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Delibera di Consiglio
Comunale n°44 del 28/03/2001,prot. n. 10505 esecutiva
dal 03/05/2001
OGGETTO: MODIFICHE
AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
DI IGIENE AMBIENTALE.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO lart. 52
del D. Lgs. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la deliberazione
del Consiglio Comunale n.46,del 24/02/2000, avente ad oggetto:
Regolamento Comunale per lapplicazione della Tariffa
di Igiene Ambientale;
VISTO il decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, ed, in particolare, larticolo
49, recante le norme regolanti la tariffa per la gestione
dei rifiuti urbani;
VISTO il decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, che
disciplina lelaborazione del metodo normalizzato per
definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei
rifiuti urbani;
VISTO il combinato
disposto degli articoli da 106 a 110 del Testo Unico 3 marzo
1934, n. 383, e della legge 24 novembre 1981, n. 689, che
attiene alla disciplina delle sanzioni;
VISTO il dettato dei
capi primo e secondo del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199, e della legge 9 dicembre 1971,
n. 1034, regolanti la materia del contenzioso avverso agli
atti amministrativi dellEnte Locale;
VISTO l'art. 30, comma
14 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel quale si dispone
che il termine previsto per la approvazione dei regolamenti
è quello di approvazione del bilancio di previsione;
VISTO l'art. 151 comma
1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel quale
si stabilisce che gli enti locali deliberano entro il 31
dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,
disponendo altresì, che detto termine possa essere
differito con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, in presenza di motivate esigenze;
VISTO il Decreto del
Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio
2001, con il quale si differisce il termine di approvazione
del bilancio di previsione al 31 marzo 2001;
VISTO lart. 42,
secondo comma lettere a) e f) della Legge 18 agosto 2000
n. 267 nel quale vengono stabilite le competenze del consiglio
comunale in materia di regolamenti e tributi;
RAVVISATA la necessità
di modificare il regolamento per dare maggiore equità
all'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale;
L'Assessore Bastianetto
Renato propone di rinumerare l'art. 3 partendo dal comma
4, sostituendo la numerazione dai commi 5 a 13 con le lettere
da a ) a ì) e sostituendo i commi 14,15 e 16 con
i commi 5,6 e 7:
Il Consiglio Comunale
vista la proposta di modifica;
Escono i consiglieri
Fogagnoli,Pasqualini,Cecchinato,Casonato, Dianese,Tuis e
Buscato
Il Consiglio Comunale
pertanto
Con voti: favorevoli
15 , contrari 0 e astenuti 3 ( Marcon,Mazzon e Moretto )
espressi per alzata di mano
D E L I B E R A
1. di approvare la
modifica proposta, dando atto che la nuova numerazione dell'art.
3 partendo dal comma 4, è la seguente:
4.Si considerano aree
scoperte, ai fini dell'autonoma applicazione della tariffa,
le aree (cortilive, di rispetto, adiacenti e simili) che,
anziché essere destinate in modo permanente e continuativo
al servizio del bene principale o trovarsi con questo oggettivamente
in rapporto funzionale, sono destinate in modo non occasionale,
al servizio di una attività qualsiasi, anche se diversa
da quella esercitata nell'edificio annesso. Le aree soggette
a tariffa sono considerate, a titolo esemplificativo:
a) le aree, pubbliche
o private, adibite a campeggio;
b) le aree adibite
a distributori di carburanti di qualsiasi tipo e natura;
c) le aree, pubbliche
o private, adibite a sala da ballo all'aperto, intendendosi
per tali tutte le superfici comunque utilizzate per l'esercizio
di tali attività (pista da ballo, area bar, servizi,
area parcheggio, etc.);
d) le aree adibite
a banchi di vendita all'aperto, cioè tutti gli spazi
all'aperto destinati dalla pubblica amministrazione a mercato
permanente a prescindere dalla circostanza che l'attività
venga esplicata con continuità oppure a giorni ricorrenti;
e) le aree scoperte,
pubbliche o private, adibite a posteggi fissi di biciclette,
autovetture e vetture a trazione animale;
f) le aree scoperte,
pubbliche o private, adibite al servizio di pubblici esercizi
(bar, caffè, ristoranti, etc.);
g) le aree scoperte,
pubbliche o private, destinate ad attività artigianali,
commerciali, industriali, di servizi e simili;
h) le aree scoperte,
pubbliche utilizzate per l'effettuazione di pubblici spettacoli
(cinema, teatri e simili);
i) le aree scoperte
utilizzate per attività ricreative (campi da gioco,
piscine, zone di ritrovo, etc.) da circoli ed associazioni
private, fatta eccezione per le aree scoperte destinate
esclusivamente alla attività sportiva il cui accesso
e la cui utilizzazione sono riservati, di norma, ai soli
praticanti, atteso che sulle stesse non si producono rifiuti
solidi urbani.
5. La tariffa è
dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree
scoperte di uso comune di centri commerciali integrati o
di multiproprietà.
6. La mancata utilizzazione
del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della
tariffa.
