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Delibera Consiglio Comunale n°44/2001

 

Delibera di Consiglio Comunale n°44 del 28/03/2001,prot. n. 10505 esecutiva dal 03/05/2001

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 52 del D. Lgs. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.46,del 24/02/2000, avente ad oggetto: Regolamento Comunale per l’applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale;

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed, in particolare, l’articolo 49, recante le norme regolanti la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, che disciplina l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

VISTO il combinato disposto degli articoli da 106 a 110 del Testo Unico 3 marzo 1934, n. 383, e della legge 24 novembre 1981, n. 689, che attiene alla disciplina delle sanzioni;

VISTO il dettato dei capi primo e secondo del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e della legge 9 dicembre 1971, n. 1034, regolanti la materia del contenzioso avverso agli atti amministrativi dell’Ente Locale;

VISTO l'art. 30, comma 14 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel quale si dispone che il termine previsto per la approvazione dei regolamenti è quello di approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 151 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel quale si stabilisce che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, disponendo altresì, che detto termine possa essere differito con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO il Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio 2001, con il quale si differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2001;

VISTO l’art. 42, secondo comma lettere a) e f) della Legge 18 agosto 2000 n. 267 nel quale vengono stabilite le competenze del consiglio comunale in materia di regolamenti e tributi;

RAVVISATA la necessità di modificare il regolamento per dare maggiore equità all'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale;

L'Assessore Bastianetto Renato propone di rinumerare l'art. 3 partendo dal comma 4, sostituendo la numerazione dai commi 5 a 13 con le lettere da a ) a ì) e sostituendo i commi 14,15 e 16 con i commi 5,6 e 7:

Il Consiglio Comunale vista la proposta di modifica;

Escono i consiglieri Fogagnoli,Pasqualini,Cecchinato,Casonato, Dianese,Tuis e Buscato

Il Consiglio Comunale pertanto

Con voti: favorevoli 15 , contrari 0 e astenuti 3 ( Marcon,Mazzon e Moretto ) espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. di approvare la modifica proposta, dando atto che la nuova numerazione dell'art. 3 partendo dal comma 4, è la seguente:

4.Si considerano aree scoperte, ai fini dell'autonoma applicazione della tariffa, le aree (cortilive, di rispetto, adiacenti e simili) che, anziché essere destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o trovarsi con questo oggettivamente in rapporto funzionale, sono destinate in modo non occasionale, al servizio di una attività qualsiasi, anche se diversa da quella esercitata nell'edificio annesso. Le aree soggette a tariffa sono considerate, a titolo esemplificativo:

a) le aree, pubbliche o private, adibite a campeggio;

b) le aree adibite a distributori di carburanti di qualsiasi tipo e natura;

c) le aree, pubbliche o private, adibite a sala da ballo all'aperto, intendendosi per tali tutte le superfici comunque utilizzate per l'esercizio di tali attività (pista da ballo, area bar, servizi, area parcheggio, etc.);

d) le aree adibite a banchi di vendita all'aperto, cioè tutti gli spazi all'aperto destinati dalla pubblica amministrazione a mercato permanente a prescindere dalla circostanza che l'attività venga esplicata con continuità oppure a giorni ricorrenti;

e) le aree scoperte, pubbliche o private, adibite a posteggi fissi di biciclette, autovetture e vetture a trazione animale;

f) le aree scoperte, pubbliche o private, adibite al servizio di pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti, etc.);

g) le aree scoperte, pubbliche o private, destinate ad attività artigianali, commerciali, industriali, di servizi e simili;

h) le aree scoperte, pubbliche utilizzate per l'effettuazione di pubblici spettacoli (cinema, teatri e simili);

i) le aree scoperte utilizzate per attività ricreative (campi da gioco, piscine, zone di ritrovo, etc.) da circoli ed associazioni private, fatta eccezione per le aree scoperte destinate esclusivamente alla attività sportiva il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati, di norma, ai soli praticanti, atteso che sulle stesse non si producono rifiuti solidi urbani.

5. La tariffa è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati o di multiproprietà.

6. La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della tariffa.

7. In occasioni di manifestazioni di qualsiasi tipo, per le occupazioni di locali comunali e di aree pubbliche, il servizio di gestione dei rifiuti è attuato con specifico contratto tra chi promuove la manifestazione ed i soggetto gestore del servizio di igiene ambientale. Nel caso la TIA è determinata nel corrispettivo economico pattuito in sede contrattuale.

