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Allegato
A)
IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ DIRITTO
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
NUOVO QUADRO TARIFFARIO 2002
- Decreto
Legislativo 15 novembre 1993, n. 507
- Legge
27 dicembre 1997, n. 449 art. 11 c. 10
- Legge
23 dicembre 1999, n. 488 art. 30 c. 17
- Regolamento
comunale per la disciplina della pubblicità e delle
affissioni e per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità
e del diritto sulle pubbliche affissioni approvato con
delibera del Commissario Prefettizio 1540 del 19/08/1994
modificata con delibera C.C. n. 30 del 25/02/1998 e n.
44 del 23/02/2000
PARTE
I
TARIFFA
DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’
1. PUBBLICITA’
ORDINARIA (artt, 12 e 7, c. 2 6 e 7)
- Pubblicità
ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine,
targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto
dalle successive tariffe, per ogni metro quadrato di
superficie (tariffa base):
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SUPERFICI EURO
36.000
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fino
a 1 mq
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da
1,5 a 5,5 mq
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da
5,51 a 8,5mq
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Oltre
8,5 mq
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IMPOSTA
PER ANNO SOLARE EURO 36.000
|
EURO
18,59
|
EURO
23,24
|
EURO
34,86
|
EURO
46,48
|
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IMPOSTA
PER DURATA NON SUPERIORE AI TRE MESI OGNI MESE O FRAZIONE
DI MESE
|
EURO
1.86
|
EURO
2,32
|
EURO
3,49
|
EURO
4,65
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Per
durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica
la tariffa stabilita per anno solare.
- Pubblicità
ordinaria in forma luminosa od illuminata, effettua
con i mezzi indicati al punto 1.1., per ogni metro quadrato
di superficie — (tariffa base maggiorata del 100%):
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SUPERFICI EURO
36.000
|
fino
a 1 mq
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da
1,5 a 5,5 mq
|
da
5,51 a 8,5mq
|
Oltre
8,5 mq
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IMPOSTA
PER ANNO SOLARE EURO 36.000
|
EURO
37,18
|
EURO
46,48
|
EURO
69,72
|
EURO
92,96
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IMPOSTA
PER DURATA NON SUPERIORE AI TRE MESI OGNI MESE O FRAZIONE
DI MESE
|
EURO
3,72
|
EURO
4,65
|
EURO
6,97
|
EURO
9,30
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2. PUBBLICITA’
EFFETTUATA CON VEICOLI (artt. 13 e 7 c. 26 e 7)
2.1. Pubblicità
visiva effettuata per conto proprio od altrui all’interno
ed all’esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie,
battelli, barche e simili, in uso pubblico o privato,
è dovuta l’imposta sulla pubblicità in base
alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati,
per ogni metro quadrato di superficie:
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SUPERFICI EURO
36.000
|
fino
a 1 mq
|
da
1,5 a 5,5 mq
|
da
5,51 a 8,5mq
|
Oltre
8,5 mq
|
|
IMPOSTA
PER ANNO SOLARE EURO 36.000
|
EURO
18,59
|
EURO
23,24
|
EURO
34,86
|
EURO
46,48
|
|
IMPOSTA
PER DURATA NON SUPERIORE AI TRE MESI OGNI MESE O FRAZIONE
DI MESE
|
EURO
1.86
|
EURO
2,32
|
EURO
3,49
|
EURO
4,65
|
Per
durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica
la tariffa stabilita per anno solare.
Qualora
la pubblicità suddetta venga effettuata in forma
luminosa od illuminata, la tariffa base è maggiorata
del 100% applicando pertanto le stesse tariffe di cui al
precedente punto 1.2
2.1.1. Per
i veicoli adibiti ad uso pubblico l’imposta è
dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d’esercizio;
per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana
l’imposta è dovuta nella misura della metà
a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa;
per
i veicoli adibiti ad uso privato l’importo è
dovuto al Comune in cui il proprietario del veicolo
ha la residenza anagrafica o la sede.
2.2. Pubblicità
effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà
dell’impresa od adibiti al trasporto per suo conto: l’imposta
è dovuta per anno solare al comune ove sono domiciliati
i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio
di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione,
hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente
tariffa:
a) per
autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg. EURO 111,55
b) per
autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg. EURO 74,37
c) per
motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie EURO
37,18
Per
i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata
pubblicità, le tariffe suddette sono raddoppiate.
Qualora
la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma
luminosa od illuminata la relativa tariffa base d’imposta
è maggiorata del 100%, in conformità all’art.
7, c. 7 del D.Lgs. n. 507/1993.
Per
i veicoli sopra indicati non è dovuta l’imposta per
l’indicazione del marchio, della ragione sociale e dell’indirizzo
dell’impresa, purché sia apposta per non più
di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie
superiore a mezzo mq.
E’
obbligatorio conservare l’attestazione dell‘avvenuto pagamento
dell‘imposta per esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.
3. PUBBLICITA’
EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (art. 14, c. 1,2,3)
3.1. Per
la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne,
pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall’impiego
di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo
elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in
modo di garantire la variabilità del messaggio
o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante
o similare, si applica l’imposta indipendentemente dal
numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie,
in base alla seguente tariffa:
-
Classe del Comune III
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SUPERFICI EURO
36.000
|
fino
a 1 mq
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da
1,5 mq
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IMPOSTA
PER ANNO SOLARE EURO 36.000
|
EURO
59,50
|
EURO
74,37
|
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IMPOSTA
PER DURATA NON SUPERIORE AI TRE MESI OGNI MESE O FRAZIONE
DI MESE
|
EURO
5,95
|
EURO
7,44
|
Per
durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno si applica
la tariffa stabilita per anno solare.
3.2.
