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TITOLO I
IMMOBILI SOGGETTI ALL'IMPOSTA
Articolo 1
Presupposto dell'imposta
Presupposto dell'imposta comunale sugli
immobili è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili
e di terreni agricoli - così come definiti nei successivi
articoli di questo titolo - siti nel territorio del Comune,
a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali
alla cui produzione o scambio è diretta l'attività
dell'impresa.
Articolo 2
Definizione di fabbricato
Per fabbricato si intende l'unità
immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto
edilizio urbano.
Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta
a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione
come risultante dalla dichiarazione di fine lavori ovvero
se antecedente dalla data in cui è comunque utilizzato
Articolo 3
Definizione di area fabbricabile
Per area fabbricabile si intende l'area
che risulti utilizzabile a scopo edificatorio in base agli
strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti nel Comune
durante il periodo d'imposta. Il Comune, su richiesta del
contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio
è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente
comma.
Sono altresì considerate edificabili le aree sulle
quali sono in corso costruzioni di fabbricati, quelle che
risultano dalla demolizioni di fabbricati e quelle, infine,
soggette ad interventi di recupero edilizio a norma dell'articolo
31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto
1978, n. 457;
Non sono considerate edificabili:
le aree occupate dai fabbricati come definiti dall'articolo
2 del presente regolamento, e quelle che ne costituiscono
pertinenze;
le aree espressamente assoggettate a vincolo di inedificabilità;
i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale
mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione
del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento
di animali, nonché alla trasformazione o all'alienazione
dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale
dell'agricoltura, a condizione che siano posseduti e condotti
da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori
diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale,
attivi o in quiescenza, iscritte negli elenchi comunali
previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n.
9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione
per invalidità, vecchiaia e malattia. L'iscrizione
nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo d'imposta.
La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio
dell'anno successivo.
Articolo 4
Definizione di terreno agricolo
Per terreno agricolo si intende il terreno
adibito all'esercizio delle attività diretta alla
coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura,
all'allevamento di animali, nonché alla trasformazione
o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano
nell'esercizio normale dell'agricoltura.
Sono esclusi dal campo di applicazione dellICI i piccoli
appezzamenti (cosiddetti orticelli) coltivati occasionalmente
senza struttura organizzativa che non devono presentare
una superficie fondiaria massima superiore a mq. 300.
TITOLO II
SOGGETTI DELL'IMPOSTA
Articolo 5
Soggetti passivi
Soggetti passivi dell'imposta sono il
proprietario di immobili di cui all'articolo 1, ovvero il
titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi,
superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio
dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa
o non vi esercitano l'attività.
Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto
passivo è il locatario. In caso di fabbricati classificabili
nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente
posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il
locatario assume la qualità di soggetto passivo a
decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello
nel corso del quale è stato stipulato il contratto
di locazione finanziaria.
L'imposta non si applica per gli immobili di cui il Comune
è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati
nel comma 1 del presente articolo, quando la loro superficie
insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
Articolo 6
Soggetto attivo
Soggetto attivo dellimposta è
il Comune.
L'imposta è accertata, liquidata e riscossa nelle
forme e nei modi ammessi dalla normativa vigente.
TITOLO III
BASE IMPONIBILE
Articolo 7
Base imponibile
La base imponibile dell'imposta è
il valore degli immobili di cui all'articolo 1, come determinato
a norma di questo titolo.
Articolo 8
Base imponibile dei fabbricati iscritti
in catasto
Per i fabbricati iscritti in catasto,
il valore è costituito da quello che risulta applicando
all'ammontare delle rendite risultanti in catasto vigenti
al 1° gennaio dell'anno di imposizione ed aumentati
del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:
- 34 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale
C/1 (negozi e botteghe);
- 50 volte, per i fabbricati iscritti
in categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) ed
in categoria catastale D (immobili a destinazione speciale);
- 100 volte, per tutti gli altri fabbricati
iscritti nelle categorie catastali A (immobili a destinazione
ordinaria), B (immobili per uso di alloggi collettivi) e
C (immobili a destinazione commerciale e varia) diversi
dai precedenti.
