|
OGGETTO:RETTIFICA
ERRORE MATERIALE SU PRECEDENTE DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 37 DEL 07.03.2001 RELATIVAMENTE
ALLE NUOVE TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA'
LA
GIUNTA COMUNALE
Richiamata
la propria deliberazione n. 37 del 07.03.2001 con la quale
venivano approvate le nuove tariffe per l’anno 2001
relativamente all’imposta comunale sulla pubblicità
ed ai diritti sulle pubbliche affissioni;
Preso
atto che nelle tabelle di cui ai punti 1.1 e 1.2 del citato
quadro tariffario è stato effettuato un mero errore di calcolo
degli importi relativi rispettivamente per l’imposta
per durata non superiore a tre mesi, ogni mese o frazione
di mese relativamente alle superfici fino ad 1 mq ed alla
pubblicità effettuata in forma luminosa o illuminata per
le superfici da 5,51 mq a 8,5 mq e per le superfici oltre
8,5 mq.;
Rilevato
infatti che applicando correttamente la tariffa per la pubblicità
di durata non superiore a tre mesi relativamente alle superfici
fino ad 1 mq e le maggiorazioni previste dall’art.
26 commi 4 e 5 del regolamento comunale per la disciplina
della pubblicità e delle pubbliche affissioni le tabelle
corrette risultano essere le seguenti:
Tabella
1.1
|
SUPERFICI
|
fino
a 1 mq
|
da
1,5 a 5,5 mq
|
da
5,51 a 8,5mq
|
Oltre
8,5 mq
|
|
IMPOSTA
PER ANNO SOLARE
|
L.
28.800
|
L.
36.000
|
L.
54.000
|
L.
72.000
|
|
IMPOSTA
PER DURATA NON SUPERIORE AI TRE MESI OGNI MESE O FRAZIONE
DI MESE
|
L.
2.880
|
L.
3.600
|
L.
5.400
|
L.
7.200
|
Tabella
1.2
|
SUPERFICI
|
fino
a 1 mq
|
da
1,5 a 5,5 mq
|
da
5,51 a 8,5mq
|
Oltre
8,5 mq
|
|
IMPOSTA
PER ANNO SOLARE
|
L.
57.600
|
L.
72.000
|
L.
90.000
|
L.
108.000
|
|
IMPOSTA
PER DURATA NON SUPERIORE AI TRE MESI OGNI MESE O FRAZIONE
DI MESE
|
L.
5.760
|
L.
7.200
|
L.
9.000
|
L.
10.800
|
Ritenuto
pertanto procedere, sulla scorta di quanto sopra, a modificare
il quadro tariffario approvato con la propria deliberazione
n. 37 del 07.03.2001;
CON VOTI
unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1.
Di modificare la tabella di cui al punto 1.1. del Nuovo
quadro tariffario per l’imposta di pubblicità e per
le pubbliche affissioni nel modo seguente
|
SUPERFICI
|
fino
a 1 mq
|
da
1,5 a 5,5 mq
|
da
5,51 a 8,5mq
|
Oltre
8,5 mq
|
|
IMPOSTA
PER ANNO SOLARE
|
L.
28.800
|
L.
36.000
|
L.
54.000
|
L.
72.000
|
|
IMPOSTA
PER DURATA NON SUPERIORE AI TRE MESI OGNI MESE O FRAZIONE
DI MESE
|
L.
2.880
|
L.
3.600
|
L.
5.400
|
L.
7.200
|
( in grassetto
il valore modificato)
2.
Di modificare la tabella di cui al punto 1.2. del Nuovo
quadro tariffario per l’imposta di pubblicità e per
le pubbliche affissioni nel modo seguente
|
SUPERFICI
|
fino
a 1 mq
|
da
1,5 a 5,5 mq
|
da
5,51 a 8,5mq
|
Oltre
8,5 mq
|
|
IMPOSTA
PER ANNO SOLARE
|
L.
57.600
|
L.
72.000
|
L.
90.000
|
L.