L'Assessore Bastianetto Renato propone di riformulare la lettera g) del secondo comma dell'art. 4 che recita:

I locali ed aree utilizzati per il ricovero di attrezzi agricoli;

mediante l'aggiunta dopo la parola utlizzati delle parole dai coltivatori diretti

Dopo approfondita discussione sul punto l'Assessore Bastianetto decide di ritirare la proposta di emendamento.

L'Assessore Bastianetto Renato propone di riformulare la lettera r) del secondo comma dell'art. 4 che recita:

r) le altane, i balconi, le terrazze, i bow window ed ogni superficie non chiusa, nonché le aree scoperte destinate ad autorimessa e/o posto macchina, purchè di pertinenza dell’unità immobiliare principale;

mediante la soppressione della parola i bow window

Il Consiglio Comunale vista la proposta di modifica;

Rientrano i consiglieri Pasqualini,Casonato,Fogagnoli,Cecchinato e Tuis

Il Consiglio Comunale pertanto

Con voti: favorevoli 16 , contrari 1 e astenuti 6 ( Cecchinato, Casonato,Marcon,Nava,Moretto e Mazzon ), espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

di approvare la soppressione della parola i bow window , prendendo atto che a seguito di tale modifica la lettera r) del secondo comma dell'art.4 viene riformulata come segue:

r) le altane, i balconi, le terrazze ed ogni superficie non chiusa, nonché le aree scoperte destinate ad autorimessa e/o posto macchina, purchè di pertinenza dell’unità immobiliare principale;

L'Assessore Bastianetto Renato propone di modificare il primo comma dell'art. 6 che recita:

1. Quando il servizio di gestione dei rifiuti, sebbene istituito e attivato, non viene svolto nella zona di residenza o di esercizio dell’attività, o viene effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio per lo smaltimento dei rifiuti, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, la tariffa è soggetta al coefficiente di riduzione dello zero virgola sette.

mediante l'aggiunta della parola variabile dopo la parola tariffa

Il Consiglio Comunale vista la proposta di modifica;

Con voti: favorevoli 17 , contrari 6 e astenuti 0 , espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. di approvare l'aggiunta della parola variabile dopo la parola tariffa , prendendo atto che a seguito di tale modifica il primo comma dell'art.6 viene riformulato come segue:

1. Quando il servizio di gestione dei rifiuti, sebbene istituito e attivato, non viene svolto nella zona di residenza o di esercizio dell’attività, o viene effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio per lo smaltimento dei rifiuti, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, la tariffa variabile è soggetta al coefficiente di riduzione dello zero virgola sette.

L'Assessore Bastianetto Renato propone di modificare il terzo comma dell'art. 6 che recita:

Alle superfici delle aree scoperte si applica un coefficiente di riduzione pari a zero virgola cinque.

mediante l'aggiunta delle parole per le utenze non domestiche dopo le parole aree scoperte,

Il Consiglio Comunale vista la proposta di modifica;

Con voti: favorevoli 17 , contrari 1 e astenuti 5 ( Cecchinato,Marcon,Mazzon,Casonato e Moretto ), espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. di approvare l'aggiunta delle parole per le utenze non domestiche dopo le parole aree scoperte, , prendendo atto che a seguito di tale modifica il terzo comma dell'art.6 viene riformulato come segue:

Alle superfici delle aree scoperte, per le utenze non domestiche si applica un coefficiente di riduzione pari a zero virgola cinque

L'Assessore Bastianetto Renato propone di modificare il quarto comma dell'art. 6 che recita:

Per i locali e le aree scoperte diversi dalle abitazioni, adibiti ad attività stagionali (occupazione o detenzione non continuativa, ma ricorrente e non superiore a 183 giorni, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività, ovvero svolta in violazione delle norme), si applica un coefficiente di riduzione della tariffa pari a zero virgola tre.

mediante l'aggiunta delle parole e/o occasionali dopo le parole attività stagionali

Il Consiglio Comunale vista la proposta di modifica;

Escono i consiglieri Cecchinato e Fedrigo

Il Consiglio Comunale pertanto

Con voti: favorevoli 16 , contrari 0 e astenuti 5 ( Casonato,Moretto,Mazzon,Marcon e Fogagnoli), espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. di approvare l'aggiunta delle parole e/o occasionali dopo le parole attività stagionali , prendendo atto che a seguito di tale modifica il quarto comma dell'art.6 viene riformulato come segue:

Per i locali e le aree scoperte diversi dalle abitazioni, adibiti ad attività stagionali e/o occasionali (occupazione o detenzione non continuativa, ma ricorrente e non superiore a 183 giorni, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività, ovvero svolta in violazione delle norme), si applica un coefficiente di riduzione della tariffa pari a zero virgola tre.

