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Il Giudice di Pace
A partire dal 1° maggio 1995
il Giudice di Pace inizia la sua attività in sostituzione
del Giudice Conciliatore il cui ufficio è abolito.
Rispetto al Giudice Conciliatore ha una competenza in materia
civile molto più ampia oltre ad una competenza in
materia penale per fatti lievi e che non richiedono accertamenti
complessi. Il Giudice di Pace ha iniziato a svolgere le
funzioni di giudice penale a partire dal 1° gennaio
2002.
Il Giudice di Pace è un magistrato
onorario al quale temporaneamente sono assegnate funzioni
giurisdizionali. Dura in carica quattro anni e alla scadenza
può essere confermato una sola volta.
Al compimento del 75° anno d'età cessa dalle
funzioni.
Egli è tenuto ad osservare i doveri
previsti per i magistrati ed è soggetto a responsabilità
disciplinare.
Il Giudice di Pace è un magistrato
onorario e non di carriera e non ha un rapporto di impiego
con lo Stato. Egli percepisce una indennità cumulabile
con i trattamenti pensionistici e di quiescenza.
Cosa
fa il Giudice di Pace nella materia civile
Sono di competenza
esclusiva del Giudice di Pace:
le cause relative ad apposizione di termini
ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge,
dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli
alberi e delle siepi; le cause relative alla misura
ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio
di case; le cause relative a rapporti tra proprietari
o detentori di immobili adibiti a civile abitazione
in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni,
rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la
normale tollerabilità.
Sono di competenza del Giudice di Pace le cause relative
ai beni mobili di valore non superiore a 5 milioni di lire,
quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di
altro Giudice, e le cause concernenti la circolazione di
veicoli e di natanti purché il valore della controversia
non superi i 30 milioni di lire.
Per cause civili di valore fino a 2 milioni di lire, se
le parti interessate ne fanno richiesta, il Giudice di Pace
decide secondo equità.
Il Giudice di Pace ha anche una funzione
conciliativa su richiesta delle parti interessate, senza
alcun limite di valore e per tutte le materie purché
non siano di competenza esclusiva di altri giudici come
è per le cause di lavoro e per le cause matrimoniali.
Il cittadino può rivolgersi al
Giudice di Pace secondo le regole stabilite dal codice di
procedura civile
- se ha interesse a far giudicare una
questione purché rientri nelle materie di sua competenza;
- se vuole conciliare una controversia
insorta o che potrebbe insorgere;
- se vuole chiedere, nei limiti della
sua competenza per valore, un decreto ingiuntivo per ottenere
il pagamento di una somma;
- se vuole chiedere, prima dell'inizio
di una causa, la tutela preventiva dei diritti che si faranno
valere, mediante provvedimenti d'urgenza o accertamenti
immediati.
Cosa
fa il Giudice di Pace nella materia penale
Il Giudice di Pace, dal 1° ottobre
2001 è anche un giudice penale (ma entra effettivamente
in funzione dal 1° gennaio 2002): il decreto legislativo
28 agosto 2000, n. 274, ha attribuito alla sua cognizione,
tra gli altri, alcuni reati di notevole diffusione, contro
la persona, quali le percosse e le lesioni, l'omissione
di soccorso; contro l'onore, quali l'ingiuria e la diffamazione;
contro il patrimonio quali il danneggiamento e l'ingresso
abusivo nel fondo altrui.
In caso di condanna il Giudice di
Pace non applica pene detentive, ma pene pecuniarie o, nei
casi gravi, può applicare la pena della permanenza
domiciliare o su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro
di pubblica utilità.
Il
Giudice di Pace sul territorio
I giudici di Pace sono complessivamente
4700 distribuiti, secondo la pianta organica, in 848 diverse
sedi di uffici giudiziari.
Ciascun ufficio del Giudice di Pace è
costituito da uno o più magistrati onorari che esercitano
le funzioni in un territorio che può comprendere
uno o più comuni ovvero essere limitato a una o più
circoscrizioni dello stesso comune.
Il personale di cancelleria addetto in
pianta organica in via esclusiva agli uffici del Giudice
di Pace è di 5119 unità.
A San Donà
di Piave
Il Giudice di Pace a San Donà di
Piave si trova in Viale Libertà, 51 (ex ASCOM)- Tel.
0421 54693 - fax 0421 333310 - 333414
Orario:
Dal LUN al VEN dalle ORE 8.30 alle ORE 12.30
SAB 8.30 - 12.30 PER GLI ATTI IN SCADENZA
Dal LUN al SAB dalle ORE 11.30 alle ORE 12.30 DEPOSITO
ATTI
LUN E MER dalle ORE 8.30 alle ORE 12.30 PER INOLTRO
DELLE OSSERVAZIONI
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