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Delibera Consiglio Comunale n. 36/2001

 

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 36 del 26/03/2001, prot. N. 10360, esecutiva dal 30/04/2001

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE DELLA PUBBLICITA' E DELLE
PUBBLICHE AFFISSIONI

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Capo I del D. L.vo 15 novembre 1993, n. 507, con il quale sono state stabilite la nuova disciplina e le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

VISTO l'art. 151 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel quale si stabilisce che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, disponendo altresì, che detto termine possa essere differito con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO il Decreto del Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica del 16.02.2001, con il quale si differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2001;

VISTO l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel quale vengono individuate le competenze del consiglio;

VISTA la risoluzione del Ministero delle Finanze n. 119 del 27 luglio 2000 nella quale viene precisato che: le insegne collocate sulle facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi dove si effettua la vendita dei relativi articoli, che contengono la semplice indicazione del nome della testata della stampa giornaliera o periodica, godono dell’esenzione prevista dall’art. 17 lett. d) del D.Lgs. n. 507 del 1993, siano esse luminose o non, in quanto la norma in esame non effettua in proposito alcuna distinzione;

CONSIDERATO che con delibera della Giunta Comunale n. 37 del 07 marzo 2001 è stato approvato il nuovo quadro tariffario per l'anno 2001 e che il termine per la riscossione dell'imposta è fissato al 31 gennaio giusto l'art. 24 comma 3° del regolamento comunale di cui all'oggetto

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla modifica del regolamento in oggetto, al fine di garantire una corretta ed equa applicazione della imposta pubblicità, tenuto conto di quanto precisato nella suddetta circolare ed al fine di rimettere in termini i contribuenti per la variazione tariffaria intervenuta dopo il termine di scadenza previsto per il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità;

L'assessore Bastianetto propone pertanto:

1. Di apportare al regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni le seguenti modifiche:

Il testo dell’art. 33 comma 1° lett d) che recita:

la pubblicità, escluse le insegne, relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o all’interno, nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita.

Viene sostituito con il seguente nuovo periodo

La pubblicità effettuata mediante insegne collocate sulle facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi dove si effettua la vendita dei relativi articoli, che contengono la semplice indicazione del nome della testata della stampa giornaliera o periodica, siano esse luminose o non;

Dopo l'art. 24 comma 3° che recita

L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in un unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora l'importo annuale sia superiore a L. 3 milioni il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali, entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre

Viene aggiunto il seguente comma:

3bis: qualora intervengano modifiche tariffarie successivamente al 1 gennaio dell'anno di imposta, il conguaglio dovrà essere corrisposto entro il 30 giugno dell'anno in questione per i pagamenti effettuati in un unica soluzione e rateizzato in due rate trimestrali con scadenza 31 luglio e 31 ottobre per i pagamenti per cui ai sensi del precedente comma era stata chiesta la rateizzazione.

2. Di approvare pertanto il nuovo testo del regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, allegato alla presente e parte integrante della stessa, così come emendato

Su invito del Consigliere Zaccariotto viene proposto di modificare il punto 2. sopracitato riscrivendolo nel modo seguente:

2. Di approvare pertanto le modifiche al testo del regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, allegato alla presente e parte integrante della stessa, come stabilito al precedente punto 1.

Il consiglio Comunale pertanto

Con voti: favorevoli 18 - Contrari 8 - astenuti 2 (Nava e Fogagnoli) espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare l'emendamento proposto dal consigliere Zaccariotto

Sulla scorta dell'emendamento approvato il Consiglio comunale

Con voti: favorevoli 17 - Contrari 9 - astenuti 2 (Nava e Fogagnoli) espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di apportare al regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni le seguenti modifiche:

Il testo dell’art. 33 comma 1° lett d) che recita:

la pubblicità, escluse le insegne, relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o all’interno, nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita.

Viene sostituito con il seguente nuovo periodo

La pubblicità effettuata mediante insegne collocate sulle facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi dove si effettua la vendita dei relativi articoli, che contengono la semplice indicazione del nome della testata della stampa giornaliera o periodica, siano esse luminose o non;

Dopo l'art. 24 comma 3° che recita

L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in un unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora l'importo annuale sia superiore a L. 3 milioni il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali, entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre

Viene aggiunto il seguente comma:

3bis: qualora intervengano modifiche tariffarie successivamente al 1 gennaio dell'anno di imposta, il conguaglio dovrà essere corrisposto entro il 30 giugno dell'anno in questione per i pagamenti effettuati in un unica soluzione e rateizzato in due rate trimestrali con scadenza 31 luglio e 31 ottobre per i pagamenti per cui ai sensi del precedente comma era stata chiesta la rateizzazione.

2. Di approvare pertanto le modifiche al testo del regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, allegato alla presente e parte integrante della stessa, come stabilito al precedente punto 1.

3. Di disporre, entro 30 giorni dalla conseguita esecutività, la trasmissione della presente deliberazione alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze e di renderne pubblica l’adozione mediante apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale;

4. Di disporre l’invio della presente deliberazione alla G.E.A.P.;

5. di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati espressi i pareri di rito nella testata riportati.

Il Consiglio Comunale altresì

con voti favorevoli 17, contrari 9, astenuti 2 (Nava e Fogagnoli)

DELIBERA

1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4 del DLg.vo 267/2000.

Allegato

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA’ E DELLE AFFISSIONI E PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI