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Istruzioni ICI 2000

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI AI FINI DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – I.C.I.

PREMESSA

La comunicazione delle variazioni rilevanti ai fini dell’applicazione dell’I.C.I. inerenti l’anno 2000 va presentata entro il 30 giugno 2001.

1) In quali casi occorre presentare la comunicazione

La comunicazione deve essere presentata se nell’anno di applicazione dell’I.C.I. si sono verificate delle variazioni nella titolarità dei diritti reali relativi agli immobili soggetti al tributo, vale a dire: acquisti, cessioni o altre modificazioni di soggettività passiva intervenute nel corso dell’anno.

2) I soggetti tenuti alla presentazione della comunicazione

I mutamenti di soggettività passiva, qualunque ne sia la causa (acquisto, vendita, successione ereditaria ecc..) devono essere dichiarati separatamente da chi ha iniziato ad essere il soggetto passivo e da chi ha cessato di esserlo.

Ad esempio nel caso di compravendita di una abitazione la comunicazione deve essere presentata sia dall’acquirente che dal venditore.

Nei casi di contitolarità dei diritti reali da parte di più soggetti passivi (ad es. marito e moglie proprietari al cinquanta per cento della medesima abitazione), la comunicazione fatta da uno dei contitolari, contenente i dati identificativi degli altri comproprietari con le relative quote di possesso libera gli altri dall’obbligo di presentare la comunicazione (ad es. la comunicazione presentata dal marito comproprietario dell’abitazione assieme alla moglie libera quest’ultima da tale adempimento).

Nei casi di successione viene meno l’obbligo della comunicazione in capo al defunto, limitatamente agli immobili comunicati, se uno degli eredi nella propria comunicazione indica nell’apposito riquadro i dati relativi al soggetto deceduto.

Per gli immobili riportati all’art. 1117, n. 2) del C.C., oggetto di proprietà comune (ad es. locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi …), cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la comunicazione deve essere presentata dall’amministratore del condominio.

3) Modalità di presentazione della comunicazione

La comunicazione, entro i termini anzidetti, può essere spedita per lettera raccomandata senza ricevuta di ritorno ovvero presentata al comune presso l’ufficio tributi (sito in Piazza Indipendenza 27) che è tenuto a rilasciare ricevuta.

4) Note sulla compilazione del quadro "DATI DEL CONTRIBUENTE"

Il quadro relativo ai dati del contribuente va compilato obbligatoriamente, con particolare attenzione all’indicazione del codice fiscale. Tale quadro è unico sia per le persone fisiche che per le società, gli enti pubblici e privati, le associazioni, le fondazioni, i condomini ecc…

Nel caso di società, enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni ecc.. dovranno essere riportati anche i dati identificativi (cognome e nome e codice fiscale) del rappresentante legale.

5) Note sulla compilazione del quadro "DATI RELATIVI AL DENUNCIANTE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE"

Tale quadro deve essere compilato in tutti i casi in cui il soggetto che effettua la comunicazione è diverso dal contribuente (ad es. tutore del minorenne ….)

6) Note sulla compilazione del quadro "DATI RELATIVI AGLI EVENTUALI CONTITOLARI"

In tale quadro deve essere riportato il cognome e nome, nonché il codice fiscale di ogni contitolare specificando per ogni variazione immobiliare la percentuale di possesso (ad es. 50, 20, 30 ecc…).

7) Note sulla compilazione dei quadri "INDIVIDUAZIONE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE"

Dovrà essere specificato barrando la relativa casella il tipo di immobile (terreno agricolo, area fabbricabile o fabbricato). Se si tratta di area edificabile o terreno agricolo andranno indicati solo la partita catastale il foglio e il mappale mentre se si tratta di fabbricato ( ad es. abitazione, garage, magazzino ...) andrà indicato anche il subalterno.

Dovrà essere indicata altresì la data della variazione che è la data in cui avviene il trasferimento o costituzione del diritto reale (ad es. nel caso di compravendita, donazione, costituzione di diritto di usufrutto o abitazione si considera la data del rogito notarile; nel caso di successione la data del decesso )

Solo in mancanza dei dati catastali (Partita, foglio, mappale e subalterno) e limitatamente alle unità immobiliari urbane il contribuente può identificare l’immobile attraverso l’indicazione della via o piazza, numero civico , piano scala ed interno.

8) Note sulla compilazione del quadro "CAUSE CHE HANNO DETERMINATO IL MUTAMENTO DELLA SOGGETTIVITA’ PASSIVA"

Dovranno essere descritte le cause che hanno determinato la variazione nella soggettività passiva (ad. es. cessione dell’abitazione con relativo garage a seguito di stipula dell’atto di compravendita rogato dal Notaio _____ il _____, oppure costituzione di diritto di usufrutto con atto del Notaio _____ rogato il _____ ).

Nel medesimo quadro dovrà essere indicato anche il cognome ed il nome del/i precedente/i contribuente/i.

N.B. Per la mancata o tardiva presentazione della comunicazione si applica una sanzione amministrativa da L. 200.000.= a L. 1.000.000.= riferita a ciascuna unità immobiliare