7. In occasioni di
manifestazioni di qualsiasi tipo, per le occupazioni di
locali comunali e di aree pubbliche, il servizio di gestione
dei rifiuti è attuato con specifico contratto tra
chi promuove la manifestazione ed i soggetto gestore del
servizio di igiene ambientale. Nel caso la TIA è
determinata nel corrispettivo economico pattuito in sede
contrattuale.
L'Assessore Bastianetto
Renato propone di riformulare la lettera g) del secondo
comma dell'art. 4 che recita:
I locali ed aree utilizzati
per il ricovero di attrezzi agricoli;
mediante l'aggiunta
dopo la parola utlizzati delle parole dai coltivatori diretti
Dopo approfondita discussione
sul punto l'Assessore Bastianetto decide di ritirare la
proposta di emendamento.
L'Assessore Bastianetto
Renato propone di riformulare la lettera r) del secondo
comma dell'art. 4 che recita:
r) le altane, i balconi,
le terrazze, i bow window ed ogni superficie non chiusa,
nonché le aree scoperte destinate ad autorimessa
e/o posto macchina, purchè di pertinenza dellunità
immobiliare principale;
mediante la soppressione
della parola i bow window
Il Consiglio Comunale
vista la proposta di modifica;
Rientrano i consiglieri
Pasqualini,Casonato,Fogagnoli,Cecchinato e Tuis
Il Consiglio Comunale
pertanto
Con voti: favorevoli
16 , contrari 1 e astenuti 6 ( Cecchinato, Casonato,Marcon,Nava,Moretto
e Mazzon ), espressi per alzata di mano
D E L I B E R A
di approvare la soppressione
della parola i bow window , prendendo atto che a seguito
di tale modifica la lettera r) del secondo comma dell'art.4
viene riformulata come segue:
r) le altane, i balconi,
le terrazze ed ogni superficie non chiusa, nonché
le aree scoperte destinate ad autorimessa e/o posto macchina,
purchè di pertinenza dellunità immobiliare
principale;
L'Assessore Bastianetto
Renato propone di modificare il primo comma dell'art. 6
che recita:
1. Quando il servizio
di gestione dei rifiuti, sebbene istituito e attivato, non
viene svolto nella zona di residenza o di esercizio dellattività,
o viene effettuato in grave violazione delle prescrizioni
del regolamento del servizio per lo smaltimento dei rifiuti,
relativamente alle distanze e capacità dei contenitori
ed alla frequenza della raccolta, la tariffa è soggetta
al coefficiente di riduzione dello zero virgola sette.
mediante l'aggiunta
della parola variabile dopo la parola tariffa
Il Consiglio Comunale
vista la proposta di modifica;
Con voti: favorevoli
17 , contrari 6 e astenuti 0 , espressi per alzata di mano
D E L I B E R A
1. di approvare l'aggiunta
della parola variabile dopo la parola tariffa , prendendo
atto che a seguito di tale modifica il primo comma dell'art.6
viene riformulato come segue:
1. Quando il servizio
di gestione dei rifiuti, sebbene istituito e attivato, non
viene svolto nella zona di residenza o di esercizio dellattività,
o viene effettuato in grave violazione delle prescrizioni
del regolamento del servizio per lo smaltimento dei rifiuti,
relativamente alle distanze e capacità dei contenitori
ed alla frequenza della raccolta, la tariffa variabile è
soggetta al coefficiente di riduzione dello zero virgola
sette.
L'Assessore Bastianetto
Renato propone di modificare il terzo comma dell'art. 6
che recita:
Alle superfici delle
aree scoperte si applica un coefficiente di riduzione pari
a zero virgola cinque.
mediante l'aggiunta
delle parole per le utenze non domestiche dopo le parole
aree scoperte,
Il Consiglio Comunale
vista la proposta di modifica;
Con voti: favorevoli
17 , contrari 1 e astenuti 5 ( Cecchinato,Marcon,Mazzon,Casonato
e Moretto ), espressi per alzata di mano
D E L I B E R A
1. di approvare l'aggiunta
delle parole per le utenze non domestiche dopo le parole
aree scoperte, , prendendo atto che a seguito di tale modifica
il terzo comma dell'art.6 viene riformulato come segue:
Alle superfici delle
aree scoperte, per le utenze non domestiche si applica un
coefficiente di riduzione pari a zero virgola cinque
L'Assessore Bastianetto
Renato propone di modificare il quarto comma dell'art. 6
che recita:
Per i locali e le aree
scoperte diversi dalle abitazioni, adibiti ad attività
stagionali (occupazione o detenzione non continuativa, ma
ricorrente e non superiore a 183 giorni, risultante da licenza
o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per lesercizio
dellattività, ovvero svolta in violazione delle
norme), si applica un coefficiente di riduzione della tariffa
pari a zero virgola tre.