L'Assessore Bastianetto Renato propone di modificare il quinto comma dell'art. 6 che recita:

Per le abitazioni tenute a disposizione si applica un coefficiente di riduzione della tariffa pari a zero virgola cinque.

mediante l'aggiunta della parola variabile dopo la parola tariffa e l'aggiunta delle parolee si considera in modo forfetario il nucleo familiare medio del Comune. dopo la parola cinque

Il Consiglio Comunale vista la proposta di modifica;

Con voti: favorevoli 16 , contrari 1 e astenuti 4 ( Casonato,Marcon,Mazzon e Moretto), espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. di approvare l'aggiunta della parola variabile dopo la parola tariffa e l'aggiunta delle parolee si considera in modo forfetario il nucleo familiare medio del Comune. dopo la parola cinque, prendendo atto che a seguito di tale modifica il quinto comma dell'art.6 viene riformulato come segue:

Per le abitazioni tenute a disposizione si applica un coefficiente di riduzione della tariffa variabile pari a zero virgola cinque e si considera in modo forfetario il nucleo familiare medio del Comune.

L'Assessore Bastianetto Renato propone di modificare il terzo comma dell'art. 7 che recita:

Ai fini dell’esonero di cui al precedente comma, non sono considerati redditi:
· pensioni di guerra e relative indennità accessorie
· proprietà dell’unica abitazione occupata dalla famiglia avente diritto all’esonero.

L’esonero non spetta qualora la stessa abitazione risulti occupata da più famiglie, anche se con separati stati di famiglia ai fini anagrafici, in quanto tutti gli occupanti sono tenuti in solido al pagamento della tariffa.

mediante l'aggiunta nell'ultimo periodo e dopo le parole della tariffa, delle parole nonché ai contribuenti titolari di diritto di proprietà o altro diritto reale su immobili diversi dall’abitazione principale.

Il Consiglio Comunale vista la proposta di modifica;

Con voti: favorevoli 16 , contrari 0 e astenuti 5 ( Moretto,Casonato,Marcon,Fogagnoli e Mazzon), espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. di approvare l'aggiunta nell'ultimo periodo e dopo le parole della tariffa, delle parole nonché ai contribuenti titolari di diritto di proprietà o altro diritto reale su immobili diversi dall’abitazione principale, prendendo atto che a seguito di tale modifica il terzo comma dell'art.7 viene riformulato come segue:

3. Ai fini dell'esonero di cui al precedente comma, non sono considerati redditi:
· pensioni di guerra e relative indennità accessorie
· proprietà dell’unica abitazione occupata dalla famiglia avente diritto all’esonero.

L’esonero non spetta qualora la stessa abitazione risulti occupata da più famiglie, anche se con separati stati di famiglia ai fini anagrafici, in quanto tutti gli occupanti sono tenuti in solido al pagamento della tariffa, nonché ai contribuenti titolari di diritto di proprietà o altro diritto reale su immobili diversi dall’abitazione principale.

Esce il Presidente Nuovo ed assume la presidenza il consigliere Marcon,esce anche Favarato e rientra Buscato

L'Assessore Bastianetto Renato propone la modifica della lettera a) del quarto comma dell'art.7 che così recita:

a) ai contribuenti che si dotano degli appositi contenitori per il compostaggio dei rifiuti organici domestici (composter o concimaia a norma delle disposizioni legislative vigenti) si applica una riduzione del 10 % della parte variabile;

mediante la soppressione dentro la parentesi e dopo la parola composter delle parole o concimaia a norma delle disposizioni legislative vigenti

Il Consiglio Comunale approva la proposta di modifica:

Con voti: favorevoli 18,contrari 1 e astenuti 2 ( Girardi e Camerotto )

A questo punto si apre una approfondita discussione sul punto della riduzione del 10% che si conclude con la richiesta di emendamento al testo proposto dall'Assessore Bastianetto, avanzata dal Consigliere Veronese il quale chiede di elevare l'aliquota di riduzione dal 10% al 20%.

La proposta viene accolta con voti favorevoli 14,contrari 3 e astenuti 3 (Biancotto, Sindaco,Girardi)

Pertanto il nuovo testo dell'art. 7,comma 4°, lettera a) così come risultante dalle due votazioni su riportate è il seguente:

a) ai contribuenti che si dotano degli appositi contenitori per il compostaggio dei rifiuti organici domestici (composter ) si applica una riduzione del 20 % della parte variabile.

Entrano Dianese,Nuovo che riassume la presidenza,Favarato e Fedrigo, escono Pasqualini, Tuis e Camerotto

L'Assessore Bastianetto Renato propone l'abrogazione e sostituzione con nuovo testo del contenuto della lettera b) del quarto comma dell'art. 7 , in quanto vietato dall'art. 13, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.258 e che così recitava:

b) ai contribuenti che si dotano dei dissipatori si applica una riduzione del 5 % della parte variabile;

con il seguente testo:

b) ai contribuenti che si dotano della concimaia per il compostaggio dei rifiuti organici domestici trova applicazione la riduzione del 10 % della parte variabile, qualora sia disciplinata dalle norme tecniche del regolamento comunale per lo smaltimento dei rifiuti.

A questo punto e prima che il Consiglio Comunale si pronunci sulla proposta dell'Assessore Bastianetto, il consigliere Fogagnoli propone di elevare l'aliquota di riduzione dal 10% al 20% in analogia con quanto appena deliberato per la lettera a).

Interviene l'Assessore Scapolan,chiedendo l'intervento del Dirigente del Servizio Tributi,presente in aula,in ordine ai pareri di regolarità tecnica e contabile sull'intero contenuto della lettera in discussione.Il Dirigente dichiara, che in merito alla proposta avanzata dall'Assessore il relativo parere favorevole è già stato ritualmente espresso, mentre in merito alla proposta ulteriore del consigliere Fogagnoli, attesa l'assoluta mancanza di dati certi sui quali basarsi, dichiara di riservarsi l'espressione del parere con l'assicurazione che la riserva verrà sciolta in occasione della seduta consiliare programmata per il giorno successivo.Con l'occasione ribadisce che analoga riserva vale anche in riferimento al già deliberato identico aumento di riduzione inerente la precedente lettera a).Il presidente mette quindi in votazione la proposta del consigliere Fogagnoli che viene respinta con 1 voto favorevole,11 voti contrari e 10 astenuti ( Dianese,Buscato,Moretto,Murer,Mazzon,Marcon,Bragato,Nuovo,Veronese e Biancotto ).Successivamente il Presidente mette in votazione la nuova formulazione della lettara b) comma 4° dell'art.7,proposta dall'Assessore che viene accolta con 15 voti favorevoli,1 voto contrario e 6 astenuti (Dianese,Buscato,Casonato,Moretto,Marcon e Mazzon )

Pertanto il nuovo testo dell'art.7,comma 4°,lettera b) è il seguente:

b) ai contribuenti che si dotano della concimaia per il compostaggio dei rifiuti organici domestici trova applicazione la riduzione del 10 % della parte variabile, qualora sia disciplinata dalle norme tecniche del regolamento comunale per lo smaltimento dei rifiuti.

L'Assessore Bastianetto Renato propone di introdurre un nuovo comma e cioè il 6°, all'art. 7, per particolari situazioni di disagio economico che coinvolgano le utenze non domestiche e che così recita:

6. Per le utenze non domestiche può essere concessa con delibera della Giunta Comunale, un riduzione, per particolari situazioni di disagio economico, le cui modalità e criteri saranno determinati dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento.

Dopo approfondita discussione sul punto l'Assessore decide di ritirare la proposta di emendamento.

L'Assessore Bastianetto Renato propone di riformulare il terzo comma dell'art. 9 che così recita:

3. La copertura tariffaria è accertata in corso d’anno e, comunque entro, il 30 novembre; qualora si determini una mancata copertura dei costi, il Consiglio Comunale provvede a rideterminare la tariffa, con la riserva di procedere al conguaglio per mantenere la copertura integrale dei costi.

mediante la sostituzione delle parole Il Consiglio Comunale con le parole La Giunta Comunale

Il Consiglio Comunale vista la proposta di modifica;

Escono i consiglieri Biancotto,Favarato,Marcon e Casonato

Con voti: favorevoli 14 , contrari 0 e astenuti 4 ( Dianese,Buscato,Mazzon e Fogagnoli), espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. di approvare la sostituzione delle parole Il Consiglio Comunale con le parole La Giunta Comunale ,prendendo atto che a seguito di tale modifica il terzo comma dell'art. 9 viene riformulato come segue:

3. La copertura tariffaria é accertata in corso d’anno e, comunque entro, il 30 novembre; qualora si determini una mancata copertura dei costi, la Giunta Comunale provvede a rideterminare la tariffa, con la riserva di procedere al conguaglio per mantenere la copertura integrale dei costi.

