|
Delibera di Consiglio Comunale n°
31 del 02/03/99 ,Prot. n. 756, esecutiva dal 19/03/1999
5
OGGETTO: VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE - ANNO 1999.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato l'art.48-commi 10 e 11 - della
Legge 27 dicembre 1997 n.449, come modificato dall'art.1
comma 10 della Legge 16 giugno 1998 n.191, con il quale
il Governo è stato delegato ad emanare un decreto
legislativo recante l'istituzione di una addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
Visto il Decreto Legislativo 28 settembre
1998 n.360 con il quale è stata istituita detta addizionale
a decorrere dal 1 gennaio 1999;
Rilevato che detta addizionale è
strutturata come segue:
-a decorrere dal periodo di imposta 1999,
al pagamento dell'addizionale comunale all'IRPEF, sono tenuti
tutti i contribuenti per i quali, nell'anno di riferimento,
risulta dovuta l'IRPEF;
-i contribuenti soggetti all'addizionale
determinano l'importo dovuto applicando al reddito complessivo
determinato ai fini IRPEF, l'aliquota base fissata con decreto
del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministri
del Tesoro, del bilancio e delle programmazione economica
e dell'interno, emanato entro il 15 dicembre dell'anno precedente,
nonché quella istituita dai singoli comuni con proprio
provvedimento; i comuni potranno procedere all'adozione
di tale provvedimento anche in mancanza della determinazione
della cosiddettaaliquota base;
-l'addizionale comunale deve essere versata
ai comuni in cui il contribuente ha il domicilio fiscale
alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale,
ovvero, relativamente ai redditi di lavoro dipendente e
a quelli assimilati a questi, con riferimento al comune
in cui il sostituto ha il domicilio fiscale all'atto dell'
effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a
detti redditi;
-i comuni partecipano all' attività
di accertamento mediante comunicazione all'amministrazione
finanziaria di ogni informazione e notizia utile e provvedono
all'erogazione degli eventuali rimborsi richiesti dagli
interessati;
-l'aliquota dell'addizionale si compone
di due parti diverse: una parte costituente l'aliquota base
stabilita annualmente a livello statale uguale per tutti
comuni, una seconda parte costituita dalla variazione della
stessa aliquota, che non può superare lo 0,5% con
incrementi annui non superiori allo 0,2%.
Rilevato che l'addizionale mira ad assicurare
alle amministrazioni comunali i mezzi finanziari idonei
a coprire l'avvio del conferimento amministrativo in chiave
federalista, operato attraverso la Legge n.59/97 e il Decreto
Legislativo n.112/98, con il carico di oneri economici conseguenti
al trasferimento di nuove e ampie funzioni amministrative
in precedenza assolte dallo Stato;
Ritenuto opportuno, avvalersi della facoltà
di variazione dell'aliquota dell'addizionale IRPEF al fine
di incrementare le risorse finanziarie del Comune e garantire
conseguentemente il finanziamento del federalismo amministrativo;
Richiamato l'art.31 comma 1 della legge
23 dicembre 1998 n.448 che differisce al 31 gennaio il termine
previsto per deliberare l'aliquota dell'addizionale;
Visto il D.L. 26.01.1999 n.8 che differisce
ulteriormente detto termine 31 marzo;
Rilevato che dai dati forniti dal Ministero
delle Finanze il gettito presunto derivante dalla applicazione
dell'incremento annuo dello 0,2% ammonta a Lire 1.300.000.000;
Vista infine la circolare 22 dicembre
1998 n.289/e del Ministero delle Finanze relativa alle modalità
di pubblicazione della deliberazione comunale di adozione
dell'addizionale;
Con voti favorevoli 18 (diciotto), contrari
10 (dieci), astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge,
D E L I B E R A
1-Di incrementare a partire dall'anno
1999 di 0,2% (zerovirgoladuepercento) l'aliquota dell'addizionale
comunale all'imposta su reddito delle persone fisiche, prevista
dal decreto legislativo 28 settembre 1998 n.360;
2-Introitare il gettito presunto di Lire
1.300.000.000 per l'anno 1999 all'apposita risorsa 1.01.0035;
3-Di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana entro 30 giorni dalla data odierna,
un avviso riportante gli estremi della presente deliberazione,
la misura dell'aliquota e l'anno di competenza.
4-Di dare atto che sulla proposta di cui
alla presente delibera sono stati espressi i pareri di rito
nella testata riportati
|