mediante l'aggiunta
delle parole e/o occasionali dopo le parole attività
stagionali
Il Consiglio Comunale
vista la proposta di modifica;
Escono i consiglieri
Cecchinato e Fedrigo
Il Consiglio Comunale
pertanto
Con voti: favorevoli
16 , contrari 0 e astenuti 5 ( Casonato,Moretto,Mazzon,Marcon
e Fogagnoli), espressi per alzata di mano
D E L I B E R A
1. di approvare l'aggiunta
delle parole e/o occasionali dopo le parole attività
stagionali , prendendo atto che a seguito di tale modifica
il quarto comma dell'art.6 viene riformulato come segue:
Per i locali e le aree
scoperte diversi dalle abitazioni, adibiti ad attività
stagionali e/o occasionali (occupazione o detenzione non
continuativa, ma ricorrente e non superiore a 183 giorni,
risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti
organi per lesercizio dellattività, ovvero
svolta in violazione delle norme), si applica un coefficiente
di riduzione della tariffa pari a zero virgola tre.
L'Assessore Bastianetto
Renato propone di modificare il quinto comma dell'art. 6
che recita:
Per le abitazioni tenute
a disposizione si applica un coefficiente di riduzione della
tariffa pari a zero virgola cinque.
mediante l'aggiunta
della parola variabile dopo la parola tariffa e l'aggiunta
delle parolee si considera in modo forfetario il nucleo
familiare medio del Comune. dopo la parola cinque
Il Consiglio Comunale
vista la proposta di modifica;
Con voti: favorevoli
16 , contrari 1 e astenuti 4 ( Casonato,Marcon,Mazzon e
Moretto), espressi per alzata di mano
D E L I B E R A
1. di approvare l'aggiunta
della parola variabile dopo la parola tariffa e l'aggiunta
delle parolee si considera in modo forfetario il nucleo
familiare medio del Comune. dopo la parola cinque, prendendo
atto che a seguito di tale modifica il quinto comma dell'art.6
viene riformulato come segue:
Per le abitazioni tenute
a disposizione si applica un coefficiente di riduzione della
tariffa variabile pari a zero virgola cinque e si considera
in modo forfetario il nucleo familiare medio del Comune.
L'Assessore Bastianetto
Renato propone di modificare il terzo comma dell'art. 7
che recita:
Ai fini dellesonero
di cui al precedente comma, non sono considerati redditi:
· pensioni di guerra e relative indennità
accessorie
· proprietà dellunica abitazione occupata
dalla famiglia avente diritto allesonero.
Lesonero non
spetta qualora la stessa abitazione risulti occupata da
più famiglie, anche se con separati stati di famiglia
ai fini anagrafici, in quanto tutti gli occupanti sono tenuti
in solido al pagamento della tariffa.
mediante l'aggiunta
nell'ultimo periodo e dopo le parole della tariffa, delle
parole nonché ai contribuenti titolari di diritto
di proprietà o altro diritto reale su immobili diversi
dallabitazione principale.
Il Consiglio Comunale
vista la proposta di modifica;
Con voti: favorevoli
16 , contrari 0 e astenuti 5 ( Moretto,Casonato,Marcon,Fogagnoli
e Mazzon), espressi per alzata di mano
D E L I B E R A
1. di approvare l'aggiunta
nell'ultimo periodo e dopo le parole della tariffa, delle
parole nonché ai contribuenti titolari di diritto
di proprietà o altro diritto reale su immobili diversi
dallabitazione principale, prendendo atto che a seguito
di tale modifica il terzo comma dell'art.7 viene riformulato
come segue:
3. Ai fini dell'esonero
di cui al precedente comma, non sono considerati redditi:
· pensioni di guerra e relative indennità
accessorie
· proprietà dellunica abitazione occupata
dalla famiglia avente diritto allesonero.
Lesonero non
spetta qualora la stessa abitazione risulti occupata da
più famiglie, anche se con separati stati di famiglia
ai fini anagrafici, in quanto tutti gli occupanti sono tenuti
in solido al pagamento della tariffa, nonché ai contribuenti
titolari di diritto di proprietà o altro diritto
reale su immobili diversi dallabitazione principale.
Esce il Presidente
Nuovo ed assume la presidenza il consigliere Marcon,esce
anche Favarato e rientra Buscato
L'Assessore Bastianetto
Renato propone la modifica della lettera a) del quarto comma
dell'art.7 che così recita:
a) ai contribuenti
che si dotano degli appositi contenitori per il compostaggio
dei rifiuti organici domestici (composter o concimaia a
norma delle disposizioni legislative vigenti) si applica
una riduzione del 10 % della parte variabile;
mediante la soppressione
dentro la parentesi e dopo la parola composter delle parole
o concimaia a norma delle disposizioni legislative vigenti
Il Consiglio Comunale
approva la proposta di modifica:
Con voti: favorevoli
18,contrari 1 e astenuti 2 ( Girardi e Camerotto )
A questo punto si apre
una approfondita discussione sul punto della riduzione del
10% che si conclude con la richiesta di emendamento al testo
proposto dall'Assessore Bastianetto, avanzata dal Consigliere
Veronese il quale chiede di elevare l'aliquota di riduzione
dal 10% al 20%.
