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Regolamento comunale per la disciplina ICI Anno 2000

TITOLO I
IMMOBILI SOGGETTI ALL'IMPOSTA

Articolo 1

Presupposto dell'imposta

Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli - così come definiti nei successivi articoli di questo titolo - siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
Articolo 2

Definizione di fabbricato

Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.
Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, come risultante dalla dichiarazione di fine lavori, ovvero se antecedente dalla data in cui è comunque utilizzato

Articolo 3

Definizione di area fabbricabile

Per area fabbricabile si intende l'area che risulti utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti nel Comune durante il periodo d'imposta. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente comma.
Sono altresì considerate edificabili:
a)le aree sulle quali sono in corso costruzioni di fabbricati, quelle che risultano dalla demolizioni di fabbricati e quelle, infine, soggette ad interventi di recupero edilizio a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;

Non sono considerate edificabili:
le aree occupate dai fabbricati come definiti dall'articolo 2 del presente regolamento, e quelle che ne costituiscono pertinenze;
le aree espressamente assoggettate a vincolo di inedificabilità;
i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, nonché‚ alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura, a condizione che siano posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, attivi o in quiescenza, iscritte negli elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo d'imposta. La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
Articolo 4

Definizione di terreno agricolo

Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, nonché‚ alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.
Sono esclusi dal campo di applicazione dell’ICI i piccoli appezzamenti (cosiddetti orticelli) coltivati occasionalmente senza struttura organizzativa che non devono presentare una superficie fondiaria massima superiore a mq. 300.
TITOLO II

SOGGETTI DELL'IMPOSTA

Articolo 5

Soggetti passivi

Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'articolo 1, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
L'imposta non si applica per gli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel comma 1 del presente articolo, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
Articolo 6

Soggetto attivo

Soggetto attivo dell’imposta è il Comune.
L'imposta è accertata, liquidata e riscossa nelle forme e nei modi ammessi dalla normativa vigente.

TITOLO III

BASE IMPONIBILE

Articolo 7

Base imponibile

La base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'articolo 1, come determinato a norma di questo titolo.
Articolo 8

Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione ed aumentati del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:
- 34 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale C/1 (negozi e botteghe);

- 50 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) ed in categoria catastale D (immobili a destinazione speciale);

- 100 volte, per tutti gli altri fabbricati iscritti nelle categorie catastali A (immobili a destinazione ordinaria), B (immobili per uso di alloggi collettivi) e C (immobili a destinazione commerciale e varia) diversi dai precedenti.

Articolo 9

Base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico

Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, il moltiplicatore di 100 volte.
Articolo 10

Base imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, dall'ammontare, al lordo delle quote d'ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, ed applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti annualmente stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. Non possono essere considerati sforniti di rendita catastale i fabbricati di cui al precedente comma, per i quali a seguito dell’espletamento della procedura prevista nel regolamento adottato con il Decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, risulta annotata negli atti catastali, al primo gennaio dell’anno d’imposizione, la rendita proposta.
In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali.
In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
Articolo 11

Base imponibile degli altri fabbricati non iscritti in catasto

Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nell'articolo precedente, non iscritti in catasto, nonché‚ per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita proposta, se è stata esperita la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701.
In mancanza della rendita proposta a norma del comma precedente, il valore è determinato sulla base della rendita catastale attribuita ai fabbricati similari già iscritti.
Non si fa luogo all’applicazione di sanzioni ma solo al recupero della maggiore imposta e relativi interessi, qualora la rendita attribuita dal catasto sia superiore a quella presunta sulla quale è stata versata l’imposta.
Articolo 12
Base imponibile delle aree fabbricabili

Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, nonché‚ ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Il Consiglio Comunale, al fine di evitare il massimo l’insorgere di contenzioso e di azioni di accertamento, con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno con effetto per l’anno successivo salvo che il termine per l’approvazione del bilancio non venga fissato da norma statale in data successiva, può determinare un valore minimo di riferimento delle aree di cui al comma precedente ai soli fini del controllo dell’evasione.
Il valore minimo di riferimento, di cui al comma precedente, non costituisce, in via assoluta, presupposto di comunicazione ai sensi del successivo articolo 24, né motivo di richiesta di rimborso.
Articolo 13

Base imponibile delle aree fabbricabili in caso di costruzione in corso, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero edilizio

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 3 del presente regolamento, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, dalla data di inizio dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione e fino alla data di ultimazione dei lavori, risultante dalla dichiarazione di fine lavori, ovvero dalla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

L’ufficio Tecnico nel rilasciare le concessioni edilizie o autorizzazioni indica espressamente se gli interventi di recupero sono effettuati a norma dell’art. 31, comma 1, lett. c), d), ed e) della legge 457/78.