Articolo 9
Base imponibile degli immobili di interesse
storico o artistico
Per gli immobili di interesse storico
o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1° giugno
1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile
è costituita dalla rendita catastale rilevante ai
fini ICI, (determinata applicando al numero di vani dell'immobile
la tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste
per le abitazioni della zona censuaria nella quale è
sito il fabbricato) moltiplicata per cento
Articolo 10
Base imponibile dei fabbricati classificabili
nel gruppo catastale D
Per i fabbricati classificabili nel gruppo
catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti
da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno
nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione
di rendita, il valore è determinato, alla data di
inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla
data di acquisizione, dall'ammontare, al lordo delle quote
d'ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, ed
applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso,
i coefficienti annualmente stabiliti con decreto del Ministro
delle finanze. Non possono essere considerati sforniti di
rendita catastale i fabbricati di cui al precedente comma,
per i quali a seguito dellespletamento della procedura
prevista nel regolamento adottato con il Decreto del Ministero
delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, risulta annotata
negli atti catastali, al primo gennaio dellanno dimposizione,
la rendita proposta.
In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario
possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato
con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994,
n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato
sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo
gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale
tale rendita è stata annotata negli atti catastali.
In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato
sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale
è obbligato a fornire tempestivamente al locatario
tutti i dati necessari per il calcolo.
Articolo 11
Base imponibile degli altri fabbricati
non iscritti in catasto
Per i fabbricati, diversi da quelli indicati
nell'articolo precedente, non iscritti in catasto, nonché
per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni
permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più
unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare
della rendita catastale, il valore è determinato
con riferimento alla rendita proposta, se è stata
esperita la procedura di cui al regolamento adottato con
decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n.
701.
In mancanza della rendita proposta a norma del comma precedente,
il valore è determinato sulla base della rendita
catastale attribuita ai fabbricati similari già iscritti.
Non si fa luogo allapplicazione di sanzioni ma solo
al recupero della maggiore imposta e relativi interessi,
qualora la rendita attribuita dal catasto sia superiore
a quella presunta sulla quale è stata versata limposta.
Articolo 12
Base imponibile delle aree fabbricabili
Per le aree fabbricabili, il valore è
costituito da quello venale in comune commercio al 1°
gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona
territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità,
alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali
lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione,
nonché ai prezzi medi rilevati sul mercato
dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
La Giunta Comunale, al fine di evitare il massimo linsorgere
di contenzioso e di azioni di accertamento, con deliberazione
da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno con effetto
per lanno successivo salvo che il termine per lapprovazione
del bilancio non venga fissato da norma statale in data
successiva, può determinare un valore minimo di riferimento
delle aree di cui al comma precedente ai soli fini del controllo
dellevasione.
Il valore minimo di riferimento, di cui al comma precedente,
non costituisce, in via assoluta, presupposto di comunicazione
ai sensi del successivo articolo 24, né motivo di
richiesta di rimborso.
Articolo 13
Base imponibile delle aree fabbricabili
in caso di costruzione in corso, di demolizione di fabbricato
e di interventi di recupero edilizio
In caso di utilizzazione edificatoria
dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di
recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c),
d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile
è costituita dal valore dell'area, la quale è
considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito
nell'articolo 3 del presente regolamento, senza computare
il valore del fabbricato in corso d'opera, dalla data di
inizio dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione
e fino alla data di ultimazione dei lavori, risultante dalla
dichiarazione di fine lavori, ovvero dalla in cui il fabbricato
costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque
utilizzato
Lufficio Tecnico nel rilasciare le concessioni edilizie
o autorizzazioni indica espressamente se gli interventi
di recupero sono effettuati a norma dellart. 31, comma
1, lett. c), d), ed e) della legge 457/78.
Articolo 14
Base imponibile dei terreni agricoli
Per i terreni agricoli, il valore è
costituito da quello che risulta applicando all'ammontare
del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al
1° gennaio dell'anno di imposizione ed aumentato del
25 per cento, un moltiplicatore pari a settantacinque.
Articolo 15
Base imponibile dei terreni agricoli condotti
da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli a titolo
principale
I terreni agricoli posseduti e condotti
da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori
diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale,
attivi o in quiescenza, iscritte negli elenchi comunali
previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n.
9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione
per invalidità, vecchiaia e malattia, sono soggetti
all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente
lire 50 milioni e con le seguenti riduzioni:
del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore
eccedente i predetti 50 milioni di lire e fino a 120 milioni
di lire;
del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore
eccedente 120 milioni di lire e fino a 200 milioni di lire;
del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore
eccedente 200 milioni di lire e fino a 250 milioni di lire.
