|
Delibera
di Giunta Comunale n° 37 del 07/03/2001 prot. N° 8508
esecutiva dal 26/03/2001.
Nota:
La presente delibera è stata modificata con delibera di
Giunta Comunale
n° 96 del 02/05/2001, prot. n° 15143, esecutiva dal
21/05/2001
Oggetto:
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI
PUBBLICHE AFFISSIONI: APPROVAZIONE NUOVE
TARIFFE PER L'ANNO 2001
LA
GIUNTA COMUNALE
VISTO
il capo I° del D.Lvo 15 novembre 1993, n. 507, con il quale
sono state stabilite la nuova disciplina e le nuove tariffe
dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto
sulle pubbliche affissioni
Rilevato
che ai sensi dell’art. 2 del citato D.Lvo la popolazione
residente di questo Comune alla data di riferimento del
31.12.1999 era di 35.629 abitanti e quindi lo stesso appartiene
alla classe III;
Visto
l’art. 11 comma 10 della Legge 449/97 modificato dall’art.
30 comma 17 della Legge 488/99 nel quale si recita: Le tariffe
e i diritti di cui al capo I° del D.Lvo 507/93 e successive
modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali
fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio
1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal
1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato,
…..omissis;
Viste
le deliberazioni di consiglio Comunale:
-
n. 346 del 25 febbraio 1994 con la quale venivano fissate
le tariffe per l’applicazione dell’imposta sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
-
n. 31 del 25 febbraio 1998 con la quale le tariffe relative
alla sola imposta sulla pubblicità venivano aumentate del
20 per cento in forza di quanto previsto dall.art. 11 comma
10 della Legge 449/97;
-
n. 17 del 2 marzo 1999 con la quale venivano riconfermate
per l’anno 1999 le tariffe approvate per l’anno
1998
-
n. 35 del 21 febbraio 2000 con la quale venivano riconfermate
per l’anno 2000 le tariffe approvate per l’anno
1998 e per l’anno 1999;
RITENUTO
in relazione alle valutazioni effettuate in sede di formazione
del bilancio di previsione 2001, sia per quanto concerne
i programmi amministrativi che per la qualità dei servizi
da erogare, al fine di assicurare il pareggio del bilancio,
sulla scorta di quanto previsto dall’art. 30 comma
17 della Legge 488/99 procedere all’aumento delle
tariffe per l’applicazione dell’imposta sulla
pubblicità di un ulteriore 30% con esclusione dei casi in
cui l’imposta è parametrata alla superficie e la stessa
sia inferiore od uguale ad 1 mq. e procedere all’aumento
del 50% dell’imposta relativa al diritto sulle pubbliche
affissioni;
RITENUTO
altresì opportuno escludere dal presente aumento tariffario
la pubblicità effettuata ai sensi dell'art. 32 comma 1°
e le pubbliche affissioni effettuate ai sensi dell'art.
38 comma 1° del vigente regolamento comunale per l'applicazione
dell'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni
VISTO
il nuovo quadro tariffario 2001 allegato alla presente deliberazione
(Allegato A) quale parte integrante della stessa
VISTO
l'art. 30, comma 14 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488,
nel quale si dispone che il termine previsto per la deliberazione
delle tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali
e per i servizi locali è quello di approvazione del bilancio
di previsione;
VISTO
l'art. 151 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, nel quale si stabilisce che gli enti locali deliberano
entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno
successivo, disponendo altresì, che detto termine possa
essere differito con Decreto del Ministro dell'interno,
d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
VISTO
il Decreto del Ministro dell'interno d'intesa con il Minisro
del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica
del 16.02.2001, con il quale si differisce il termine di
approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2001;
VISTO
l'art. 42 comma 2, lettera f, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267, nel quale vengono individuate le competenze
del consiglio fra le quali: l'istituzione e l'ordinamento
dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative
aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione
dei beni e dei servizi;
CONSIDERATO
che la determinazione delle tariffe è assegnata alla Giunta
Municipale quale organo a competenza residuale;
CON
VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1.
Di procedere per l’anno 2001 all’aumento delle
tariffe per l’applicazione dell’imposta sulla
pubblicità di un 30% rispetto alle tariffe dell’anno
2000 con esclusione dei casi in cui la tariffa è parametrata
alla superficie e la stessa sia inferiore od uguale ad 1
mq. e procedere all’aumento del 50% dell’imposta
relativa al diritto sulle pubbliche affissioni;
2.
Di escludere dal presente aumento tariffario la pubblicità
effettuata ai sensi dell'art. 32 comma 1° e le pubbliche
affissioni effettuate ai sensi dell'art. 38 comma 1° del
vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta
sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni;
3.