La proposta viene accolta
con voti favorevoli 14,contrari 3 e astenuti 3 (Biancotto,
Sindaco,Girardi)
Pertanto il nuovo testo
dell'art. 7,comma 4°, lettera a) così come risultante
dalle due votazioni su riportate è il seguente:
a) ai contribuenti
che si dotano degli appositi contenitori per il compostaggio
dei rifiuti organici domestici (composter ) si applica una
riduzione del 20 % della parte variabile.
Entrano Dianese,Nuovo
che riassume la presidenza,Favarato e Fedrigo, escono Pasqualini,
Tuis e Camerotto
L'Assessore Bastianetto
Renato propone l'abrogazione e sostituzione con nuovo testo
del contenuto della lettera b) del quarto comma dell'art.
7 , in quanto vietato dall'art. 13, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.258 e che così recitava:
b) ai contribuenti
che si dotano dei dissipatori si applica una riduzione del
5 % della parte variabile;
con il seguente testo:
b) ai contribuenti
che si dotano della concimaia per il compostaggio dei rifiuti
organici domestici trova applicazione la riduzione del 10
% della parte variabile, qualora sia disciplinata dalle
norme tecniche del regolamento comunale per lo smaltimento
dei rifiuti.
A questo punto e prima
che il Consiglio Comunale si pronunci sulla proposta dell'Assessore
Bastianetto, il consigliere Fogagnoli propone di elevare
l'aliquota di riduzione dal 10% al 20% in analogia con quanto
appena deliberato per la lettera a).
Interviene l'Assessore
Scapolan,chiedendo l'intervento del Dirigente del Servizio
Tributi,presente in aula,in ordine ai pareri di regolarità
tecnica e contabile sull'intero contenuto della lettera
in discussione.Il Dirigente dichiara, che in merito alla
proposta avanzata dall'Assessore il relativo parere favorevole
è già stato ritualmente espresso, mentre in
merito alla proposta ulteriore del consigliere Fogagnoli,
attesa l'assoluta mancanza di dati certi sui quali basarsi,
dichiara di riservarsi l'espressione del parere con l'assicurazione
che la riserva verrà sciolta in occasione della seduta
consiliare programmata per il giorno successivo.Con l'occasione
ribadisce che analoga riserva vale anche in riferimento
al già deliberato identico aumento di riduzione inerente
la precedente lettera a).Il presidente mette quindi in votazione
la proposta del consigliere Fogagnoli che viene respinta
con 1 voto favorevole,11 voti contrari e 10 astenuti ( Dianese,Buscato,Moretto,Murer,Mazzon,Marcon,Bragato,Nuovo,Veronese
e Biancotto ).Successivamente il Presidente mette in votazione
la nuova formulazione della lettara b) comma 4° dell'art.7,proposta
dall'Assessore che viene accolta con 15 voti favorevoli,1
voto contrario e 6 astenuti (Dianese,Buscato,Casonato,Moretto,Marcon
e Mazzon )
Pertanto il nuovo testo
dell'art.7,comma 4°,lettera b) è il seguente:
b) ai contribuenti
che si dotano della concimaia per il compostaggio dei rifiuti
organici domestici trova applicazione la riduzione del 10
% della parte variabile, qualora sia disciplinata dalle
norme tecniche del regolamento comunale per lo smaltimento
dei rifiuti.
L'Assessore Bastianetto
Renato propone di introdurre un nuovo comma e cioè
il 6°, all'art. 7, per particolari situazioni di disagio
economico che coinvolgano le utenze non domestiche e che
così recita:
6. Per le utenze non
domestiche può essere concessa con delibera della
Giunta Comunale, un riduzione, per particolari situazioni
di disagio economico, le cui modalità e criteri saranno
determinati dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento.
Dopo approfondita discussione
sul punto l'Assessore decide di ritirare la proposta di
emendamento.
L'Assessore Bastianetto
Renato propone di riformulare il terzo comma dell'art. 9
che così recita:
3. La copertura tariffaria
è accertata in corso danno e, comunque entro,
il 30 novembre; qualora si determini una mancata copertura
dei costi, il Consiglio Comunale provvede a rideterminare
la tariffa, con la riserva di procedere al conguaglio per
mantenere la copertura integrale dei costi.
mediante la sostituzione
delle parole Il Consiglio Comunale con le parole La Giunta
Comunale
Il Consiglio Comunale
vista la proposta di modifica;
Escono i consiglieri
Biancotto,Favarato,Marcon e Casonato
Con voti: favorevoli
14 , contrari 0 e astenuti 4 ( Dianese,Buscato,Mazzon e
Fogagnoli), espressi per alzata di mano
D E L I B E R A
1. di approvare la
sostituzione delle parole Il Consiglio Comunale con le parole
La Giunta Comunale ,prendendo atto che a seguito di tale
modifica il terzo comma dell'art. 9 viene riformulato come
segue:
3. La copertura tariffaria
é accertata in corso danno e, comunque entro,
il 30 novembre; qualora si determini una mancata copertura
dei costi, la Giunta Comunale provvede a rideterminare la
tariffa, con la riserva di procedere al conguaglio per mantenere
la copertura integrale dei costi.
