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Delibera di Giunta Municipale IRPEF 2001

 

Delibera di Giunta Comunale n° 33 del 07/03/2001 , Prot. n° 8502, esecutiva dal 26/03/2001

OGGETTO: VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE SUL
REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO 2001.

LA GIUNTA COMUNALE

· Richiamato l'art. 48-commi 10 e 11 - della Legge 27 dicembre 1997 n.449, come modificato dall'art.1 comma 10 della Legge 16 giugno 1998 n. 191, con il quale il Governo è stato delegato ad emanare un decreto legislativo recante l'istituzione di una addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

· Visto il Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360 con il quale è stata istituita detta addizionale a decorrere dal 1 gennaio 1999;

· Rilevato che detta addizionale è strutturata come segue:

Ø a decorrere dal periodo di imposta 1999, al pagamento dell'addizionale comunale all'IRPEF, sono tenuti tutti i contribuenti per i quali, nell'anno di riferimento, risulta dovuta l'IRPEF;

Ø i contribuenti soggetti all'addizionale determinano l'importo dovuto applicando al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, l'aliquota base fissata con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministri del Tesoro, del bilancio e delle programmazione economica e dell'interno, emanato entro il 15 dicembre dell'anno precedente, nonchè quella istituita dai singoli comuni con proprio provvedimento; i comuni potranno procedere all'adozione di tale provvedimento anche in mancanza della determinazione della cosiddetta aliquota base;

Ø l'addizionale comunale deve essere versata ai comuni in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale, ovvero, relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati a questi, con riferimento al comune in cui il sostituto ha il domicilio fiscale all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi;

Ø i comuni partecipano all'attività di accertamento mediante comunicazione all'amministrazione finanziaria di ogni informazione e notizia utile e provvedono all'erogazione degli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati;

Ø l'aliquota dell'addizionale si compone di due parti diverse: una parte costituente l'aliquota base stabilita annualmente a livello statale uguale per tutti comuni, una seconda parte costituita dalla variazione della stessa aliquota, che non può superare lo 0,5% con incrementi annui non superiori allo 0,2%.

· Rilevato che l'addizionale mira ad assicurare alle amministrazioni comunali i mezzi finanziari idonei a coprire l'avvio del conferimento amministrativo in chiave federalista, operato attraverso la Legge n.59/97 e il Decreto Legislativo n. 267/2000, con il carico di oneri economici conseguenti al trasferimento di nuove e ampie funzioni amministrative in precedenza assolte dallo Stato;

· Ritenuto opportuno, avvalersi della facoltà di variazione dell'aliquota dell'addizionale IRPEF al fine di incrementare le risorse finanziarie del Comune e garantire conseguentemente il finanziamento del federalismo amministrativo;

· Visto l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000, che prevede la possibilità di differire con decreto interministeriale, oltre il 31 dicembre, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

· Visto il Decreto del Ministero dell’Interno, del 21 dicembre 2000, il quale differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione al 28 febbraio 2001;

· Visto il Decreto del Ministero dell’Interno, del 16 febbraio 2001, il quale differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2001;

· Visto l’art.53, comma 16 della Legge 388/2000;

· Visti gli art.42 e 48 del Decreto Legislativo n.267/2000

· Richiamata la propria deliberazione n. 31 del 2 marzo 1999 istitutiva dell’addizionale comunale sull’IRPEF per l’anno 1999 nell’aliquota dello 0,2%;

· Richiamata la propria deliberazione n. 50 del 24 febbraio 2000 che ha incrementato dello 0,2% l’addizionale comunale sull’IRPEF per l’anno 2000 portandola, pertanto, allo 0,4%;

· Vista infine la circolare 22 dicembre 1998 n.289/e del Ministero delle Finanze relativa alle modalità di pubblicazione della deliberazione comunale di adozione dell'addizionale;

· Ad unanimità di voti favorevoli,

D E L I B E R A

1. Di incrementare, rispetto al 2000, per l'anno 2001 dello 0,1% (zerovirgolaunopercento) l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta su reddito delle persone fisiche, prevista dal decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 portandola, pertanto, allo 0.5% complessivo;

2. Introitare il gettito presunto di Lire 3.360.000.000 per l'anno 2001 all'apposita risorsa 1.01.0035;

3. Di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana entro 30 giorni dalla data odierna, un avviso riportante gli estremi della presente deliberazione, la misura dell'aliquota e l'anno di competenza;

4. Di dare atto che sulla proposta di cui alla presente delibera sono stati espressi i pareri di rito nella testata riportati.