Di approvare di conseguenza il nuovo quadro tariffario 2001
allegato alla presente deliberazione e parte integrante
della stessa;
4.
Di dare atto che, per l'eventualità di un aumento normativo
delle tariffe di riferimento, le percentuali di aumento
previste dalla presente deliberazione si intendono applicate
a tale nuova tariffa base;
5.
Di autorizzare la G.E.A.P., quale concessionario alla riscossione,
a rimettere in termini i contribuenti escludendo sanzioni
ed interessi, considerata la presente modifica tariffaria
intervenuta successivamente al 31 gennaio 2001;
6.
Di introitare l’imposta comunale sulla pubblicità
al cap. 1.01.0040.0010 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’,
ed i diritti sulle pubbliche affissioni al cap. 1.03.0250.0010
DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI dell’entrata del bilancio
Comunale;
7.
Di incaricare l’ufficio segreteria del Comune a trasmettere
copia della presente deliberazione alla G.E.A.P.;
8.
Di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione
sono stati espressi i pareri di rito in testata riportati;
Allegato
A
IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITA’DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI
- Decreto
Legislativo 15 novembre 1993, n. 507
- Legge
27 dicembre 1997, n. 449 art. 11 c. 10
- Legge
23 dicembre 1999, n. 488 art. 30 c. 17
- Regolamento
comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni
e per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità
e del diritto sulle pubbliche affissioni approvato con
delibera del Commissario Prefettizio 1540 del 19/08/1994
modificata con delibera C.C. n. 30 del 25/02/1998 e n.
44 del 23/02/2000
NUOVO
QUADRO TARIFFARIO 2001
PARTE
I
TARIFFA
DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’
1.
PUBBLICITA’ ORDINARIA (artt, 12 e 7, c. 2 6 e 7)
1.1 Pubblicità
ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine,
targhe, stendardi
o qualsiasi altro mezzo non previsto
dalle successive tariffe, per ogni metro quadrato
di superficie (tariffa base):
|
SUPERFICI
|
fino
a 1 mq
|
da
1,5 a 5,5 mq
|
da
5,51 a 8,5mq
|
Oltre
8,5 mq
|
|
IMPOSTA
PER ANNO SOLARE
|
L.
28.800
|
L.
36.000
|
L.
54.000
|
L.
72.000
|
|
IMPOSTA
PER DURATA NON SUPERIORE AI TRE MESI OGNI MESE O FRAZIONE
DI MESE
|
L.
2.800
|
L.
3.600
|
L.
5.400
|
L.
7.200
|
Per
durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica
la tariffa stabilita per anno solare.
1.2 Pubblicità
ordinaria in forma luminosa od illuminata, effettua con i
mezzi indicati al
punto 1.1., per ogni metro quadrato
di superficie — (tariffa base maggiorata del
100%):
|
SUPERFICI
|
fino
a 1 mq
|
da
1,5 a 5,5 mq
|
da
5,51 a 8,5mq
|
Oltre
8,5 mq
|
|
IMPOSTA
PER ANNO SOLARE
|
L.
57.600
|
L.
72.000
|
L.
108.000
|
L.
144.000
|
|
IMPOSTA
PER DURATA NON SUPERIORE AI TRE MESI OGNI MESE O FRAZIONE
DI MESE
|
L.
5.760
|
L.
7.200
|
L.
10.800
|
L.
14.400
|
2.
PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI (artt. 13 e 7
c. 26 e 7)
2.1.
Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui
all’interno ed all’esterno di veicoli in genere,
di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili,
in uso pubblico o privato, è dovuta l’imposta sulla
pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi
pubblicitari installati, per ogni metro quadrato di superficie:
|
SUPERFICI
|
fino
a 1 mq
|
da
1,5 a 5,5 mq
|
da
5,51 a 8,5mq
|
Oltre
8,5 mq
|
|
IMPOSTA
PER ANNO SOLARE
|
L.
28.800
|
L.
36.000
|
L.
54.000
|
L.
72.000
|
|
IMPOSTA
PER DURATA NON SUPERIORE AI TRE MESI OGNI MESE O FRAZIONE
DI MESE
|
L.
2.800
|
L.
3.600
|
L.
5.400
|
L.
7.200
|
Per
durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica
la tariffa stabilita per anno solare.
Qualora
la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa
od illuminata, la tariffa base è maggiorata del 100% applicando
pertanto le stesse tariffe di cui al precedente punto 1.2
2.1.1.
Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l’imposta
è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d’esercizio;
per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana
l’imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno
dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa;
per
i veicoli adibiti ad uso privato l’importo è dovuto
al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza
anagrafica o la sede.
2.2.
Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di
proprietà dell’impresa od adibiti al trasporto per
suo conto: l’imposta è dovuta per anno solare al
comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari
che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella
di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti
veicoli, secondo la seguente tariffa:
a)
per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg. L. 216.000
b)
per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg. L. 144.000
c)
per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti
categorie L. 72.000
Per
i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata
pubblicità, le tariffe suddette sono raddoppiate.
Qualora
la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa
od illuminata la relativa tariffa base d’imposta è
maggiorata del 100%, in conformità all’art. 7, c.
7 del D.Lgs. n. 507/1993.
Per
i veicoli sopra indicati non è dovuta l’imposta per
l’indicazione del marchio, della ragione sociale e
dell’indirizzo dell’impresa, purché sia apposta
per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di
superficie superiore a mezzo mq.
E’
obbligatorio conservare l’attestazione dell‘avvenuto
pagamento dell‘imposta per esibirla a richiesta degli
agenti autorizzati.
3.
PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (art.
14, c. 1,2,3)
3.1.
Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne,
pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall’impiego
di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo
elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in
modo di garantire la variabilità del messaggio o la sua
visione in forma intermittente, lampeggiante o similare,
si applica l’imposta indipendentemente dal numero
dei messaggi, per metro quadrato di superficie, in base
alla seguente tariffa:
-
Classe del Comune III
|
SUPERFICI
|
fino
a 1 mq
|
da
1,5 a 5,5 mq
|
da
5,51 a 8,5mq
|
Oltre
8,5 mq
|
|
IMPOSTA
PER ANNO SOLARE
|
L.
115.200
|
L.
144.000
|
L.
216.000
|
L.
288.000
|
|
IMPOSTA
PER DURATA NON SUPERIORE AI TRE MESI OGNI MESE O FRAZIONE
DI MESE
|
L.
11.520
|
L.
14.400
|
L.
21.600
|
L.
28.800
|
Per
durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno si applica
la tariffa stabilita per anno solare.
3.2.
Per la pubblicità prevista dal precedente punto 3.1.,
effettuata per conto proprio dell’impresa, si applica
l’imposta in misura pari alla metà della tariffa
sopra stabilità.
4.
PUBBLICITA’ CON PROIEZIONI (art. 14, c. 4 e 5)
Per
la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al
pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche
effettuate su schermi e pareti riflettenti, si applica l’imposta
ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e
dalla superficie adibita alla in base alla seguente tariffa
-
Classe del Comune III
-
Imposta per ogni giorno L. 9.000
-
Imposta giornaliera per i primi 30 giorni L. 9.000
-
Imposta giornaliera dopo 30 giorni L. 4.500
5.
PUBBLICITA’ CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI (art.
15, c. 1)
Per
la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari,
che attraversano strade o piazze la tariffa dell’imposta,
per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione
di 15 giorni o frazione, è pari a:
-
Classe del Comune III
-
Imposta L. 36.000
-
Imposta per superfici inferiori o uguali a 1 mq L. 28.800
6.
PUBBLICITA’ CON AREOMOBILI (art. 15, c. 2)
-
Classe del Comune III
-
Imposta L. 216.000
Per
la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte,
striscioni, disegni, fumogeni, lancio di oggetti o manifestini,
ivi compresa quella eseguita su specchi d’acqua o
fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni
giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati,
è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità
stessa viene eseguita, l’imposta nella seguente misura:
7.
PUBBLICITA’ CON PALLONI FRENATI E SIMILI (art. 15,
c. 3)
Per
la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, per
ogni giorni o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati,
è dovuta l’imposta nella misura di:
-
Classe del Comune III
-
Imposta L. 108.000
8.
PUBBLICITA’ VARIA
Per
la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con
veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario,
oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri
mezzi pubblicitari, è dovuta l’imposta per ciascuna
persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e
per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura
dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito,
in base tariffa di:
-
Classe del Comune III
-
Imposta L. 9.000
9.
PUBBLICITA’ A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORE
E SIMILI (art. 15, c. 5)
Per
la pubblicità effettuata per mezzo di apparecchi amplificatori
e simili, la tariffa dell’imposta dovuta per ciascun
punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, è la
seguente:
-
Classe del Comune III
-
Imposta L. 27.000
10.
RIDUZIONI DELL’IMPOSTA (art. 16)
La
tariffa dell’imposta è pari al 50% della tariffa in
vigore dal 01.01.1998 per la pubblicità di cui all’art.
16 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e di cui all’art.
32 comma 1° del regolamento comunale per la pubblicità e
le pubbliche affissioni.
Le
riduzioni non sono cumulabili.
11.
ESENZIONI DALL’IMPOSTA (art. 17)
Sono
esenti dall’imposta le forme pubblicitarie di cui
all’art. 17 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
Nell’art.
33 del regolamento comunale sono stabilite le modalità applicative
del predetto art. 17.
|