Per la pubblicità prevista dal precedente punto
3.1., effettuata per conto proprio dell’impresa, si applica
l’imposta in misura pari alla metà della tariffa
sopra stabilità.
4. PUBBLICITA’
CON PROIEZIONI (art. 14, c. 4 e 5)
Per
la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti
al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose
o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti,
si applica l’imposta ogni giorno, indipendentemente dal
numero di messaggi e dalla superficie adibita alla in base
alla seguente tariffa
-
Classe del Comune III
-
Imposta per ogni giorno EURO 4,65
-
Imposta giornaliera per i primi 30 giorni EURO 4,65
-
Imposta giornaliera dopo 30 giorni EURO 2,33
5. PUBBLICITA’
CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI (art. 15, c. 1)
Per
la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi
similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell’imposta,
per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione
di 15 giorni o frazione, è pari a:
-
Classe del Comune III
-
Imposta EURO 23,24
-
Imposta per superfici inferiori o uguali a 1 mq EURO
18,59
6. PUBBLICITA’
CON AREOMOBILI (art. 15, c. 2)
-
Classe del Comune III
-
Imposta EURO 111,56
Per
la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte,
striscioni, disegni, fumogeni, lancio di oggetti o manifestini,
ivi compresa quella eseguita su specchi d’acqua o fasce
marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno
o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati,
è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità
stessa viene eseguita, l’imposta nella seguente misura:
7. PUBBLICITA’
CON PALLONI FRENATI E SIMILI (art. 15, c. 3)
Per
la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili,
per ogni giorni o frazione, indipendentemente dai soggetti
pubblicizzati, è dovuta l’imposta nella misura di:
-
Classe del Comune III
-
Imposta EURO 55.78
8. PUBBLICITA’
VARIA
Per
la pubblicità effettuata mediante distribuzione,
anche con veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario,
oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri
mezzi pubblicitari, è dovuta l’imposta per ciascuna
persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e
per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura
dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale
distribuito, in base tariffa di:
-
Classe del Comune III
-
Imposta EURO 4,65
9. PUBBLICITA’
A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORE E SIMILI (art. 15,
c. 5)
Per
la pubblicità effettuata per mezzo di apparecchi
amplificatori e simili, la tariffa dell’imposta dovuta per
ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno
o frazione, è la seguente:
-
Classe del Comune III
-
Imposta EURO 13,94
10. RIDUZIONI
DELL’IMPOSTA (art. 16)
La
tariffa dell’imposta è pari al 50% della tariffa
di cui all'allegato B) alla deliberazione di G. C. n. ______
del ________ per la pubblicità di cui all’art. 16
del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e di cui all’art. 32
comma 1° del regolamento comunale per la pubblicità
e le pubbliche affissioni.
Le
riduzioni non sono cumulabili.
11. ESENZIONI
DALL’IMPOSTA (art. 17)
Sono
esenti dall’imposta le forme pubblicitarie di cui all’art.
17 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
Nell’art.
33 del regolamento comunale sono stabilite le modalità
applicative del predetto art. 17.
12. MODALITA’
DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA (art.7)
Per
l’applicazione dell’imposta si osservano le disposizioni
stabilite dall’alt 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
Nell’art. 21 del regolamento comunale sono determinate le
modalità per l’attuazione di quanto previsto dal
predetto art.7.
13. DICHIARAZIONE
E PAGAMENTO DELL’IMPOSTA (artt. 8 e 9)
Per
la dichiarazione ed il pagamento dell’imposta si applicano
le disposizioni stabilite dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 15
novembre 1993, n. 507.
Negli
art. 22 e 24 del regolamento comunale sono stabilite le
modalità di attuazione delle norme di cui ai artt.
8 e 9.
14. SANZIONI
(artt. 23 e 24)
Si
applicano le sanzioni tributarie, gli interessi e le sanzioni
amministrative stabilite dagli artt. 23 e 24 del D.Lgs.
15 novembre 1993, n. 507 e secondo quanto previsto dagli
artt. 40 e seguenti del regolamento comunale
PARTE
II
DIRITTO
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
1. MISURA
DEL DIRITTO (art. 19)
Per
l’effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto,
in solido da chi richiede il servizio e da colui nell’interesse
del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto
a favore del Comune, comprensivo dell’imposta sulla pubblicità,
nelle misure seguenti:
- per
ciascun foglio e per i periodi di seguito indicati:
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TIPO
DI FOGLIO EURO 36.000
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Formato
70 x 100
|
Formato
100 x 140
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DIRITTO
PER I PRIMI 10 GIORNI
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EURO
1.49
|
EURO
1.86
|
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PER
OGNI PERIODO SUCCESSIVO DI 5 GIORNI O FRAZIONI
|
EURO
0.45
|
EURO
0.56
|
1.2.
per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto
è maggiorato del 50%;
1.3.
per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto
è maggiorato del 50%;
1.4.
per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il
diritto è maggiorato del 100%;
1.5. qualora
il committente richieda espressamente che l’affissione
venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti,
è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto;
- l’importo
di ciascuna maggiorazione è determinato applicando
la relativa percentuale alle tariffe base. La somma
della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde
al diritto totale dovuto.
- AFFISSIONI
D’URGENZA (art. 22, c. 9)
Per
le affissioni richieste per il giorno in cui è stato
consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni
successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale,
ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni
festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto
con un minimo di EURO 25,82 per ogni commissione.
10. RIDUZIONI
DELL’IMPOSTA (art. 16)
La
tariffa dell’imposta è pari al 50% della tariffa
di cui all'allegato B) alla deliberazione di G. C. n. ______
del ________ per la pubblicità di cui all’art. 16
del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e di cui all’art. 32
comma 1° del regolamento comunale per la pubblicità
e le pubbliche affissioni.
Le
riduzioni non sono cumulabili.
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