108.000
|
|
IMPOSTA
PER DURATA NON SUPERIORE AI TRE MESI OGNI MESE O FRAZIONE
DI MESE
|
L.
5.760
|
L.
7.200
|
L.
9.000
|
L.
10.800
|
( in grassetto
il valore modificato)
3.
Di approvare di conseguenza l’allegato nuovo quadro
tariffario 2001 così come modificato dalla presente deliberazione
di cui è parte integrante;
4.
Di incaricare l’ufficio segreteria del Comune a trasmettere
copia della presente deliberazione alla G.E.A.P.;
5.
Di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione
sono stati espressi i pareri di rito in testata riportati;
Allegato
A
IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITA’
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
- Decreto
Legislativo 15 novembre 1993, n. 507
- Legge
27 dicembre 1997, n. 449 art. 11 c. 10
- Legge
23 dicembre 1999, n. 488 art. 30 c. 17
- Regolamento
comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni
e per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità
e del diritto sulle pubbliche affissioni approvato con
delibera del Commissario Prefettizio 1540 del 19/08/1994
modificata con delibera C.C. n. 30 del 25/02/1998 e n.
44 del 23/02/2000
NUOVO
QUADRO TARIFFARIO 2001
PARTE
I
TARIFFA
DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’
1.
PUBBLICITA’ ORDINARIA (artt, 12 e 7, c. 2 6 e 7)
1.1 Pubblicità
ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine,
targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle
successive tariffe, per ogni metro quadrato di superficie
(tariffa base):
|
SUPERFICI
|
fino
a 1 mq
|
da
1,5 a 5,5 mq
|
da
5,51 a 8,5mq
|
Oltre
8,5 mq
|
|
IMPOSTA
PER ANNO SOLARE
|
L.
28.800
|
L.
36.000
|
L.
54.000
|
L.
72.000
|
|
IMPOSTA
PER DURATA NON SUPERIORE AI TRE MESI OGNI MESE O FRAZIONE
DI MESE
|
L.
2.880
|
L.
3.600
|
L.
5.400
|
L.
7.200
|
Per
durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica
la tariffa stabilita per anno solare.
1.2 Pubblicità
ordinaria in forma luminosa od illuminata, effettua con i
mezzi indicati al punto 1.1., per ogni metro quadrato di superficie
— (tariffa base maggiorata del 100%):
|
SUPERFICI
|
fino
a 1 mq
|
da
1,5 a 5,5 mq
|
da
5,51 a 8,5mq
|
Oltre
8,5 mq
|
|
IMPOSTA
PER ANNO SOLARE
|
L.
57.600
|
L.
72.000
|
L.
90.000
|
L.
108.000
|
|
IMPOSTA
PER DURATA NON SUPERIORE AI TRE MESI OGNI MESE O FRAZIONE
DI MESE
|
L.
5.760
|
L.
7.200
|
L.
9.000
|
L.
10.800
|
2.
PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI (artt. 13 e 7
c. 26 e 7)
2.1.
Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui
all’interno ed all’esterno di veicoli in genere,
di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili,
in uso pubblico o privato, è dovuta l’imposta sulla
pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi
pubblicitari installati, per ogni metro quadrato di superficie:
|
SUPERFICI
|
fino
a 1 mq
|
da
1,5 a 5,5 mq
|
da
5,51 a 8,5mq
|
Oltre
8,5 mq
|
|
IMPOSTA
PER ANNO SOLARE
|
L.
28.800
|
L.
36.000
|
L.
54.000
|
L.
72.000
|
|
IMPOSTA
PER DURATA NON SUPERIORE AI TRE MESI OGNI MESE O FRAZIONE
DI MESE
|
L.
2.800
|
L.
3.600
|
L.
5.400
|
L.
7.200
|
Per
durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica
la tariffa stabilita per anno solare.
Qualora
la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa
od illuminata, la tariffa base è maggiorata del 100% applicando
pertanto le stesse tariffe di cui al precedente punto 1.2
2.1.1.
Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l’imposta
è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d’esercizio;
per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana
l’imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno
dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa;
per
i veicoli adibiti ad uso privato l’importo è dovuto
al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza
anagrafica o la sede.
2.2.
Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di
proprietà dell’impresa od adibiti al trasporto per
suo conto: l’imposta è dovuta per anno solare al
comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari
che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella
di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti
veicoli, secondo la seguente tariffa:
a)
per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg. L. 216.000
b)
per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg. L. 144.000
c)
per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti
categorie L. 72.000
Per
i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata
pubblicità, le tariffe suddette sono raddoppiate.
Qualora
la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa
od illuminata la relativa tariffa base d’imposta è
maggiorata del 100%, in conformità all’art. 7, c.
7 del D.Lgs. n. 507/1993.
Per
i veicoli sopra indicati non è dovuta l’imposta per
l’indicazione del marchio, della ragione sociale e
dell’indirizzo dell’impresa, purché sia apposta
per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di
superficie superiore a mezzo mq.
E’
obbligatorio conservare l’attestazione dell‘avvenuto
pagamento dell‘imposta per esibirla a richiesta degli
agenti autorizzati.
3.
PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (art.
14, c. 1,2,3)
3.1.
Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne,
pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall’impiego
di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo
elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in
modo di garantire la variabilità del messaggio o la sua
visione in forma intermittente, lampeggiante o similare,
si applica l’imposta indipendentemente dal numero
dei messaggi, per metro quadrato di superficie, in base
alla seguente tariffa:
-
Classe del Comune III
|
SUPERFICI
|
fino
a 1 mq
|
da
1,5 a 5,5 mq
|
da
5,51 a 8,5mq
|
Oltre
8,5 mq
|
|
IMPOSTA
PER ANNO SOLARE
|
L.
115.200
|
L.
144.000
|
L.
216.000
|
L.
288.000
|
|
IMPOSTA
PER DURATA NON SUPERIORE AI TRE MESI OGNI MESE O FRAZIONE
DI MESE
|
L.
11.520
|
L.
14.400
|
L.
21.600
|
L.
28.800
|
Per
durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno si applica
la tariffa stabilita per anno solare.
3.2.
Per la pubblicità prevista dal precedente punto 3.1.,
effettuata per conto proprio dell’impresa, si applica
l’imposta in misura pari alla metà della tariffa
sopra stabilità.
4.
PUBBLICITA’ CON PROIEZIONI (art. 14, c. 4 e 5)
Per
la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al
pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche
effettuate su schermi e pareti riflettenti, si applica l’imposta
ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e
dalla superficie adibita alla in base alla seguente tariffa
-
Classe del Comune III
-
Imposta per ogni giorno L. 9.000
-
Imposta giornaliera per i primi 30 giorni L. 9.000
-
Imposta giornaliera dopo 30 giorni L. 4.500
5.
PUBBLICITA’ CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI (art.
15, c. 1)
Per
la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari,
che attraversano strade o piazze la tariffa dell’imposta,
per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione
di 15 giorni o frazione, è pari a:
-
Classe del Comune III
-
Imposta L. 36.000
-
Imposta per superfici inferiori o uguali a 1 mq L. 28.800
6.
PUBBLICITA’ CON AREOMOBILI (art. 15, c. 2)
-
Classe del Comune III
-
Imposta L. 216.000
Per
la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte,
striscioni, disegni, fumogeni, lancio di oggetti o manifestini,
ivi compresa quella eseguita su specchi d’acqua o
fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni
giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati,
è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità
stessa viene eseguita, l’imposta nella seguente misura:
7.
PUBBLICITA’ CON PALLONI FRENATI E SIMILI (art. 15,
c. 3)
Per
la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, per
ogni giorni o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati,
è dovuta l’imposta nella misura di:
-
Classe del Comune III
-
Imposta L. 108.000
8.
