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Delibera di Giunta Comunale n° 33
del 07/03/2001 , Prot. n° 8502, esecutiva dal 26/03/2001
OGGETTO: VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE SUL
REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO 2001.
LA GIUNTA COMUNALE
· Richiamato l'art. 48-commi 10
e 11 - della Legge 27 dicembre 1997 n.449, come modificato
dall'art.1 comma 10 della Legge 16 giugno 1998 n. 191, con
il quale il Governo è stato delegato ad emanare un
decreto legislativo recante l'istituzione di una addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
· Visto il Decreto Legislativo
28 settembre 1998 n. 360 con il quale è stata istituita
detta addizionale a decorrere dal 1 gennaio 1999;
· Rilevato che detta addizionale
è strutturata come segue:
Ø a decorrere dal periodo di imposta
1999, al pagamento dell'addizionale comunale all'IRPEF,
sono tenuti tutti i contribuenti per i quali, nell'anno
di riferimento, risulta dovuta l'IRPEF;
Ø i contribuenti soggetti all'addizionale
determinano l'importo dovuto applicando al reddito complessivo
determinato ai fini IRPEF, l'aliquota base fissata con decreto
del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministri
del Tesoro, del bilancio e delle programmazione economica
e dell'interno, emanato entro il 15 dicembre dell'anno precedente,
nonchè quella istituita dai singoli comuni con proprio
provvedimento; i comuni potranno procedere all'adozione
di tale provvedimento anche in mancanza della determinazione
della cosiddetta aliquota base;
Ø l'addizionale comunale deve essere
versata ai comuni in cui il contribuente ha il domicilio
fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce
l'addizionale, ovvero, relativamente ai redditi di lavoro
dipendente e a quelli assimilati a questi, con riferimento
al comune in cui il sostituto ha il domicilio fiscale all'atto
dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio relative
a detti redditi;
Ø i comuni partecipano all'attività
di accertamento mediante comunicazione all'amministrazione
finanziaria di ogni informazione e notizia utile e provvedono
all'erogazione degli eventuali rimborsi richiesti dagli
interessati;
Ø l'aliquota dell'addizionale si
compone di due parti diverse: una parte costituente l'aliquota
base stabilita annualmente a livello statale uguale per
tutti comuni, una seconda parte costituita dalla variazione
della stessa aliquota, che non può superare lo 0,5%
con incrementi annui non superiori allo 0,2%.
· Rilevato che l'addizionale mira
ad assicurare alle amministrazioni comunali i mezzi finanziari
idonei a coprire l'avvio del conferimento amministrativo
in chiave federalista, operato attraverso la Legge n.59/97
e il Decreto Legislativo n. 267/2000, con il carico di oneri
economici conseguenti al trasferimento di nuove e ampie
funzioni amministrative in precedenza assolte dallo Stato;
· Ritenuto opportuno, avvalersi
della facoltà di variazione dell'aliquota dell'addizionale
IRPEF al fine di incrementare le risorse finanziarie del
Comune e garantire conseguentemente il finanziamento del
federalismo amministrativo;
· Visto l'art. 151, comma 1, del
Decreto Legislativo n.267/2000, che prevede la possibilità
di differire con decreto interministeriale, oltre il 31
dicembre, il termine per l'approvazione del bilancio di
previsione;
· Visto il Decreto del Ministero
dellInterno, del 21 dicembre 2000, il quale differisce
il termine di approvazione del bilancio di previsione al
28 febbraio 2001;
· Visto il Decreto del Ministero
dellInterno, del 16 febbraio 2001, il quale differisce
il termine di approvazione del bilancio di previsione al
31 marzo 2001;
· Visto lart.53, comma 16
della Legge 388/2000;
· Visti gli art.42 e 48 del Decreto
Legislativo n.267/2000
· Richiamata la propria deliberazione
n. 31 del 2 marzo 1999 istitutiva delladdizionale
comunale sullIRPEF per lanno 1999 nellaliquota
dello 0,2%;
· Richiamata la propria deliberazione
n. 50 del 24 febbraio 2000 che ha incrementato dello 0,2%
laddizionale comunale sullIRPEF per lanno
2000 portandola, pertanto, allo 0,4%;
· Vista infine la circolare 22
dicembre 1998 n.289/e del Ministero delle Finanze relativa
alle modalità di pubblicazione della deliberazione
comunale di adozione dell'addizionale;
· Ad unanimità di voti favorevoli,
D E L I B E R A
1. Di incrementare, rispetto al 2000,
per l'anno 2001 dello 0,1% (zerovirgolaunopercento) l'aliquota
dell'addizionale comunale all'imposta su reddito delle persone
fisiche, prevista dal decreto legislativo 28 settembre 1998
n. 360 portandola, pertanto, allo 0.5% complessivo;
2. Introitare il gettito presunto di Lire
3.360.000.000 per l'anno 2001 all'apposita risorsa 1.01.0035;
3. Di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana entro 30 giorni dalla data odierna,
un avviso riportante gli estremi della presente deliberazione,
la misura dell'aliquota e l'anno di competenza;
4. Di dare atto che sulla proposta di
cui alla presente delibera sono stati espressi i pareri
di rito nella testata riportati.
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