Gli effetti di cui al comma 1 si applicano
al valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto
passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni;
l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano
le riduzioni, indicati nel comma precedente, sono ripartiti
proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati
al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni
prescritte ed alle quote di possesso.
TITOLO IV
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA.
RIDUZIONI ESENZIONI E DETRAZIONI
Articolo 16
Determinazione delle aliquote
L'aliquota è stabilita dal Comune,
con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni
anno, con effetto per l'anno successivo salvo che il termine
per lapprovazione del bilancio non venga fissato da
norma statale in data successiva.
Se la delibera non è adottata entro il termine di
cui al comma precedente, si applica l'aliquota del 4 per
mille salvo quanto stabilito dallarticolo 84 del D.Lgs.
77/95.
Articolo 17
Diversificazione tariffaria
Fermo quanto stabilito dall'art. 22, comma
3, del presente regolamento, l'aliquota deve essere deliberata
in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore
al 7 per mille e può essere diversificata entro tale
limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle
abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale,
o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata
in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo
di lucro.
La facoltà di cui al comma precedente può
essere esercitata anche limitatamente alle categorie di
soggetti in situazioni di particolare disagio economico
- sociale, individuate con deliberazione della Giunta comunale.
Il Comune può deliberare una aliquota ridotta, comunque
non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche
soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà
indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale, per quelle
locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi
come abitazione principale, a condizione che il gettito
complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito
annuale realizzato nonché nel caso di unità
immobiliari sfitte al 1° gennaio o mai locate successivamente
alla data di ultimazione dei lavori, risultante dalla dichiarazione
di fine lavori concessa in locazione ad extracomunitari
o a soggetti in situazione di particolare disagio economico
e sociale
L'aliquota può essere stabilita dal Comune nella
misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore
a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la
vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto
esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione
e l'alienazione di immobili.
La deliberazione è pubblicata per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica e trasmessa al concessionario
della riscossione qualora esista.
Articolo 18
Determinazione dell'imposta
L'imposta è determinata applicando
alla base imponibile le aliquote vigenti nel Comune nel
periodo d'imposta.
Articolo 18-bis
Esenzione per i fabbricati di enti non commerciali
Sono esenti da ICI i fabbricati posseduti,
a titolo di proprietà, usufrutto, uso o superficie,
ed utilizzati dagli enti non commerciali, di cui allart.
87, comma 1 lett. c del Tuir, approvato con D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente
allo svolgimento delle seguenti attività:
Assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive,
culturali, ricreative e sportive;
di religione o di culto di cui allart. 16, lettera
a, legge 20 maggio 1985 n. 222, cioè dirette allesercizio
del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero
e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e alleducazione
cristiana
Articolo 19
Riduzione per i fabbricati inagibili
L'imposta è ridotta del 50 per
cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno
durante il quale sussistono dette condizioni.
L'inagibilità o inabitabilità costituita da
un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante,
fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione
ordinaria o straordinaria è accertata dall'ufficio
tecnico comunale con perizia a carico del proprietario.
In alternativa il contribuente ha facoltà di provare
l'inagibilità o l'inabitabilità con dichiarazione
sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Articolo 20
Nozione di abitazione principale
Per abitazione principale si intende quella
nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di
proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi
familiari dimorano abitualmente, in conformità alle
risultanze anagrafiche.
Articolo 21
Unità immobiliari equiparate all'abitazione
principale
Sono equiparate allabitazione principale
con conseguente applicazione dell'aliquota prevista per
la prima casa e della relativa detrazione:
le unità immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale dei soci assegnatari;
lunità immobiliare posseduta a titolo di proprietà
o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà
o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio
dello Stato, a condizione che non risultino locate;
1-bis) Sono considerate parti integranti dell'abitazione
principale le unità immobiliari, limitatamente ad
una per ciascuna categoria, classificate o classificabili
nelle categorie catastali C/2, C/7 e C/6; conseguentemente
alla base imponibile di tali pertinenze è applicata
l'aliquota prevista per l'abitazione principale e qualora
l'imposta dovuta per la sola abitazione principale sia inferiore
all'importo della detrazione, la differenza può essere
detratta sino alla concorrenza dell'imposta dovuta per le
pertinenze come sopra individuate.