L'Assessore Bastianetto
Renato propone di introdurre il comma 2 bis all'art.10 che
così recita:
2 bis Nel caso di attivazione
del servizio di asporto rifiuti con la raccolta porta a
porta, la tariffa sarà applicata in misura pari al
100%.
Il Consiglio Comunale
vista la proposta di modifica;
Entrano i consiglieri
Marcon,Casonato,Biancotto,Favarato e Camerotto
Con voti: favorevoli
16 , contrari 0 e astenuti 7 ( Fogagnoli,Dianese,Buscato,Moretto,Mazzon,Marcon
e Casonato ), espressi per alzata di mano
D E L I B E R A
1. di approvare l'introduzione
del comma 2 bis all'art. 12 che sarà il seguente:
2 bis. Nel caso di
attivazione del servizio di asporto rifiuti con la raccolta
porta a porta, la tariffa sarà applicata in misura
pari al 100%.
L'Assessore Bastianetto
Renato propone di riformulare il sesto comma dell'art.13
che così recita:
Per i soggetti residenti
nel Comune, non iscritti allAIRE, ma dimoranti di
fatto per lavoro o altri motivi in altra località,
lindice di produzione giornaliero (coefficiente Kb
della tabella 2 dellallegato 1 al decreto 158/1999)
viene moltiplicato per 183, in luogo di 365.
mediante la sostituzione
della parola residenti con la parola nuclei familiari
Il Consiglio Comunale
vista la proposta di modifica;
Entra il consigliere
Tuis
Con voti: favorevoli
17 , contrari 1 e astenuti 6 ( Dianese,Casonato,Buscato,Moretto,Marcon
e Mazzon), espressi per alzata di mano
D E L I B E R A
1. di approvare la
sostituzione della parola residenti con la parola nuclei
familiari ,prendendo atto che a seguito di tale modifica
il sesto comma dell'art. 13 viene riformulato come segue:
Per i nuclei familiari
residenti nel Comune, non iscritti allAIRE, ma dimoranti
di fatto per lavoro o altri motivi in altra località,
lindice di produzione giornaliero (coefficiente Kb
della tabella 2 dellallegato 1 al decreto 158/1999)
viene moltiplicato per 183, in luogo di 365.
L'Assessore Bastianetto
Renato propone di riformulare il primo comma dell'art.15
che così recita:
1. I soggetti passivi
ed i soggetti responsabili della tariffa individuati dal
presente regolamento devono sottoscrivere e presentare
entro 60 giorni dallinizio della occupazione o della
detenzione denuncia unica dei locali e delle aree
ubicati nel territorio del comune.
mediante la sostituzione
delle parole 60 giorni con le parole 120 giorni
Il Consiglio Comunale
vista la proposta di modifica;
Con voti: favorevoli
17 , contrari 0 e astenuti 7, ( Dianese,Casonato,Buscato,Moretto,Marcon
, Mazzon e Fogagnoli ) espressi per alzata di mano
D E L I B E R A
1. di approvare la
sostituzione delle parole 60 giorni con le parole 120 giorni
,prendendo atto che a seguito di tale modifica il primo
comma dell'art. 15 viene riformulato come segue:
I soggetti passivi
ed i soggetti responsabili della tariffa individuati dal
presente regolamento devono sottoscrivere e presentare -
entro 120 giorni dall'inizio della occupazione o della detenzione
- denuncia unica dei locali e delle aree ubicati nel territorio
del comune.
L'Assessore Bastianetto
Renato propone di riformulare la lettera b) del primo comma
dell'art.16 che così recita:
Le richieste di riduzione
non indicate nella denuncia iniziale, vengono presentate
o utilizzando i modelli predisposti dallUfficio o
con lettera purchè contenente i dati necessari al
riconoscimento del diritto alla riduzione, entro il 31 dicembre
di ciascun anno.
mediante la sostituzione
delle parole entro il 31 dicembre con le parole entro il
30 settembre
Il Consiglio Comunale
vista la proposta di modifica;
Con voti: favorevoli
17 , contrari 0 e astenuti 7 ,( Dianese,Casonato,Buscato,Moretto,Marcon
, Mazzon e Fogagnoli )espressi per alzata di mano
D E L I B E R A
1. di approvare la
sostituzione delle paroleentro il 31 dicembre con le parole
entro il 30 settembre prendendo atto che a seguito di tale
modifica la lettera b) del primo comma dell'art. 16 viene
riformulata come segue:
Le richieste di riduzione
non indicate nella denuncia iniziale, vengono presentate
o utilizzando i modelli predisposti dallUfficio o
con lettera purché contenente i dati necessari al
riconoscimento del diritto alla riduzione, entro il 30 settembre
di ciascun anno.