L'Assessore Bastianetto Renato propone di introdurre il comma 2 bis all'art.10 che così recita:

2 bis Nel caso di attivazione del servizio di asporto rifiuti con la raccolta porta a porta, la tariffa sarà applicata in misura pari al 100%.

Il Consiglio Comunale vista la proposta di modifica;

Entrano i consiglieri Marcon,Casonato,Biancotto,Favarato e Camerotto

Con voti: favorevoli 16 , contrari 0 e astenuti 7 ( Fogagnoli,Dianese,Buscato,Moretto,Mazzon,Marcon e Casonato ), espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. di approvare l'introduzione del comma 2 bis all'art. 12 che sarà il seguente:

2 bis. Nel caso di attivazione del servizio di asporto rifiuti con la raccolta porta a porta, la tariffa sarà applicata in misura pari al 100%.

L'Assessore Bastianetto Renato propone di riformulare il sesto comma dell'art.13 che così recita:

Per i soggetti residenti nel Comune, non iscritti all’AIRE, ma dimoranti di fatto per lavoro o altri motivi in altra località, l’indice di produzione giornaliero (coefficiente Kb della tabella 2 dell’allegato 1 al decreto 158/1999) viene moltiplicato per 183, in luogo di 365.

mediante la sostituzione della parola residenti con la parola nuclei familiari

Il Consiglio Comunale vista la proposta di modifica;

Entra il consigliere Tuis

Con voti: favorevoli 17 , contrari 1 e astenuti 6 ( Dianese,Casonato,Buscato,Moretto,Marcon e Mazzon), espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. di approvare la sostituzione della parola residenti con la parola nuclei familiari ,prendendo atto che a seguito di tale modifica il sesto comma dell'art. 13 viene riformulato come segue:

Per i nuclei familiari residenti nel Comune, non iscritti all’AIRE, ma dimoranti di fatto per lavoro o altri motivi in altra località, l’indice di produzione giornaliero (coefficiente Kb della tabella 2 dell’allegato 1 al decreto 158/1999) viene moltiplicato per 183, in luogo di 365.

L'Assessore Bastianetto Renato propone di riformulare il primo comma dell'art.15 che così recita:

1. I soggetti passivi ed i soggetti responsabili della tariffa individuati dal presente regolamento devono sottoscrivere e presentare – entro 60 giorni dall’inizio della occupazione o della detenzione – denuncia unica dei locali e delle aree ubicati nel territorio del comune.

mediante la sostituzione delle parole 60 giorni con le parole 120 giorni

Il Consiglio Comunale vista la proposta di modifica;

Con voti: favorevoli 17 , contrari 0 e astenuti 7, ( Dianese,Casonato,Buscato,Moretto,Marcon , Mazzon e Fogagnoli ) espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. di approvare la sostituzione delle parole 60 giorni con le parole 120 giorni ,prendendo atto che a seguito di tale modifica il primo comma dell'art. 15 viene riformulato come segue:

I soggetti passivi ed i soggetti responsabili della tariffa individuati dal presente regolamento devono sottoscrivere e presentare - entro 120 giorni dall'inizio della occupazione o della detenzione - denuncia unica dei locali e delle aree ubicati nel territorio del comune.

L'Assessore Bastianetto Renato propone di riformulare la lettera b) del primo comma dell'art.16 che così recita:

Le richieste di riduzione non indicate nella denuncia iniziale, vengono presentate o utilizzando i modelli predisposti dall’Ufficio o con lettera purchè contenente i dati necessari al riconoscimento del diritto alla riduzione, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

mediante la sostituzione delle parole entro il 31 dicembre con le parole entro il 30 settembre

Il Consiglio Comunale vista la proposta di modifica;

Con voti: favorevoli 17 , contrari 0 e astenuti 7 ,( Dianese,Casonato,Buscato,Moretto,Marcon , Mazzon e Fogagnoli )espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. di approvare la sostituzione delle paroleentro il 31 dicembre con le parole entro il 30 settembre prendendo atto che a seguito di tale modifica la lettera b) del primo comma dell'art. 16 viene riformulata come segue:

Le richieste di riduzione non indicate nella denuncia iniziale, vengono presentate o utilizzando i modelli predisposti dall’Ufficio o con lettera purché contenente i dati necessari al riconoscimento del diritto alla riduzione, entro il 30 settembre di ciascun anno.

