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CITTÀ
DI SAN DONÀ DI PIAVE
(Decorata con Croce al Merito di Guerra e con medaglia d’Argento
al Valor Militare)
PROVINCIA DI VENEZIA
Ufficio
Tributi
TARIFFA
DI IGIENE AMBIENTALE (EX TARSU)
Con
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 24.02.2000,
è stato approvato il Regolamento Comunale per l’applicazione
della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) e la conseguente
abrogazione, a partire dal 1 gennaio 2000, della Tassa Asporto
Rifiuti Solidi Urbani (T.A.R.S.U.).
Obbiettivo
dell’amministrazione comunale è di dare attuazione
al principio statuito dal D.Lgs. Ronchi, chi più rifiuti
produce, più paga. La tariffa, perciò, è composta da una
parte fissa che i contribuenti corrispondono per la copertura
dei costi fissi (dovuti ad es. per la pulizia delle strade
e delle piazze, ecc.) e da una parte variabile che i contribuenti
corrispondono per la copertura dei costi variabili (dovuti
in relazione alla quantità di rifiuto conferiti)
La
tariffa è articolata in utenza domestica e non domestica
e per la parte variabile della tariffa, in relazione alla
distanza del locale o delle aree dal più vicino cassonetto
(100% della tariffa per le distanze inferiori o pari a 400
mt., 30% della tariffa per le distanze superiori ai 400
mt.). La tariffa è stata calcolata in base agli indici stabiliti
dal Ministero dell’Ambiente, alla quantità complessiva
di rifiuti prodotta nel Comune ed ai costi sostenuti per
l’espletamento del servizio di gestione dei rifiuti.
La
tariffa è dovuta per l’occupazione o la conduzione
dei locali, delle aree scoperte ad uso privato non costituenti
accessorio o pertinenza dei locali medesimi e delle aree
scoperte pubbliche o soggette ad uso pubblico, a qualsiasi
uso adibiti, che possono produrre rifiuti urbani o ad essi
assimilati. Coloro che occupano o conducono tali locali
od aree sono tenuti a denunciare l’inizio variazione
o la cessazione di occupazione dei locali entro 60
giorni dal verificarsi degli eventi. Debbono essere
altresì comunicati entro 60 giorni dal loro
verificarsi tutti gli elementi che possono incidere sulla
determinazione della tariffa, quali: nascita di un bimbo,
morte di un componente della famiglia, ecc.
Ai
fini della determinazione del nucleo familiare si fa riferimento
alle risultanze anagrafiche (qualsiasi discrepanza esistente
tra risultanze anagrafiche e situazione di fatto potrà essere
segnalata all’ufficio anagrafe). Qualora negli stessi
locali siano presenti persone non residenti oppure i locali
sono occupati solo da non residenti è fatto obbligo di denunciare
tale fatto all’ufficio tributi, entro il 30
giugno 2000. Qualora i non residenti non comunichino
la composizione del nucleo familiare si considera in modo
forfetario il nucleo familiare medio del Comune.
Si
esplicano di seguito le tariffe applicate per il 2000.
Tariffe
per utenze domestiche:
- Tariffa
fissa + tariffa variabile = £. * mq. + importo fisso
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N°
componenti nucleo familiare
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Tariffa
fissa espressa in £. al mq.
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Tariffa
variabile (importo fisso)
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1
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605
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48.992
|
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2
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711
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88.186
|
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3
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795
|
112.682
|
|
4
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863
|
146.976
|
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5
|
931
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176.372
|
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>5
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984
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200.868
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Tariffe
per le utenze non domestiche:
- Tariffa
fissa + tariffa variabile = £. * mq + £. *mq.:
|
Utenza
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Tariffa
fissa espressa in £. al mq
|
Tariffa
variabile espressa in £. al mq
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Locali
ed aree adibite a musei, archivi, biblioteche e ad
attività di istituzioni culturali, politiche e religiose,
gallerie e mostre d’arte.
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315
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576
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Sale
teatrali e cinematografiche, sale da ballo e discoteche,
impianti sportivi (piste da pattinaggio, piscine e
campi da tennis, bocciodromi, bowling, palestre ginnico-sportive)
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339
|
755
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Scuole
pubbliche e private di ogni ordine e grado, asili
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315
|
576
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Autonomi
depositi e magazzini di stoccaggio al coperto, depositi
allo scoperto, depositi di macchine e materiali militari,
pese pubbliche, impianti di lavaggio, distributori
e chioschi di carburante e servizi vari afferenti
autoveicoli, motoveicoli, cicli e similari, autoparcheggi
e parcheggi in genere, aree comuni di centri commerciali
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599
|
654
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Esercizi
commerciali e negozi in genere all’ingrosso,
mostre in genere (esposizioni di arredamenti autoveicoli,
ecc. , magazzini a grande distribuzione all’ingrosso,
(bibite, vino, liquori, acque minerali, gelati, ecc.),
noleggio cicli e motocicli
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402
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442
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Collegi,
ostelli, caserme, ospedali, case di cura, istituti
di ricovero ed assistenza, orfanotrofi e simili
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985
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1105
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Alberghi
(escluse le superfici di ristorazione che saranno
tassate a parte con specifica tariffa), pensioni,
locande e case albergo
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851
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930
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Tutti
i locali e le aree principali, secondarie ed accessorie
adibite ad uffici professionali, commerciali ed artistici,
agenzie di viaggi, autoscuole, studi legali, tecnici
e di ragioneria, sedi di associazioni politiche, sportive,
culturali ecc. che prestano servizi ai soci ed a terzi,
ambulatori medici, istituti assicurativi, agenzie
d’affari e turistiche, stazioni biglietterie
e simili.