Articolo 14

Base imponibile dei terreni agricoli

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione ed aumentato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a settantacinque.
Articolo 15

Base imponibile dei terreni agricoli condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli a titolo principale

I terreni agricoli posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, attivi o in quiescenza, iscritte negli elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente lire 50 milioni e con le seguenti riduzioni:
del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 50 milioni di lire e fino a 120 milioni di lire;
del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 120 milioni di lire e fino a 200 milioni di lire;
del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 200 milioni di lire e fino a 250 milioni di lire.
Gli effetti di cui al comma 1 si applicano al valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma precedente, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso.
TITOLO IV

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA.
RIDUZIONI ESENZIONI E DETRAZIONI

Articolo 16

Determinazione delle aliquote

L'aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo salvo che il termine per l’approvazione del bilancio non venga fissato da norma statale in data successiva.
Se la delibera non è adottata entro il termine di cui al comma precedente, si applica l'aliquota del 4 per mille salvo quanto stabilito dall’articolo 84 del D.Lgs. 77/95.
Articolo 17
Diversificazione tariffaria

Fermo quanto stabilito dall'art. 22, comma 3, del presente regolamento, l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.
La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico - sociale, individuate con deliberazione del consiglio comunale.
Il Comune può deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché‚ per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.
L'aliquota può essere stabilita dal Comune nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.
La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e trasmessa al concessionario della riscossione qualora esista.
Articolo 18
Determinazione dell'imposta

L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote vigenti nel Comune nel periodo d'imposta.
Articolo 18-bis
Esenzione per i fabbricati di enti non commerciali

Sono esenti da ICI i fabbricati posseduti, a titolo di proprietà, usufrutto, uso o superficie, ed utilizzati dagli enti non commerciali, di cui all’art. 87, comma 1 lett. c del Tuir, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento delle seguenti attività:
assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive;
di religione o di culto di cui all’art. 16, lettera a, legge 20 maggio 1985 n. 222, cioè dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e all’educazione cristiana
Articolo 19
Riduzione per i fabbricati inagibili

L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L'inagibilità o inabitabilità, costituita da un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario.
In alternativa il contribuente ha facoltà di provare l'inagibilità o l'inabitabilità con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Articolo 20

Nozione di abitazione principale

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche.
Articolo 21

Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale

Sono equiparate all’abitazione principale:
le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;

1-bis) Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le unità immobiliari, limitatamente ad una per ciascuna categoria, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/7 e C/6; conseguentemente alla base imponibile di tali pertinenze è applicata l'aliquota prevista per l'abitazione principale e qualora l'imposta dovuta per la sola abitazione principale sia inferiore all'importo della detrazione, la differenza può essere detratta sino alla concorrenza dell'imposta dovuta per le pertinenze come sopra individuate

AI fini di cui alla lettera b) del comma precedente, la determinazione di persona anziana sarà individuata con la deliberazione del consiglio comunale.
3. Sono altresì equiparate alle abitazioni principali, ai soli fini dell’applicazione della relativa aliquota, le unità immobiliari concesse in uso gratuito, ai parenti in linea retta di primo grado, che devono prendere residenza nell’immobile medesimo.

Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER), potranno essere equiparati all’abitazione principale con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.
Articolo 22

Detrazione per l'abitazione principale

Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione è ripartita in parti uguali, indipendentemente dalle quote di possesso, tra i soggetti passivi ivi residenti che ne hanno diritto ed in proporzione al periodo di utilizzazione nel corso dell’anno.

Con la deliberazione di cui all'articolo 17 del presente regolamento, la detrazione di cui al comma precedente può essere elevata fino a 500.000 lire, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con particolare riguardo a favore dei contribuenti assistiti dal Comune in via continuativa; dei contribuenti nella cui famiglia anagrafica siano presenti disabili portatori di handicap regolarmente riconosciuti; ai pensionati, disoccupati e/o cassintegrati il cui reddito nell’anno precedente sia stato inferiore al triplo dell’assegno sociale aumentato di un quinto per ogni persona a carico.