L'Assessore Bastianetto Renato propone di introdurre due nuovi periodi alla lettera c) del primo comma dell'art.16 che così recita:

Le domande incomplete saranno irricevibili fino ad avvenuta integrazione dei dati richiesti.

mediante l'introduzione di due periodi con il seguente testo:

Il Comune invita l’interessato a regolarizzare la domanda, assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni. Se l’interessato non la regolarizza nel termine assegnatogli, la domanda è considerata nulla a tutti gli effetti.

Il Consiglio Comunale vista la proposta di modifica;

Esce il consigliere Fogagnoli

Con voti: favorevoli 17, contrari 0 e astenuti 6 , ( Dianese,Casonato,Buscato,Moretto,Marcon e Mazzon )espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. di approvare l'introduzione di due nuovi periodi nel testo della lettera c) del primo comma dell'art.16,prendendo atto che a seguito di tale modifica la lettera c) del primo comma dell'art. 16 viene riformulata come segue:

Le domande incomplete saranno irricevibili fino ad avvenuta integrazione dei dati richiesti.Il Comune invita l’interessato a regolarizzare la domanda, assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni. Se l’interessato non la regolarizza nel termine assegnatogli, la domanda è considerata nulla a tutti gli effetti.

L'Assessore Bastianetto Renato propone di modificare il terzo comma dell'art.16 che così recita:

Le riduzioni una volta concesse competono anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. E’ fatto obbligo di comunicare entro 60 giorni il venir meno delle condizioni che hanno determinato il riconoscimento della esenzione.

mediante la sostituzione delle parole 60 giorni con le parole 120 giorni

Il Consiglio Comunale vista la proposta di modifica;

Con voti: favorevoli 17 , contrari 0 e astenuti 6 ( Dianese,Casonato,Buscato,Moretto,Marcon e Mazzon ), espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. di approvare la sostituzione delle parole 60 giorni con le parole 120 giorni del terzo comma dell'art.16,prendendo atto che a seguito di tale modifica il terzo comma dell'art. 16 viene riformulato come segue:

Le riduzioni una volta concesse competono anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. E’ fatto obbligo di comunicare entro 120 giorni il venir meno delle condizioni che hanno determinato il riconoscimento della esenzione.

L'Assessore Bastianetto Renato propone di introdurre un nuovo comma all'art.16 che così recita:

5. In caso di contestuale spettanza, a favore del soggetto passivo, di più agevolazioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, la misura massima complessiva di riduzione della tariffa variabile non può superare l'80% della stessa.

Il Consiglio Comunale vista la proposta di modifica;

Con voti: favorevoli 17 , contrari 0 e astenuti 6 ( Dianese,Casonato,Buscato,Moretto,Marcon e Mazzon ), espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. di approvare l'introduzione del quinto comma all'art.16, che così recita :

5. In caso di contestuale spettanza, a favore del soggetto passivo, di più agevolazioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, la misura massima complessiva di riduzione della tariffa variabile non può superare l'80% della stessa.

L'Assessore Bastianetto Renato propone di modificare il primo comma dell'art.17, sopprimendo dopo la parentesi le parole modificazioni della composizione del nucleo familiare, e modificando le parole 60 giorni in 120 giorni dell'art. di cui sopra che così recita:

Le variazioni che dovessero intervenire nell’arco dell’anno in merito agli elementi che determinano la composizione della tariffa di riferimento (modificazioni della composizione del nucleo familiare, modificazioni delle superfici dei locali e aree scoperte, modificazioni delle destinazioni d’uso dei locali ed aree scoperte, etc.), devono essere denunciati da parte del soggetto passivo o dal soggetto responsabile della tariffa entro i 60 giorni successivi alla data dell’intervenuta variazione.

Il Consiglio Comunale vista la proposta di modifica;

Con voti: favorevoli 17 , contrari 0 e astenuti 6 ( Dianese,Casonato,Buscato,Moretto,Marcon e Mazzon ), espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. di approvare la soppressione dopo la parentesi delle parole modificazioni della composizione del nucleo familiare e la modificazione delle parole 60 giorni in 120 giorni del primo comma all'art.17,prendendo atto che a seguito di tale modifica il primo comma dell'art. 17 viene riformulato come segue:

Le variazioni che dovessero intervenire nell’arco dell’anno in merito agli elementi che determinano la composizione della tariffa di riferimento,( modificazioni delle superfici dei locali e aree scoperte, modificazioni delle destinazioni d’uso dei locali ed aree scoperte, etc.), devono essere denunciati da parte del soggetto passivo o dal soggetto responsabile della tariffa entro i 120 giorni successivi alla data dell’intervenuta variazione.