AI fini di cui alla lettera b) del comma
precedente, la determinazione di persona anziana sarà
individuata con deliberazione di giunta comunale.
Sono altresì equiparate alle abitazioni principali
(ai soli fini dellapplicazione della relativa aliquota)
le unità immobiliari concesse in uso gratuito. ai
parenti in linea retta di primo grado che devono prendere
residenza nellimmobile medesimo.
Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi
per le case popolari (IACP) o Aziende territoriali per ledilizia
residenziale (ATER), potranno essere equiparati allabitazione
principale con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.
Articolo 22
Detrazione per l'abitazione principale
Dalla imposta dovuta per l'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare,
lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare
è adibita ad abitazione principale da più
soggetti passivi, la detrazione è ripartita in parti
uguali, indipendentemente dalle quote di possesso, tra i
soggetti passivi ivi residenti che ne hanno diritto ed in
proporzione al periodo di utilizzazione nel corso dellanno.
Con la deliberazione di cui all'articolo 17 del presente
regolamento, la detrazione di cui al comma precedente può
essere elevata fino a 500.000 lire, nel rispetto degli equilibri
di bilancio, con particolare riguardo a favore dei contribuenti
assistiti dal Comune in via continuativa; dei contribuenti
nella cui famiglia anagrafica siano presenti invalidi e/o
disabili portatori di handicap regolarmente riconosciuti
in tale situazione dalle specifiche disposizioni di legge
vigenti in materia; ai pensionati, disoccupati e/o cassintegrati
il cui reddito nellanno precedente a quello di competenza,
non deve superare l'ammontare che viene fissato annualmente
nella deliberazione con la quale vengono stabilite le aliquote
I.C.I. .
L'importo della detrazione può essere elevato anche
oltre 500.000 lire, e fino a concorrenza dell'intera imposta
dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo. In tal caso, tuttavia,
l'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione
del contribuente non può essere deliberata in misura
superiore a quella ordinaria.
La facoltà di aumentare le detrazioni a norma dei
precedenti commi 2 e 3 può essere esercitata anche
a favore di determinate categorie di soggetti che versino
in situazioni particolari, individuate con deliberazione
del consiglio comunale.
TITOLO V
NORME FINALI
Articolo 23
Eliminazione dellobbligo della dichiarazione
Al fine di semplificare e razionalizzare
il procedimento di accertamento dellICI, di ridurre
gli adempimenti a carico dei contribuenti e di potenziare
lattività di controllo sostanziale è
eliminato lobbligo di presentazione della dichiarazione
e della denuncia di variazione, di cui allart. 10,
comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Conseguentemente
sono eliminate:
le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione,
di accertamento in rettifica per infedeltà, incompletezza
o inesattezza della dichiarazione, di accertamento dufficio
per omessa presentazione della dichiarazione, di cui allarticolo
11, commi 1 e 2, del predetto D.Lgs. 504/1992;
le sanzioni per omessa presentazione o per infedeltà
della dichiarazione, di cui allarticolo 14, commi
1 e 2, del D.Lgs. 504/92, come sostituito dallarticolo
14 de D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473
Resta fermo l'obbligo, per il soggetto passivo, di eseguire
in autotassazione, entro le prescritte scadenze, il versamento,
in acconto e a saldo, dell'imposta dovuta per l'anno in
corso. Il versamento è effettuato cumulativamente
per tutti gli immobili posseduti nel territorio comunale
dal contribuente. Il periodo d'imposta è frazionabile
in dodici mensilità ed in caso di variazione nel
corso del mese, risulta soggetto passivo d'imposta chi ne
ha avuto il possesso per il maggior periodo nel mese;
Articolo 24
Comunicazione
E introdotto lobbligo del
soggetto passivo di comunicare al Comune, entro il 30 giugno
dellanno successivo, le variazioni nella titolarità
dei diritti reali relativi agli immobili soggetti al tributo,
vale a dire: acquisti, cessioni o modificazioni di soggettività
passiva, intervenuti nel corso dell'anno.
L'unità immobiliare deve essere identificata attraverso
i suoi dati catastali ovvero, in mancanza di detti dati
e se si tratta di unità immobiliare urbana, attraverso
l'identificazione della via, numero civico, piano, scala
ed interno.
