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Delibera di Giunta Municipale n° 37

 

Delibera di Giunta Comunale n° 37 del 07/03/2001 prot. N° 8508 esecutiva dal 26/03/2001.

Nota: La presente delibera è stata modificata con delibera di Giunta Comunale n° 96 del 02/05/2001, prot. n° 15143, esecutiva dal 21/05/2001

 

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI
                 PUBBLICHE
AFFISSIONI: APPROVAZIONE NUOVE
                 TARIFFE PER L'ANNO 2001

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il capo I° del D.Lvo 15 novembre 1993, n. 507, con il quale sono state stabilite la nuova disciplina e le nuove tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni

Rilevato che ai sensi dell’art. 2 del citato D.Lvo la popolazione residente di questo Comune alla data di riferimento del 31.12.1999 era di 35.629 abitanti e quindi lo stesso appartiene alla classe III;

Visto l’art. 11 comma 10 della Legge 449/97 modificato dall’art. 30 comma 17 della Legge 488/99 nel quale si recita: Le tariffe e i diritti di cui al capo I° del D.Lvo 507/93 e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, …..omissis;

Viste le deliberazioni di consiglio Comunale:

- n. 346 del 25 febbraio 1994 con la quale venivano fissate le tariffe per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

- n. 31 del 25 febbraio 1998 con la quale le tariffe relative alla sola imposta sulla pubblicità venivano aumentate del 20 per cento in forza di quanto previsto dall.art. 11 comma 10 della Legge 449/97;

- n. 17 del 2 marzo 1999 con la quale venivano riconfermate per l’anno 1999 le tariffe approvate per l’anno 1998

- n. 35 del 21 febbraio 2000 con la quale venivano riconfermate per l’anno 2000 le tariffe approvate per l’anno 1998 e per l’anno 1999;

RITENUTO in relazione alle valutazioni effettuate in sede di formazione del bilancio di previsione 2001, sia per quanto concerne i programmi amministrativi che per la qualità dei servizi da erogare, al fine di assicurare il pareggio del bilancio, sulla scorta di quanto previsto dall’art. 30 comma 17 della Legge 488/99 procedere all’aumento delle tariffe per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità di un ulteriore 30% con esclusione dei casi in cui l’imposta è parametrata alla superficie e la stessa sia inferiore od uguale ad 1 mq. e procedere all’aumento del 50% dell’imposta relativa al diritto sulle pubbliche affissioni;

RITENUTO altresì opportuno escludere dal presente aumento tariffario la pubblicità effettuata ai sensi dell'art. 32 comma 1° e le pubbliche affissioni effettuate ai sensi dell'art. 38 comma 1° del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni

VISTO il nuovo quadro tariffario 2001 allegato alla presente deliberazione (Allegato A) quale parte integrante della stessa

VISTO l'art. 30, comma 14 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel quale si dispone che il termine previsto per la deliberazione delle tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali è quello di approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 151 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel quale si stabilisce che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, disponendo altresì, che detto termine possa essere differito con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO il Decreto del Ministro dell'interno d'intesa con il Minisro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica del 16.02.2001, con il quale si differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2001;

VISTO l'art. 42 comma 2, lettera f, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel quale vengono individuate le competenze del consiglio fra le quali: l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

CONSIDERATO che la determinazione delle tariffe è assegnata alla Giunta Municipale quale organo a competenza residuale;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di procedere per l’anno 2001 all’aumento delle tariffe per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità di un 30% rispetto alle tariffe dell’anno 2000 con esclusione dei casi in cui la tariffa è parametrata alla superficie e la stessa sia inferiore od uguale ad 1 mq. e procedere all’aumento del 50% dell’imposta relativa al diritto sulle pubbliche affissioni;

2. Di escludere dal presente aumento tariffario la pubblicità effettuata ai sensi dell'art. 32 comma 1° e le pubbliche affissioni effettuate ai sensi dell'art. 38 comma 1° del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni;

3. Di approvare di conseguenza il nuovo quadro tariffario 2001 allegato alla presente deliberazione e parte integrante della stessa;

4. Di dare atto che, per l'eventualità di un aumento normativo delle tariffe di riferimento, le percentuali di aumento previste dalla presente deliberazione si intendono applicate a tale nuova tariffa base;

5. Di autorizzare la G.E.A.P., quale concessionario alla riscossione, a rimettere in termini i contribuenti escludendo sanzioni ed interessi, considerata la presente modifica tariffaria intervenuta successivamente al 31 gennaio 2001;

6. Di introitare l’imposta comunale sulla pubblicità al cap. 1.01.0040.0010 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’, ed i diritti sulle pubbliche affissioni al cap. 1.03.0250.0010 DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI dell’entrata del bilancio Comunale;

7. Di incaricare l’ufficio segreteria del Comune a trasmettere copia della presente deliberazione alla G.E.A.P.;

8. Di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati espressi i pareri di rito in testata riportati;

Allegato A

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

  • Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507
  • Legge 27 dicembre 1997, n. 449 art. 11 c. 10
  • Legge 23 dicembre 1999, n. 488 art. 30 c. 17
  • Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera del Commissario Prefettizio 1540 del 19/08/1994 modificata con delibera C.C. n. 30 del 25/02/1998 e n. 44 del 23/02/2000

NUOVO QUADRO TARIFFARIO 2001

PARTE I

TARIFFA DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’

1. PUBBLICITA’ ORDINARIA (artt, 12 e 7, c. 2 6 e 7)

1.1 Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi
     o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe, per ogni metro quadrato
     di superficie (tariffa base):
  • Classe del Comune IIIª