PUBBLICITA’ VARIA
Per
la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con
veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario,
oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri
mezzi pubblicitari, è dovuta l’imposta per ciascuna
persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e
per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura
dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito,
in base tariffa di:
-
Classe del Comune III
-
Imposta L. 9.000
9.
PUBBLICITA’ A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORE
E SIMILI (art. 15, c. 5)
Per
la pubblicità effettuata per mezzo di apparecchi amplificatori
e simili, la tariffa dell’imposta dovuta per ciascun
punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, è la
seguente:
-
Classe del Comune III
-
Imposta L. 27.000
10.
RIDUZIONI DELL’IMPOSTA (art. 16)
La
tariffa dell’imposta è pari al 50% della tariffa in
vigore dal 01.01.1998 per la pubblicità di cui all’art.
16 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e di cui all’art.
32 comma 1° del regolamento comunale per la pubblicità e
le pubbliche affissioni.
Le
riduzioni non sono cumulabili.
11.
ESENZIONI DALL’IMPOSTA (art. 17)
Sono
esenti dall’imposta le forme pubblicitarie di cui
all’art. 17 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
Nell’art.
33 del regolamento comunale sono stabilite le modalità applicative
del predetto art. 17.
12.
MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA (art.7)
Per
l’applicazione dell’imposta si osservano le
disposizioni stabilite dall’alt 7 del D.Lgs. 15 novembre
1993, n. 507. Nell’art. 21 del regolamento comunale
sono determinate le modalità per l’attuazione di quanto
previsto dal predetto art.7.
13.
DICHIARAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPOSTA (artt. 8
e 9)
Per
la dichiarazione ed il pagamento dell’imposta si applicano
le disposizioni stabilite dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 15
novembre 1993, n. 507.
Negli
art. 22 e 24 del regolamento comunale sono stabilite le
modalità di attuazione delle norme di cui ai artt. 8 e 9.
14.
SANZIONI (artt. 23 e 24)
Si
applicano le sanzioni tributarie, gli interessi e le sanzioni
amministrative stabilite dagli artt. 23 e 24 del D.Lgs.
15 novembre 1993, n. 507 e secondo quanto previsto dagli
artt. 40 e seguenti del regolamento comunale
PARTE
II
DIRITTO
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
1.
MISURA DEL DIRITTO (art. 19)
Per
l’effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto,
in solido da chi richiede il servizio e da colui nell’interesse
del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a
favore del Comune, comprensivo dell’imposta sulla
pubblicità, nelle misure seguenti:
1.1 per ciascun
foglio e per i periodi di seguito indicati:
|
TIPO
DI FOGLIO
|
Formato
70 x 100
|
Formato
100 x 140
|
|
DIRITTO
PER I PRIMI 10 GIORNI
|
L.
2.880
|
L.
3.600
|
|
PER
OGNI PERIODO SUCCESSIVO DI 5 GIORNI O FRAZIONI
|
L.
864
|
L.
1.080
|
1.2.
per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto
è maggiorato del 50%;
1.3.
per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto
è maggiorato del 50%;
1.4.
per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto
è maggiorato del 100%;
1.5.
qualora il committente richieda espressamente che l’affissione
venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è
dovuta una maggiorazione del 100% del diritto;
1.6 l’importo
di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa
percentuale alle tariffe base. La somma della tariffa base
e della/e maggiorazione/i corrisponde al diritto totale dovuto.
2. AFFISSIONI D’URGENZA (art. 22, c. 9)
Per
le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato
il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi,
se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero
per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi,
è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo
di L. 50.000 per ogni commissione.
3.
RIDUZIONE DEL DIRITTO (art.20)
La
tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta
al 50% della tariffa in vigore dal 01.01.1998 per i manifesti
ed annunci previsti dall’art. 20 del D.Lgs. 15 novembre
1993, n. 507 e di cui all’art. 38 comma 1° del regolamento
comunale per la pubblicità e per le pubbliche affissioni.
Le
riduzioni non sono cumulabili
|