L'importo della detrazione può essere elevato anche oltre 500.000 lire, e fino a concorrenza dell'intera imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. In tal caso, tuttavia, l'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente non può essere deliberata in misura superiore a quella ordinaria.
La facoltà di aumentare le detrazioni a norma dei precedenti commi 2 e 3 può essere esercitata anche a favore di determinate categorie di soggetti che versino in situazioni particolari, individuate con deliberazione del consiglio comunale.
TITOLO V

NORME FINALI

Articolo 23

Eliminazione dell’obbligo della dichiarazione

Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento dell’ICI, di ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti e di potenziare l’attività di controllo sostanziale è eliminato l’obbligo di presentazione della dichiarazione e della denuncia di variazione, di cui all’art. 10, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Conseguentemente sono eliminate:
le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento in rettifica per infedeltà, incompletezza o inesattezza della dichiarazione, di accertamento d’ufficio per omessa presentazione della dichiarazione, di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, del predetto D.Lgs. 504/1992;
le sanzioni per omessa presentazione o per infedeltà della dichiarazione, di cui all’articolo 14, commi 1 e 2, del D.Lgs. 504/92, come sostituito dall’articolo 14 de D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.
Resta fermo l’obbligo, per il soggetto passivo, di eseguire in autotassazione, entro le prescritte scadenze, il versamento, in acconto e a saldo, dell’imposta dovuta per l’anno in corso. Il versamento è effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti nel territorio comunale dal contribuente. Il periodo d’imposta è frazionabile in dodici mensilità ed in caso di variazione nel corso del mese, risulta soggetto passivo d’imposta chi ne ha avuto il possesso per il maggior periodo nel mese.
Articolo 24

Comunicazione
È introdotto l’obbligo del soggetto passivo di comunicare al Comune entro sessanta giorni dal verificarsi del singolo evento, le variazioni nella titolarità dei diritti reali relativi agli immobili soggetti al tributo, vale a dire: gli acquisti, cessioni o modificazioni di soggettività passiva, intervenuti nel corso dell’anno.
L’unità immobiliare deve essere identificata attraverso i suoi dati catastali ovvero, in mancanza di detti dati e se si tratta di unità immobiliare urbana, attraverso l’indicazione della via, numero civico, piano, scala ed interno.
È facoltà della giunta di approvare, su proposta del funzionario responsabile all’applicazione del tributo, il modello per la comunicazione di cui ai commi precedenti, ma sono valide anche comunicazioni redatte senza l’impiego del modello, sempre che contengano tutti i dati necessari all’identificazione del titolare dei diritti relativi al tributo e dell’immobile soggetto al tributo, nonché la decorrenza e le cause delle variazioni.
Le comunicazioni devono essere sottoscritte dal soggetto passivo e possono essere spedite per lettera raccomandata senza ricevuta di ritorno, ovvero presentate al comune che è tenuto a rilasciare ricevuta. In caso di mancata sottoscrizione della comunicazione, il comune invita l’interessato a regolarizzarla, assegnandoli un termine non inferiore a quindici giorni. Se l’interessato non la regolarizza nel termine assegnatogli, la comunicazione è considerata nulla a tutti gli effetti.
Nel caso di titolarità congiunta dei diritti reali da parte di più soggetti su un medesimo immobile, la comunicazione fatta da uno dei contitolari, contenente tutti i dati relativi ai contitolari ed alle quote di partecipazione, libera gli altri.
Per gli immobili indicati nell’art. 1117, n. 2) del c.c. oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, le dichiarazione deve essere presentata dall’amministratore del condominio.
Per la mancata o tardiva comunicazione di cui al comma primo del presente articolo, si applica una sanzione amministrativa da £. 200.000 a £. 1.000.000 riferita a ciascuna unità immobiliare.
Fermo restando quanto previsto al successivo art. 26, co. 1, può essere presentata un’unica comunicazione nel caso essa sia relativa a successione o legato e venga indicato, oltre all’erede, anche il de-cuius.
Articolo 24-bis

Norma transitoria

Per le comunicazioni inerenti i periodi d’imposta 1999 e 2000, il termine di cui al comma 1 del precedente articolo, si intende prorogato al 30 giugno dell’anno successivo in conseguenza dell’assoluta novità introdotta con l' articolo 24. Inoltre, il termine del 30 giugno 2001 è il termine ultimo di presentazione delle comunicazioni conseguenti ad acquisti, cessioni e modificazioni di soggettività passiva che si verifichino entro il 30 aprile 2001.
2. Il funzionario responsabile dell’applicazione del tributo ricorda alla cittadinanza l’esecuzione dell’adempimento previsto dell’articolo precedente con manifesti da far affiggere almeno, entro il quindici giugno 2000 e con altre forme di informazione.