L'Assessore Bastianetto
Renato propone di introdurre due nuovi periodi alla lettera
c) del primo comma dell'art.16 che così recita:
Le domande incomplete
saranno irricevibili fino ad avvenuta integrazione dei dati
richiesti.
mediante l'introduzione
di due periodi con il seguente testo:
Il Comune invita linteressato
a regolarizzare la domanda, assegnandogli un termine non
inferiore a quindici giorni. Se linteressato non la
regolarizza nel termine assegnatogli, la domanda è
considerata nulla a tutti gli effetti.
Il Consiglio Comunale
vista la proposta di modifica;
Esce il consigliere
Fogagnoli
Con voti: favorevoli
17, contrari 0 e astenuti 6 , ( Dianese,Casonato,Buscato,Moretto,Marcon
e Mazzon )espressi per alzata di mano
D E L I B E R A
1. di approvare l'introduzione
di due nuovi periodi nel testo della lettera c) del primo
comma dell'art.16,prendendo atto che a seguito di tale modifica
la lettera c) del primo comma dell'art. 16 viene riformulata
come segue:
Le domande incomplete
saranno irricevibili fino ad avvenuta integrazione dei dati
richiesti.Il Comune invita linteressato a regolarizzare
la domanda, assegnandogli un termine non inferiore a quindici
giorni. Se linteressato non la regolarizza nel termine
assegnatogli, la domanda è considerata nulla a tutti
gli effetti.
L'Assessore Bastianetto
Renato propone di modificare il terzo comma dell'art.16
che così recita:
Le riduzioni una volta
concesse competono anche per gli anni successivi, fino a
che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta.
E fatto obbligo di comunicare entro 60 giorni il venir
meno delle condizioni che hanno determinato il riconoscimento
della esenzione.
mediante la sostituzione
delle parole 60 giorni con le parole 120 giorni
Il Consiglio Comunale
vista la proposta di modifica;
Con voti: favorevoli
17 , contrari 0 e astenuti 6 ( Dianese,Casonato,Buscato,Moretto,Marcon
e Mazzon ), espressi per alzata di mano
D E L I B E R A
1. di approvare la
sostituzione delle parole 60 giorni con le parole 120 giorni
del terzo comma dell'art.16,prendendo atto che a seguito
di tale modifica il terzo comma dell'art. 16 viene riformulato
come segue:
Le riduzioni una volta
concesse competono anche per gli anni successivi, fino a
che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta.
E fatto obbligo di comunicare entro 120 giorni il
venir meno delle condizioni che hanno determinato il riconoscimento
della esenzione.
L'Assessore Bastianetto
Renato propone di introdurre un nuovo comma all'art.16 che
così recita:
5. In caso di contestuale
spettanza, a favore del soggetto passivo, di più
agevolazioni previste dalla legge e dal presente Regolamento,
la misura massima complessiva di riduzione della tariffa
variabile non può superare l'80% della stessa.
Il Consiglio Comunale
vista la proposta di modifica;
Con voti: favorevoli
17 , contrari 0 e astenuti 6 ( Dianese,Casonato,Buscato,Moretto,Marcon
e Mazzon ), espressi per alzata di mano
D E L I B E R A
1. di approvare l'introduzione
del quinto comma all'art.16, che così recita :
5. In caso di contestuale
spettanza, a favore del soggetto passivo, di più
agevolazioni previste dalla legge e dal presente Regolamento,
la misura massima complessiva di riduzione della tariffa
variabile non può superare l'80% della stessa.
L'Assessore Bastianetto
Renato propone di modificare il primo comma dell'art.17,
sopprimendo dopo la parentesi le parole modificazioni della
composizione del nucleo familiare, e modificando le parole
60 giorni in 120 giorni dell'art. di cui sopra che così
recita:
Le variazioni che dovessero
intervenire nellarco dellanno in merito agli
elementi che determinano la composizione della tariffa di
riferimento (modificazioni della composizione del nucleo
familiare, modificazioni delle superfici dei locali e aree
scoperte, modificazioni delle destinazioni duso dei
locali ed aree scoperte, etc.), devono essere denunciati
da parte del soggetto passivo o dal soggetto responsabile
della tariffa entro i 60 giorni successivi alla data dellintervenuta
variazione.
Il Consiglio Comunale
vista la proposta di modifica;
Con voti: favorevoli
17 , contrari 0 e astenuti 6 ( Dianese,Casonato,Buscato,Moretto,Marcon
e Mazzon ), espressi per alzata di mano
D E L I B E R A
1. di approvare la
soppressione dopo la parentesi delle parole modificazioni
della composizione del nucleo familiare e la modificazione
delle parole 60 giorni in 120 giorni del primo comma all'art.17,prendendo
atto che a seguito di tale modifica il primo comma dell'art.
17 viene riformulato come segue:
Le variazioni che dovessero
intervenire nellarco dellanno in merito agli
elementi che determinano la composizione della tariffa di
riferimento,( modificazioni delle superfici dei locali e
aree scoperte, modificazioni delle destinazioni duso
dei locali ed aree scoperte, etc.), devono essere denunciati
da parte del soggetto passivo o dal soggetto responsabile
della tariffa entro i 120 giorni successivi alla data dellintervenuta
variazione.
