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ALLEGATO
B)
REGOLAMENTO DI AUTOTUTELA
ARTICOLO 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO.
1. Il presente regolamento determina le
modalità di applicazione per l'esercizio del potere
di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia all'imposizione
ed alla riscossione delle entrate in caso di autoaccertamento,
anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità
degli atti illegittimi o infondati di carattere tributario.
ARTICOLO 2
ANNULLAMENTO E REVOCA D'UFFICIO IN CASO
DI AUTOACCERTAMENTO.
1. Il potere di annullamento d'ufficio dell'atto recante
la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento,
intendendosi tale la diretta conoscenza di fatti, dati ed
elementi ulteriori disponibili per l'Ente, qualora si voglia
estinguerne totalmente l'effetto.
2. Il potere di revoca d'ufficio dell'atto recante la pretesa
tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento
qualora si voglia estinguerne parzialmente l'effetto.
ARTICOLO 3
RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE ED ALLA RISCOSSIONE
1. Il potere di rinuncia all'imposizione tributaria viene
esercitato in considerazione di criteri di economicità
relativi ed assoluti, definiti anche dal rapporto dei costi
amministrativi connessi all'importo ritraibile dal tributo
ovvero alla difesa della pretesa tributaria.
2. Il criterio di economicità relativo si definisce
nel caso in cui la differenza fra il valore di stima ed
il valore dichiarato non sia superiore al 5%.
Il criterio di economicità assoluto viene definito
:
a) in EURO 10,00 per la tassa rifiuti solidi urbani interni
b) in EURO 10,00 per l'imposta comunale per l'esercizio
di imprese, arti e professioni
c) in EURO 10,00 per l'imposta sulla pubblicità
d) in EURO 5,00 per i diritti sulle pubbliche affissioni
e) in EURO 10,00 per la tassa occupazione spazi ed aree
pubbliche
f) in EURO 52,00 per l'imposta comunale sugli immobili afferente
le aree fabbricabili
g) in EURO 10,00 per l'imposta comunale sugli immobili afferente
tutte le fattispecie impositive diverse dalle aree fabbricabili
h) in EURO 10,00 per le sanzioni irrogate separatamente
dall' avviso di liquidazione o di accertamento
i) in EURO 104,00 in caso di attività contenziosa
per la probabilità della soccombenza, derivata dall'analisi
di sentenze passate in giudicato o di sentenze non ancora
definitive, e della conseguente condanna al rimborso delle
spese di giudizio.
3. Qualora il regolamento di disciplina delle diverse entrate
non tributarie non stabilisca diversamente il potere di
rinuncia alla riscossione delle entrate non tributarie viene
esercitato in considerazione del criterio assoluto nella
misura massima di EURO 10,00 annue, definito anche dal rapporto
dei costi amministrativi connessi all'importo ritraibile
dalle somme dovute ovvero alla difesa della richiesta in
sede contenziosa. Nel caso il funzionario responsabile del
procedimento provvede, con apposita determina dandone tempestiva
comunicazione alla Giunta Comunale, a definire la misura
del cennato criterio assoluto per ogni fattispecie di entrata
. In mancanza, si assume la misura stabilita dal primo periodo
del presente comma.
ARTICOLO 4
IPOTESI DI ANNULLAMENTO D'UFFICIO O DI RINUNCIA
ALL'IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO.
1. L'amministrazione comunale può
procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla
rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza
necessità di istanza di parte, anche in pendenza
di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi
in cui sussista illegittimità dell'atto o gravame
tributario, quali tra l'altro:
a) errore di persona
b) evidente errore logico o di calcolo
c) errore sul presupposto della tassa o dell'imposta
d) doppia imposizione o tassazione o richiesta di somme
per qualsiasi titolo
e) mancanza di documentazione successivamente sanata, non
oltre i termini di decadenza
f) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni
e regimi agevolativi precedentemente negati
g) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile
dall'Amministrazione comunale.
2. Non si procede all'annullamento d'ufficio,
o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento,
per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in
giudicato favorevole all'Amministrazione Comunale.
ARTICOLO 5
CRITERI DI PRIORITÀ
1. Nella applicazione delle facoltà
di cui al precedente articolo è data priorità
alla fattispecie di rilevante interesse generale e, fra
queste ultime, quelle per le quali sia in atto o vi sia
il rischio di un elevato livello di contenzioso.
ARTICOLO 6
ORGANI COMPETENTI PER L'ESERCIZIO DI ANNULLAMENTO E DI REVOCA
D'UFFICIO O DI RINUNCIA AL TRIBUTO IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO.
1. Il potere di annullamento, di revoca
o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento,
spetta al dirigente che ha emanato l'atto ovvero, in via
sostitutiva, in caso di grave inerzia, al Segretario o al
Direttore Generale.
ARTICOLO 7
ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI
1. Dell'eventuale annullamento, o rinuncia
all'imposizione in caso di autoaccertamento, è data
comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale
davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo
contenzioso nonché, in caso di annullamento disposto
in via sostitutiva, all'Ufficio che ha emanato l'atto.
ARTICOLO 8
RICHIESTE DI ANNULLAMENTO O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE
1. Le richieste di annullamento o di rinuncia
avanzate dai contribuenti sono indirizzate al dirigente
responsabile del servizio che ha emanato l'atto di pretesa.
ARTICOLO 9
ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento entrerà
in vigore a seguito del favorevole esame del Comitato regionale
di controllo e la successiva pubblicazione per 15 giorni
all'Albo pretorio del Comune.
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