal beneficio di cui al punto 4) le
unità immobiliari del gruppo A classificate A/1 -
A/7 - A/8 - A/9 nonchè i contribuenti titolari di
diritto di proprietà o altro diritto reale su immobili
diversi dallabitazione principale, terreni agricoli
con reddito domenicale superiore a £. 200.000 ed aree
edificabili;
8)
di dare atto che, in ogni caso, lEnte può richiedere
ai contribuenti, che hanno usufruito della ulteriore detrazione
e della aliquota agevolata, la documentazione idonea alla
dimostrazione dei requisiti indicati ai precedenti punti
e la conseguente applicazione delle relative sanzioni, in
assenza degli stessi;
9)
di non procedere al recupero dell'I.C.I. per i fabbricati
già rurali che non presentano più i requisiti
di ruralità per i periodi d'imposta anteriori al
1° gennaio 2001, purché siano rispettati i limiti
e le condizioni previste dall'art. 9, comma 9 del D.L. 557/93,
convertito con modificazioni dalla legge 133/94;
10)
Di dare atto che l'efficacia della presente deliberazione
è subordinata all'approvazione della proposta di
deliberazione all'ordine del giorno del consiglio comunale
ad oggetto: Modifiche al regolamento comunale per la disciplina
dell'imposta comunale sugli immobili;
11)
di trasmettere copia della presente deliberazione al Concessionario
della riscossione delle imposte per gli adempimenti di competenza;
12)
di dare atto che sulla proposta di cui alla presente delibera
sono stati espressi i pareri di rito nella testata riportati.
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