L'Assessore Bastianetto
Renato propone di modificare il terzo comma dell'art.17,
sostituendo le parole 60 giorni in 120 giorni dell'art.
di cui sopra che così recita:
La denuncia di cessazione
dellutenza deve pervenire al Comune entro i 60 giorni
successivi alla data di cessazione.
Il Consiglio Comunale
vista la proposta di modifica;
Con voti: favorevoli
17 , contrari 0 e astenuti 6 ( Dianese,Casonato,Buscato,Moretto,Marcon
e Mazzon ), espressi per alzata di mano
D E L I B E R A
1. di approvare la
sostituzione delle parole 60 giorni in 120 giorni del terzo
comma all'art.17,prendendo atto che a seguito di tale modifica
il terzo comma dell'art. 17 viene riformulato come segue:
La denuncia di cessazione
dellutenza deve pervenire al Comune entro i 120 giorni
successivi alla data di cessazione.
L'Assessore Bastianetto
Renato propone di riformulare il comma quarto dell'art.17,
che così recita :
Non si dà luogo
a denuncia di cessazione e successiva denuncia di attivazione
qualora la stessa dovesse essere prodotta in seguito alla
morte dellintestatario della posizione passiva. In
tal caso si procede dufficio al subentro, con lintestazione
al coniuge superstite oppure al figlio maggiorenne convivente
più anziano, salva diversa indicazione degli interessati
da comunicare entro 60 giorni dellevento.
con la sua sostituzione
con un nuovo comma che recita:
Non si dà luogo
a denuncia di cessazione e successiva denuncia di attivazione
qualora la stessa dovesse essere prodotta in seguito alla
morte, cambio di residenza dellintestatario della
posizione passiva e comunque in tutti gli eventi che hanno
relazione con il vincolo di solidarietà previsto
dallart.5. In tal caso si procede dufficio al
subentro, con lintestazione al coniuge superstite
oppure al coobbligato più anziano , salva diversa
indicazione degli interessati da comunicare entro 120 giorni
dallevento.
Il Consiglio Comunale
vista la proposta di modifica;
Con voti: favorevoli
17 , contrari 0 e astenuti 6 ( Dianese,Casonato,Buscato,Moretto,Marcon
e Mazzon ), espressi per alzata di mano
D E L I B E R A
1. di approvare il
nuovo comma dell'art.17,prendendo atto che a seguito di
tale modifica il quarto comma dell'art. 17 viene riformulato
come segue:
Non si dà luogo
a denuncia di cessazione e successiva denuncia di attivazione
qualora la stessa dovesse essere prodotta in seguito alla
morte, cambio di residenza dellintestatario della
posizione passiva e comunque in tutti gli eventi che hanno
relazione con il vincolo di solidarietà previsto
dallart.5. In tal caso si procede dufficio al
subentro, con lintestazione al coniuge superstite
oppure al coobbligato più anziano , salva diversa
indicazione degli interessati da comunicare entro 120 giorni
dallevento.
L'Assessore Bastianetto
Renato propone di riformulare il primo comma e la lettera
b) dell'art.18, che così recita :
1. La riscossione della
tariffa avviene mediante lemissione di apposita bolletta
e può essere attuata
a) direttamente dal
Comune;
b) da azienda speciale
o società pubblica, a ciò delegata dal Comune;
c) a mezzo ruolo esattoriale,
attraverso le procedure del D.Lgs. 112/99, del DPR 602/1973
e successive modificazioni ed integrazioni e del D. Lgs.
46/99
con la sua sostituzione
con un nuovo comma che recita:
1. La riscossione della
tariffa avviene mediante l'emissione di apposita bolletta
con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione
non è superiore o è uguale a lire 500 ( cinquecento
) o per eccesso se è superiore e può essere
attuata:
a) direttamente dal
Comune;
b) da azienda speciale,
società pubblica o privata, a ciò delegata
dal Comune;
c) a mezzo ruolo esattoriale,
attraverso le procedure del D.Lgs. 112/99, del DPR 602/1973
e successive modificazioni ed integrazioni e del D. Lgs.
46/99
Il Consiglio Comunale
vista la proposta di modifica;
Con voti: favorevoli
17 , contrari 0 e astenuti 6 ( Dianese,Casonato,Buscato,Moretto,Marcon
e Mazzon ), espressi per alzata di mano
D E L I B E R A
1. di approvare il
nuovo comma dell'art.18,prendendo atto che a seguito di
tale modifica il primo comma e la lettera b) dell'art. 18
vengono riformulati come segue:
1. La riscossione della
tariffa avviene mediante l'emissione di apposita bolletta
con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione
non è superiore o è uguale a lire 500 ( cinquecento
) o per eccesso se è superiore e può essere
attuata:
a) direttamente dal
Comune;
b) da azienda speciale,società
pubblica o privata, a ciò delegata dal Comune;
c) a mezzo ruolo esattoriale,
attraverso le procedure del D.Lgs. 112/99, del DPR 602/1973
e successive modificazioni ed integrazioni e del D. Lgs.