SUPERFICI 

fino a 1 mq

da 1,5 a 5,5 mq

da 5,51 a 8,5mq

Oltre 8,5 mq

IMPOSTA PER ANNO SOLARE 

L. 28.800

L. 36.000

L. 54.000

L. 72.000

IMPOSTA PER DURATA NON SUPERIORE AI TRE MESI OGNI MESE O FRAZIONE DI MESE

L. 2.800

L. 3.600

L. 5.400

L. 7.200

 

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

1.2 Pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata, effettua con i mezzi indicati al
     punto 1.1., per ogni metro quadrato di superficie — (tariffa base maggiorata del
    100%):
  • Classe del Comune IIIª

SUPERFICI 

fino a 1 mq

da 1,5 a 5,5 mq

da 5,51 a 8,5mq

Oltre 8,5 mq

IMPOSTA PER ANNO SOLARE 

L. 57.600

L. 72.000

L. 108.000

L. 144.000

IMPOSTA PER DURATA NON SUPERIORE AI TRE MESI OGNI MESE O FRAZIONE DI MESE

L. 5.760

L. 7.200

L. 10.800

L. 14.400

2. PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI (artt. 13 e 7 c. 26 e 7)

2.1. Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all’interno ed all’esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l’imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per ogni metro quadrato di superficie:

  • Classe del Comune IIIª

SUPERFICI 

fino a 1 mq

da 1,5 a 5,5 mq

da 5,51 a 8,5mq

Oltre 8,5 mq

IMPOSTA PER ANNO SOLARE 

L. 28.800

L. 36.000

L. 54.000

L. 72.000

IMPOSTA PER DURATA NON SUPERIORE AI TRE MESI OGNI MESE O FRAZIONE DI MESE

L. 2.800

L. 3.600

L. 5.400

L. 7.200

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa base è maggiorata del 100% applicando pertanto le stesse tariffe di cui al precedente punto 1.2

2.1.1. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l’imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d’esercizio; per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l’imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa;

per i veicoli adibiti ad uso privato l’importo è dovuto al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

2.2. Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa od adibiti al trasporto per suo conto: l’imposta è dovuta per anno solare al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg. L. 216.000

b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg. L. 144.000

c) per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie L. 72.000

Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette sono raddoppiate.

Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa base d’imposta è maggiorata del 100%, in conformità all’art. 7, c. 7 del D.Lgs. n. 507/1993.

Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l’imposta per l’indicazione del marchio, della ragione sociale e dell’indirizzo dell’impresa, purché sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo mq.

E’ obbligatorio conservare l’attestazione dell‘avvenuto pagamento dell‘imposta per esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

3. PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (art. 14, c. 1,2,3)

3.1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo di garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l’imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie, in base alla seguente tariffa:

- Classe del Comune III

SUPERFICI

fino a 1 mq

da 1,5 a 5,5 mq

da 5,51 a 8,5mq

Oltre 8,5 mq

IMPOSTA PER ANNO SOLARE 

L. 115.200

L. 144.000

L. 216.000

L. 288.000

IMPOSTA PER DURATA NON SUPERIORE AI TRE MESI OGNI MESE O FRAZIONE DI MESE

L. 11.520

L. 14.400

L. 21.600

L. 28.800

 

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno si applica la tariffa stabilita per anno solare.

3.2. Per la pubblicità prevista dal precedente punto 3.1., effettuata per conto proprio dell’impresa, si applica l’imposta in misura pari alla metà della tariffa sopra stabilità.

4. PUBBLICITA’ CON PROIEZIONI (art. 14, c. 4 e 5)

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, si applica l’imposta ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla in base alla seguente tariffa

- Classe del Comune III

- Imposta per ogni giorno L. 9.000

- Imposta giornaliera per i primi 30 giorni L. 9.000

- Imposta giornaliera dopo 30 giorni L. 4.500

5. PUBBLICITA’ CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI (art. 15, c. 1)

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell’imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a:

- Classe del Comune III

- Imposta L. 36.000

- Imposta per superfici inferiori o uguali a 1 mq L. 28.800

6. PUBBLICITA’ CON AREOMOBILI (art. 15, c. 2)

- Classe del Comune III

- Imposta L. 216.000

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni, fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d’acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, l’imposta nella seguente misura:

7. PUBBLICITA’ CON PALLONI FRENATI E SIMILI (art. 15, c. 3)

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, per ogni giorni o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l’imposta nella misura di:

- Classe del Comune III

- Imposta L. 108.000

8. PUBBLICITA’ VARIA

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l’imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base tariffa di:

- Classe del Comune III

- Imposta L. 9.000

9. PUBBLICITA’ A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORE E SIMILI (art. 15, c. 5)

Per la pubblicità effettuata per mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell’imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, è la seguente:

- Classe del Comune III

- Imposta L. 27.000

10. RIDUZIONI DELL’IMPOSTA (art. 16)

La tariffa dell’imposta è pari al 50% della tariffa in vigore dal 01.01.1998 per la pubblicità di cui all’art. 16 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e di cui all’art. 32 comma 1° del regolamento comunale per la pubblicità e le pubbliche affissioni.

Le riduzioni non sono cumulabili.

11. ESENZIONI DALL’IMPOSTA (art. 17)

Sono esenti dall’imposta le forme pubblicitarie di cui all’art. 17 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Nell’art. 33 del regolamento comunale sono stabilite le modalità applicative del predetto art. 17.