E' facoltà della giunta di approvare, su proposta
del funzionario responsabile del tributo, il modello per
la comunicazione di cui ai commi precedenti, ma sono valide
anche comunicazioni redatte senza l'impiego del modello,
sempre che contengano tutti i dati necessari all'identificazione
del titolare dei diritti relativi al tributo e dell'immobile
soggetto al tributo, nonché la decorrenza e le cause
delle variazioni.
Le comunicazioni devono essere sottoscritte dal soggetto
passivo e possono essere spedite per lettera raccomandata
senza ricevuta di ritorno, ovvero presentate al comune che
è tenuto a rilasciare ricevuta. In caso di mancata
sottoscrizione della comunicazione, il comune invita l'interessato
a regolarizzarla, assegnandogli un termine non inferiore
a quindici giorni. Se l'interessato non la regolarizza nel
termine assegnatogli, la comunicazione è considerata
nulla a tutti gli effetti.
Nel caso di titolarità congiunta dei diritti reali
di più soggetti su un medesimo immobile, la comunicazione
fatta da uno dei contitolari, contenente tutti i dati relativi
ai contitolari ed alle quote di partecipazione, libera gli
altri.
Per gli immobili indicati nell'art. 1117, n. 2) del c.c.
oggetto di proprietà comune, cui è attribuita
o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione
deve essere presentata dall'amministrazione del condominio.
Per la mancata o tardiva comunicazione di cui al comma primo
del presente articolo, si applica una sanzione amministrativa
da L. 200.000 a L. 1.000.000 riferita a ciascuna unità
immobiliare.
Fermo restando quanto previsto al successivo art. 26, co.
1, può essere presentata un'unica comunicazione nel
caso essa sia relativa a successione o legato e venga indicato,
oltre all'erede anche il de-cuius.
Articolo 24 bis
Norma transitoria
Per le comunicazioni inerenti i periodi
d'imposta 1999 e 2000, il termine di cui al comma 1 del
precedente articolo, si intende prorogato al 30 giugno dell'anno
successivo in conseguenza dell'assoluta novità introdotta
con l'art. 24.
Il funzionario responsabile dell'applicazione del tributo
ricorda alla cittadinanza l'esecuzione dell'adempimento
previsto dell'articolo precedente con manifesti da far affiggere
almeno, entro il quindici giugno 2000 e con altre forme
di informazione.
Articolo 25
Procedimento di accertamento
La Giunta Comunale, tenendo conto delle
capacità operative dellufficio tributi, individua,
per ciascun anno di imposta, sulla base di criteri selettivi
informati a principi di equità e di efficienza, i
gruppi omogenei di contribuenti o di immobili da sottoporre
a controllo.
Il funzionario responsabile ICI, in aderenza alle scelte
operate dalla giunta: verifica, servendosi di ogni elemento
e dato utile, ivi comprese le comunicazioni di cui al precedente
articolo 24, anche mediante collegamenti con i sistemi informativi
immobiliari, la situazione di possesso del contribuente,
rilevante ai fini ICI, nel corso dellanno di imposta
considerato; determina la conseguente, complessiva imposta
dovuta e se riscontra che il contribuente non lha
versata, in tutto o in parte, emette, motivandolo, un apposito
atto denominato avviso di accertamento per omesso versamento
ICI con lindicazione dellammontare di imposta
ancora da corrispondere e dei relativi interessi.
Sullammontare dimposta che viene a risultare
non versato in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze,
o reso tempestivo mediante il perfezionamento del ravvedimento
operoso ai sensi delle lettere a) e b) dellarticolo
13 del D.Lgs. n. 472/97 e successive modificazioni, si applica
la sanzione amministrativa del trenta per cento ai sensi
dellarticolo 13 del D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre
1997. La sanzione è erogata con lavviso indicato
nel precedente comma.
Sono applicati per quanto compatibili, i principi stabiliti
dal D.Lgs. n. 472/97 e successive modificazioni e integrazioni.;
Lavviso di cui al comma 2 del presente articolo deve
essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata
con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce
limposizione.
5 bis L'atto di contestazione della omessa presentazione
della comunicazione, contenente la conseguente sanzione,
deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello
cui si riferisce l'imposizione.
Le disposizioni di cui allarticolo
24 si applicano per gli immobili per i quali questo Comune
è soggetto attivo dimposta e hanno effetto
per lanno di imposta 1999 e successivi.