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1197
|
919
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Attività
artigianali in genere, elettrauto, officine, carrozzerie,
puliture a secco
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725
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937
|
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Stabilimenti
industriali
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725
|
788
|
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Attività
artigianali, di servizio: saloni per uomo e donna,
istituti di bellezza, saune, massaggi, cure estetiche
e simili.
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1166
|
1269
|
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Mercerie,
pelliccerie, oreficerie, gioiellerie
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1111
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713
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Commercio
al dettaglio di beni non deperibili: edicole, tabaccherie,
abbigliamento, fotottica, profumerie, articoli sportivi,
tessuti ed arredi, calzature, giocattoli, librerie
e cartolibrerie, farmacie e negozi in genere
|
1111
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1209
|
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Pubblici
esercizi a media produzione di rifiuti: bar, caffè,
pasticcerie, gelaterie, fruttivendoli
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3119
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5398
|
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Pubblici
esercizi ad alta produzione di rifiuti: ristoranti,
rosticcerie, trattorie, paninoteche, friggitorie,
tavole calde, mense, osterie, agriturismo e simili,
birrerie
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4388
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8269
|
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Esercizi
di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili:
fiorerie, panifici, macellerie, pescherie e negozi
di generi alimentari
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2174
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2374
|
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Supermercati
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2174
|
2374
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Sono
state previste alcune riduzioni ed esenzioni che vengono
di seguito esplicitate.
- Sulla
parte variabile per le utenze domestiche
sono applicate le seguenti riduzioni:
- Per i
nuclei familiari composti da 4 o più persone è prevista
una detrazione di £. 8.000 per persona, per l’anno
2000 e £. 5.000 per l’anno 2001;
- Per i
nuclei familiari che hanno il composter o il dissipatore
è applicata una riduzione pari rispettivamente del 10%
o 5%;
- Per le
abitazioni tenute a disposizione si applica una riduzione
pari al 50%;
- Per le
abitazione detenute da soggetti iscritti all’AIRE,
si applica una riduzione pari all’84%;
- Per le
abitazione detenute da soggetti residenti, ma che per
motivi di lavoro o altro dimorano in altra località (tale
realtà deve essere attestata con autodichiarazione) si
applica una riduzione pari al 50%;
- Sulla
parte variabile della tariffa delle utenze
non domestiche sono applicate le seguenti riduzioni o
aumenti:
- Per le
utenze per le quali vi è l’obbligo di iscrizione
al CONAI aumento del 40%, fino a quando il Comune non
ha sottoscritto la convenzione con il CONAI;
- Per le
aree scoperte coefficiente di riduzione pari al 50%;
- Per i
locali ed aree scoperte diverse dalle abitazioni adibite
ad uso stagionale, riduzione pari al 30%;
- Per i
locali adibiti ad archivio, senza presenza umana, riduzione
pari al 25%;
Sono,
comunque, esenti le abitazioni occupate da pensionati il
cui reddito annuo complessivo della famiglia derivi unicamente
dalla pensione, oppure da famiglie di cui almeno un componente
sia assistito dal Comune in modo permanente con il servizio
di erogazione del minimo vitale, purchè il reddito complessivo
della famiglia non superi l’importo del trattamento
minimo lordo (al netto di assegni accessori) del Fondo Pensioni
Lavoratori Dipendenti così come determinato annualmente
dall’I.N.P.S.. Ai fini dell’esonero non sono
considerati redditi: le pensioni di guerra e relative indennità
accessorie e la proprietà dell’unica abitazione occupata
dalla famiglia avente diritto all’esonero.
L’esonero
non spetta qualora la stessa abitazione risulti occupata
da più famiglie, anche se con separati stati di famiglia
ai fini anagrafici, in quanto tutti gli occupanti sono tenuti
in solido al pagamento della tariffa.
Per
l’anno 2000 le richieste di riduzione ed esenzione
debbono essere presentate entro il 31 maggio 2000.
L’ufficio
tributi è a disposizione per ulteriori informazioni
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