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Regolamento di Autotutela


ALLEGATO B)


REGOLAMENTO DI AUTOTUTELA

ARTICOLO 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

1. Il presente regolamento determina le modalità di applicazione per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia all'imposizione ed alla riscossione delle entrate in caso di autoaccertamento, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità degli atti illegittimi o infondati di carattere tributario.

ARTICOLO 2
ANNULLAMENTO E REVOCA D'UFFICIO IN CASO
DI AUTOACCERTAMENTO.


1. Il potere di annullamento d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento, intendendosi tale la diretta conoscenza di fatti, dati ed elementi ulteriori disponibili per l'Ente, qualora si voglia estinguerne totalmente l'effetto.
2. Il potere di revoca d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento qualora si voglia estinguerne parzialmente l'effetto.

ARTICOLO 3
RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE ED ALLA RISCOSSIONE


1. Il potere di rinuncia all'imposizione tributaria viene esercitato in considerazione di criteri di economicità relativi ed assoluti, definiti anche dal rapporto dei costi amministrativi connessi all'importo ritraibile dal tributo ovvero alla difesa della pretesa tributaria.

2. Il criterio di economicità relativo si definisce nel caso in cui la differenza fra il valore di stima ed il valore dichiarato non sia superiore al 5%.

Il criterio di economicità assoluto viene definito :
a) in EURO 10,00 per la tassa rifiuti solidi urbani interni
b) in EURO 10,00 per l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni
c) in EURO 10,00 per l'imposta sulla pubblicità
d) in EURO 5,00 per i diritti sulle pubbliche affissioni
e) in EURO 10,00 per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche
f) in EURO 52,00 per l'imposta comunale sugli immobili afferente le aree fabbricabili
g) in EURO 10,00 per l'imposta comunale sugli immobili afferente tutte le fattispecie impositive diverse dalle aree fabbricabili
h) in EURO 10,00 per le sanzioni irrogate separatamente dall' avviso di liquidazione o di accertamento
i) in EURO 104,00 in caso di attività contenziosa per la probabilità della soccombenza, derivata dall'analisi di sentenze passate in giudicato o di sentenze non ancora definitive, e della conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio.

3. Qualora il regolamento di disciplina delle diverse entrate non tributarie non stabilisca diversamente il potere di rinuncia alla riscossione delle entrate non tributarie viene esercitato in considerazione del criterio assoluto nella misura massima di EURO 10,00 annue, definito anche dal rapporto dei costi amministrativi connessi all'importo ritraibile dalle somme dovute ovvero alla difesa della richiesta in sede contenziosa. Nel caso il funzionario responsabile del procedimento provvede, con apposita determina dandone tempestiva comunicazione alla Giunta Comunale, a definire la misura del cennato criterio assoluto per ogni fattispecie di entrata . In mancanza, si assume la misura stabilita dal primo periodo del presente comma.

ARTICOLO 4
IPOTESI DI ANNULLAMENTO D'UFFICIO O DI RINUNCIA
ALL'IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO.

1. L'amministrazione comunale può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o gravame tributario, quali tra l'altro:
a) errore di persona
b) evidente errore logico o di calcolo
c) errore sul presupposto della tassa o dell'imposta
d) doppia imposizione o tassazione o richiesta di somme per qualsiasi titolo
e) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza
f) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolativi precedentemente negati
g) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione comunale.

2. Non si procede all'annullamento d'ufficio, o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 5
CRITERI DI PRIORITÀ

1. Nella applicazione delle facoltà di cui al precedente articolo è data priorità alla fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un elevato livello di contenzioso.

ARTICOLO 6
ORGANI COMPETENTI PER L'ESERCIZIO DI ANNULLAMENTO E DI REVOCA D'UFFICIO O DI RINUNCIA AL TRIBUTO IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO.

1. Il potere di annullamento, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, spetta al dirigente che ha emanato l'atto ovvero, in via sostitutiva, in caso di grave inerzia, al Segretario o al Direttore Generale.

ARTICOLO 7
ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI

1. Dell'eventuale annullamento, o rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché, in caso di annullamento disposto in via sostitutiva, all'Ufficio che ha emanato l'atto.

ARTICOLO 8
RICHIESTE DI ANNULLAMENTO O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE

1. Le richieste di annullamento o di rinuncia avanzate dai contribuenti sono indirizzate al dirigente responsabile del servizio che ha emanato l'atto di pretesa.

ARTICOLO 9
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore a seguito del favorevole esame del Comitato regionale di controllo e la successiva pubblicazione per 15 giorni all'Albo pretorio del Comune.