Per gli anni dimposta 1998 e precedenti continua ad
applicarsi il procedimento di accertamento disciplinato
dal D.Lgs. n. 504/92, con conseguente emissione degli avvisi
di liquidazione sulla base della dichiarazione degli avvisi
di accertamento in rettifica per infedeltà della
dichiarazione, degli avvisi di accertamento dufficio
per omessa presentazione della dichiarazione e erogazione
delle corrispondenti sanzioni.
Per i predetti anni dimposta 1998 e precedenti, le
operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione,
di accertamento in rettifica per infedeltà della
dichiarazione, di accertamento dufficio per omessa
presentazione della dichiarazione sono effettuate sulla
base di criteri selettivi fissati della Giunta Comunale.
A garanzia dei diritti del contribuente il procedimento
di accertamento delle violazioni alla normativa ICI deve
avvenire nel pieno rispetto di quanto disposto dalla Legge
27 luglio 2000 n. 212 .
Articolo 26
Rateazione del pagamento delle imposte
accertate
Su specifica richiesta delle persone assistite
in via continuativa dal Comune o che versano in condizioni
socio economiche particolarmente disagiate la Giunta Comunale
può autorizzare, con proprio provvedimento, il funzionario
responsabile alla rateizzazione dellimporto dovuto
per lanno fino ad un massimo di dodici rate, senza
lapplicazione di interessi.
Nel caso che limporto da pagare sia superiore a lire
cinque milioni, su richiesta del contribuente e dietro prestazione
di idonea garanzia, può essere concessa la rateizzazione
in sei rate bimestrali, con lapplicazione degli interessi
calcolati al tasso legale vigente.
Articolo 27
Rimborso dell'imposta per sopravvenuta
inedificabilità
Per le aree divenute inedificabili al
contribuente spetta il rimborso limitatamente all'imposta
pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale,
per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto
per atto fra vivi dell'area e, comunque, per un periodo
non eccedente dieci anni, a condizione che il vincolo perduri
per almeno tre anni. In tal caso la domanda di rimborso
deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla
data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di
inedificabilità.
Articolo 28
Incentivi per il personale
Al fine del potenziamento dellufficio tributi, la
Giunta Comunale adotta i provvedimenti necessari affinché
al predetto ufficio siano garantite adeguate risorse finanziarie,
strumentali ed umane. Il potenziamento dellufficio
dovrà effettuarsi attraverso le seguenti modalità:
Incremento programmato del personale addetto;
Cura della formazione del personale esistente, erogazione
di compensi incentivanti al personale addetto per la realizzazione
di appositi progetti finalizzati allattività
di bonifica dati, creazione di banche dati, accertamento
e recupero dellevasione.
In applicazione del precedente comma, al personale addetto
allufficio tributi potrà essere riservata,
dopo attenta valutazione da parte della giunta, a titolo
di compenso incentivante in aggiunta ai compensi previsti
dal CCNL, una quota relativa agli importi incassati a seguito
dellattività di accertamento e di controllo
che si concluda senza un contenzioso, ovvero, in presenza
di contenzioso, lo stesso, si risolva a favore del comune.
Del provvedimento della giunta verrà data comunicazione
al consiglio comunale in occasione dell'approvazione del
conto consuntivo. In dette quote vengono compresi anche
gli oneri fiscali e previdenziali a carico del Comune.
Lindividuazione del personale addetto, il riparto
e le modalità di attribuzione di detto compenso avviene
con deliberazione della Giunta Municipale sulla base di
un progetto preliminare proposto dal dirigente responsabile
del tributo. La liquidazione del citato compenso avviene
con provvedimento del medesimo dirigente in conformità
ai criteri fissati con la suindicata deliberazione e sulla
base della relazione conclusiva, predisposta dallo stesso
dirigente, ed approvata dalla Giunta nella quale vengono
esposti i risultati conseguiti.
Articolo 29
Norma di rinvio
Per quanto concerne l'accertamento, la
riscossione anche coattiva, le esenzioni e le agevolazioni,
e le sanzioni, si rinvia agli specifici regolamenti.
Articolo 30
Entrata in vigore
Il presente regolamento ha effetto dal
1° gennaio 1999.
Le successive norme integrative e modificative della legislazione
vigente in materia costituiscono automatica modifica ed
integrazione del presente regolamento.
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