Articolo 25

Procedimento di accertamento

La Giunta Comunale, tenendo conto delle capacità operative dell’ufficio tributi, individua, per ciascun anno di imposta, sulla base di criteri selettivi informati a principi di equità e di efficienza, i gruppi omogenei di contribuenti o di immobili da sottoporre a controllo.
Il funzionario responsabile ICI, in aderenza alle scelte operate dalla giunta: verifica, servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese le comunicazioni di cui al precedente articolo 24, anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari, la situazione di possesso del contribuente, rilevante ai fini ICI, nel corso dell’anno di imposta considerato; determina la conseguente, complessiva imposta dovuta e se riscontra che il contribuente non l’ha versata, in tutto o in parte, emette, motivandolo, un apposito atto denominato avviso di accertamento per omesso versamento ICI con l’indicazione dell’ammontare di imposta ancora da corrispondere e dei relativi interessi.
Sull’ammontare d’imposta che viene a risultare non versato in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze, o reso tempestivo mediante il perfezionamento del ravvedimento operoso ai sensi delle lettere a) e b) dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97 e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa del trenta per cento ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997. La sanzione è erogata con l’avviso indicato nel precedente comma.
Alle sanzioni amministrative di cui all’articolo 24, comma 1 e del comma precedente, non è applicabile la definizione agevolata (riduzione a un quarto) prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del D.Lgs. 472/97, né quella prevista dall’articolo 14, comma 4, del D.Lgs. 504/92, come sostituito dall’articolo 14 del D.Lgs. 473/97;
L’avviso di cui al comma 2 del presente articolo deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l’imposizione.
Le disposizioni di cui all’articolo 24 si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo d’imposta e hanno effetto per l’anno di imposta 1999 e successivi.
Per gli anni d’imposta 1998 e precedenti continua ad applicarsi il procedimento di accertamento disciplinato dal D.Lgs. n. 504/92, con conseguente emissione degli avvisi di liquidazione sulla base della dichiarazione degli avvisi di accertamento in rettifica per infedeltà della dichiarazione, degli avvisi di accertamento d’ufficio per omessa presentazione della dichiarazione e erogazione delle corrispondenti sanzioni.
Per i predetti anni d’imposta 1998 e precedenti, le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento in rettifica per infedeltà della dichiarazione, di accertamento d’ufficio per omessa presentazione della dichiarazione sono effettuate sulla base di criteri selettivi fissati della Giunta Comunale.
Articolo 26

Rateazione del pagamento delle imposte accertate

Su specifica richiesta delle persone assistite in via continuativa dal Comune o che versano in condizioni socio economiche particolarmente disagiate la Giunta Comunale può autorizzare, con proprio provvedimento, il funzionario responsabile alla rateizzazione dell’importo dovuto per l’anno fino ad un massimo di dodici rate, senza l’applicazione di interessi.
Nel caso che l’importo da pagare sia superiore a lire cinque milioni, su richiesta del contribuente e dietro prestazione di idonea garanzia, può essere concessa la rateizzazione in sei rate bimestrali, con l’applicazione degli interessi calcolati al tasso legale vigente .
Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
Articolo 27

Rimborso dell'imposta per sopravvenuta inedificabilità

Per le aree divenute inedificabili al contribuente spetta il rimborso limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto fra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente dieci anni, a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni. In tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.
Articolo 28
Incentivi per il personale
Al fine del potenziamento dell’ufficio tributi, la Giunta Comunale adotta i provvedimenti necessari affinché al predetto ufficio siano garantite adeguate risorse finanziarie, strumentali ed umane. Il potenziamento dell’ufficio dovrà effettuarsi attraverso le seguenti modalità:
Incremento programmato del personale addetto;
Cura della formazione del personale esistente, erogazione di compensi incentivanti al personale addetto per la realizzazione di appositi progetti finalizzati all’attività di bonifica dati, creazione di banche dati, accertamento e recupero dell’evasione.
In applicazione del precedente comma, al personale addetto all’ufficio tributi potrà essere riservata, dopo attenta valutazione da parte della giunta, a titolo di compenso incentivante in aggiunta ai compensi previsti dal CCNL, una quota relativa agli importi incassati a seguito dell’attività di accertamento e di controllo che si concluda senza un contenzioso, ovvero, in presenza di contenzioso, lo stesso, si risolva a favore del comune. Del provvedimento della giunta verrà data comunicazione al consiglio comunale in occasione dell'approvazione del conto consuntivo. In dette quote vengono compresi anche gli oneri fiscali e previdenziali a carico del Comune.
L’individuazione del personale addetto, il riparto e le modalità di attribuzione di detto compenso avviene con deliberazione della Giunta Municipale sulla base di un progetto preliminare proposto dal dirigente responsabile del tributo. La liquidazione del citato compenso avviene con provvedimento del medesimo dirigente in conformità ai criteri fissati con la suindicata deliberazione e sulla base della relazione conclusiva, predisposta dallo stesso dirigente, ed approvata dalla Giunta nella quale vengono esposti i risultati conseguiti.
Articolo 29
Norma di rinvio

Per quanto concerne l'accertamento, la riscossione anche coattiva, le esenzioni e le agevolazioni, e le sanzioni, si rinvia agli specifici regolamenti.
Articolo 30
Entrata in vigore

Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 1999.
Le successive norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia costituiscono automatica modifica ed integrazione del presente regolamento.