46/99
L'Assessore Bastianetto
Renato propone di correggere il comma terzo dell'art. 18
, sostituendo le lettere d),e),f),g),h), ì) con le
lettere a),b),c),d), e), f):
Il Consiglio Comunale
vista la proposta di modifica;
Con voti: favorevoli
17 , contrari 0 e astenuti 6 ( Dianese,Casonato,Buscato,Moretto,Marcon
e Mazzon ), espressi per alzata di mano
D E L I B E R A
1. di approvare la
modifica proposta,dando atto che il del terzo comma dell'art.18,
viene riformulato come segue:
3. La tariffa, se riscossa
direttamente, potrà essere pagata entro i termini
stabiliti, mediante:
a) versamento diretto
alla tesoreria comunale;
b) versamento nei conti
correnti postali intestati intestato al Comune o altro soggetto
gestore ;
c) disposizioni, giroconti,
bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari
tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria
comunale;
d) assegno bancario,
fermo restando che qualora risulti scoperto e comunque non
pagabile, il versamento si considera omesso, giusta quanto
previsto dall'art. 24, comma 39, della legge 27 dicembre
1997, n. 449. L'accettazione dell'assegno è fatta
con questa riserva e per constatarne l'omesso pagamento
è sufficiente, ai sensi dell'art. 45 del R.D. 21
dicembre 1933 n. 1736, la dichiarazione del trattario scritta
sul titolo o quella della stanza di compensazione;
e) carta di credito
di Istituto finanziario convenzionato con il tesoriere comunale.
La convenzione relativa deve essere preventivamente approvata
dal Comune;
f) procedura di home
banking.
L'Assessore Bastianetto
Renato propone di rinumerare l'art. 20 partendo dal comma
6, sostituendo la numerazione dei commi 6,6 e 7 con i commi
6,7 e 8:
Il Consiglio Comunale
vista la proposta di modifica;
Con voti: favorevoli
17 , contrari 0 e astenuti 6 ( Dianese,Casonato,Buscato,Moretto,Marcon
e Mazzon ), espressi per alzata di mano
D E L I B E R A
1. di approvare la
modifica proposta , dando atto che la nuova numerazione
dell'art 20, partendo dal comma 6, è la seguente:
6. Ai sensi dellarticolo
17, comma 88 della legge 15 maggio 1997, n. 127, non si
fa luogo al procedimento di accertamento in rettifica o
dufficio quando limporto complessivo annuo della
tariffa risulti uguale o inferiore a lire ventimila. La
disposizione non si applica quando si tratti di somme dovute
periodicamente, con cadenza inferiore all'anno.
7. Qualora la tariffa
sia riscossa direttamente, decorsi sessanta giorni dalla
notifica dellavviso di accertamento o dalla comunicazione
della sanzione, le somme non pagate sono poste in riscossione
in soluzione unica
8. La Giunta Comunale,
con motivato provvedimento, può sospendere la riscossione.
L'Assessore Bastianetto
Renato propone di rinumerare l'art. 21 partendo dal comma
4, sostituendo la numerazione dei commi 4 e 4 con i commi
4 e 5:
Il Consiglio Comunale
vista la proposta di modifica;
Entra il consigliere
Fogagnoli
Con voti: favorevoli
17 , contrari 0 e astenuti 7 ( Dianese,Casonato,Buscato,Moretto,Marcon
, Mazzon e Fogagnoli ), espressi per alzata di mano
D E L I B E R A
1. di approvare la
modifica proposta , dando atto che la nuova numerazione
dell'art 21, partendo dal comma 4, è la seguente:
4. Il potere di accesso
e gli altri poteri di cui al precedente comma 2, di questo
articolo sono estesi anche al personale di aziende incaricate
alla rilevazione da specifico disciplinare.
5. In caso di mancata
collaborazione del contribuente o di altro impedimento alla
diretta rilevazione, laccertamento verrà effettuato
sulla base di presunzioni semplici aventi i caratteri previsti
dallart. 2729 del Codice civile.
Il Consiglio Comunale
altresì
Con voti: favorevoli
17 , contrari 1 e astenuti 6 ( Dianese,Marcon ,Moretto,Mazzon.Casonato
e Buscato )
D E L I B E R A
1. Di dare atto che
per effetto delle integrazioni e modificazioni apportate
con la presente deliberazione, il regolamento comunale per
la Tariffa di Igiene Ambientale, risulta quello allegato
al presente atto sotto la lettera A);
2. Di disporre, entro
30 giorni dalla conseguita esecutività, la trasmissione
della presente deliberazione alla Direzione Centrale per
la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze e
di renderne pubblica l'adozione mediante apposito avviso
sulla Gazzetta Ufficiale;
3. Di dare atto che
sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati
espressi i pareri di rito nella testata riportati.
ALLEGATO A) - Regolamento
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