L'Assessore Bastianetto Renato propone di modificare il terzo comma dell'art.17, sostituendo le parole 60 giorni in 120 giorni dell'art. di cui sopra che così recita:

La denuncia di cessazione dell’utenza deve pervenire al Comune entro i 60 giorni successivi alla data di cessazione.

Il Consiglio Comunale vista la proposta di modifica;

Con voti: favorevoli 17 , contrari 0 e astenuti 6 ( Dianese,Casonato,Buscato,Moretto,Marcon e Mazzon ), espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. di approvare la sostituzione delle parole 60 giorni in 120 giorni del terzo comma all'art.17,prendendo atto che a seguito di tale modifica il terzo comma dell'art. 17 viene riformulato come segue:

La denuncia di cessazione dell’utenza deve pervenire al Comune entro i 120 giorni successivi alla data di cessazione.

L'Assessore Bastianetto Renato propone di riformulare il comma quarto dell'art.17, che così recita :

Non si dà luogo a denuncia di cessazione e successiva denuncia di attivazione qualora la stessa dovesse essere prodotta in seguito alla morte dell’intestatario della posizione passiva. In tal caso si procede d’ufficio al subentro, con l’intestazione al coniuge superstite oppure al figlio maggiorenne convivente più anziano, salva diversa indicazione degli interessati da comunicare entro 60 giorni dell’evento.

con la sua sostituzione con un nuovo comma che recita:

Non si dà luogo a denuncia di cessazione e successiva denuncia di attivazione qualora la stessa dovesse essere prodotta in seguito alla morte, cambio di residenza dell’intestatario della posizione passiva e comunque in tutti gli eventi che hanno relazione con il vincolo di solidarietà previsto dall’art.5. In tal caso si procede d’ufficio al subentro, con l’intestazione al coniuge superstite oppure al coobbligato più anziano , salva diversa indicazione degli interessati da comunicare entro 120 giorni dall’evento.

Il Consiglio Comunale vista la proposta di modifica;

Con voti: favorevoli 17 , contrari 0 e astenuti 6 ( Dianese,Casonato,Buscato,Moretto,Marcon e Mazzon ), espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. di approvare il nuovo comma dell'art.17,prendendo atto che a seguito di tale modifica il quarto comma dell'art. 17 viene riformulato come segue:

Non si dà luogo a denuncia di cessazione e successiva denuncia di attivazione qualora la stessa dovesse essere prodotta in seguito alla morte, cambio di residenza dell’intestatario della posizione passiva e comunque in tutti gli eventi che hanno relazione con il vincolo di solidarietà previsto dall’art.5. In tal caso si procede d’ufficio al subentro, con l’intestazione al coniuge superstite oppure al coobbligato più anziano , salva diversa indicazione degli interessati da comunicare entro 120 giorni dall’evento.

L'Assessore Bastianetto Renato propone di riformulare il primo comma e la lettera b) dell'art.18, che così recita :

1. La riscossione della tariffa avviene mediante l’emissione di apposita bolletta e può essere attuata

a) direttamente dal Comune;

b) da azienda speciale o società pubblica, a ciò delegata dal Comune;

c) a mezzo ruolo esattoriale, attraverso le procedure del D.Lgs. 112/99, del DPR 602/1973 e successive modificazioni ed integrazioni e del D. Lgs. 46/99

con la sua sostituzione con un nuovo comma che recita:

1. La riscossione della tariffa avviene mediante l'emissione di apposita bolletta con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore o è uguale a lire 500 ( cinquecento ) o per eccesso se è superiore e può essere attuata:

a) direttamente dal Comune;

b) da azienda speciale, società pubblica o privata, a ciò delegata dal Comune;

c) a mezzo ruolo esattoriale, attraverso le procedure del D.Lgs. 112/99, del DPR 602/1973 e successive modificazioni ed integrazioni e del D. Lgs. 46/99

Il Consiglio Comunale vista la proposta di modifica;

Con voti: favorevoli 17 , contrari 0 e astenuti 6 ( Dianese,Casonato,Buscato,Moretto,Marcon e Mazzon ), espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. di approvare il nuovo comma dell'art.18,prendendo atto che a seguito di tale modifica il primo comma e la lettera b) dell'art. 18 vengono riformulati come segue:

1. La riscossione della tariffa avviene mediante l'emissione di apposita bolletta con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore o è uguale a lire 500 ( cinquecento ) o per eccesso se è superiore e può essere attuata:

a) direttamente dal Comune;

b) da azienda speciale,società pubblica o privata, a ciò delegata dal Comune;

c) a mezzo ruolo esattoriale, attraverso le procedure del D.Lgs. 112/99, del DPR 602/1973 e successive modificazioni ed integrazioni e del D. Lgs. 46/99

L'Assessore Bastianetto Renato propone di correggere il comma terzo dell'art. 18 , sostituendo le lettere d),e),f),g),h), ì) con le lettere a),b),c),d), e), f):

Il Consiglio Comunale vista la proposta di modifica;

Con voti: favorevoli 17 , contrari 0 e astenuti 6 ( Dianese,Casonato,Buscato,Moretto,Marcon e Mazzon ), espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. di approvare la modifica proposta,dando atto che il del terzo comma dell'art.18, viene riformulato come segue:

3. La tariffa, se riscossa direttamente, potrà essere pagata entro i termini stabiliti, mediante:

a) versamento diretto alla tesoreria comunale;

b) versamento nei conti correnti postali intestati intestato al Comune o altro soggetto gestore ;

c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;

d) assegno bancario, fermo restando che qualora risulti scoperto e comunque non pagabile, il versamento si considera omesso, giusta quanto previsto dall'art. 24, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'accettazione dell'assegno è fatta con questa riserva e per constatarne l'omesso pagamento è sufficiente, ai sensi dell'art. 45 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione;

e) carta di credito di Istituto finanziario convenzionato con il tesoriere comunale. La convenzione relativa deve essere preventivamente approvata dal Comune;

f) procedura di home banking.

L'Assessore Bastianetto Renato propone di rinumerare l'art. 20 partendo dal comma 6, sostituendo la numerazione dei commi 6,6 e 7 con i commi 6,7 e 8:

Il Consiglio Comunale vista la proposta di modifica;

Con voti: favorevoli 17 , contrari 0 e astenuti 6 ( Dianese,Casonato,Buscato,Moretto,Marcon e Mazzon ), espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. di approvare la modifica proposta , dando atto che la nuova numerazione dell'art 20, partendo dal comma 6, è la seguente:

6. Ai sensi dell’articolo 17, comma 88 della legge 15 maggio 1997, n. 127, non si fa luogo al procedimento di accertamento in rettifica o d’ufficio quando l’importo complessivo annuo della tariffa risulti uguale o inferiore a lire ventimila. La disposizione non si applica quando si tratti di somme dovute periodicamente, con cadenza inferiore all'anno.

7. Qualora la tariffa sia riscossa direttamente, decorsi sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento o dalla comunicazione della sanzione, le somme non pagate sono poste in riscossione in soluzione unica

8. La Giunta Comunale, con motivato provvedimento, può sospendere la riscossione.

L'Assessore Bastianetto Renato propone di rinumerare l'art. 21 partendo dal comma 4, sostituendo la numerazione dei commi 4 e 4 con i commi 4 e 5:

Il Consiglio Comunale vista la proposta di modifica;

Entra il consigliere Fogagnoli

Con voti: favorevoli 17 , contrari 0 e astenuti 7 ( Dianese,Casonato,Buscato,Moretto,Marcon , Mazzon e Fogagnoli ), espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. di approvare la modifica proposta , dando atto che la nuova numerazione dell'art 21, partendo dal comma 4, è la seguente:

4. Il potere di accesso e gli altri poteri di cui al precedente comma 2, di questo articolo sono estesi anche al personale di aziende incaricate alla rilevazione da specifico disciplinare.

5. In caso di mancata collaborazione del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l’accertamento verrà effettuato sulla base di presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall’art. 2729 del Codice civile.

Il Consiglio Comunale altresì

Con voti: favorevoli 17 , contrari 1 e astenuti 6 ( Dianese,Marcon ,Moretto,Mazzon.Casonato e Buscato )

D E L I B E R A

1. Di dare atto che per effetto delle integrazioni e modificazioni apportate con la presente deliberazione, il regolamento comunale per la Tariffa di Igiene Ambientale, risulta quello allegato al presente atto sotto la lettera A);

2. Di disporre, entro 30 giorni dalla conseguita esecutività, la trasmissione della presente deliberazione alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze e di renderne pubblica l'adozione mediante apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale;

3. Di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati espressi i pareri di rito nella testata riportati.

ALLEGATO A) - Regolamento