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Il Giudice di pace

 

Il Giudice di Pace

A partire dal 1° maggio 1995 il Giudice di Pace inizia la sua attività in sostituzione del Giudice Conciliatore il cui ufficio è abolito.
Rispetto al Giudice Conciliatore ha una competenza in materia civile molto più ampia oltre ad una competenza in materia penale per fatti lievi e che non richiedono accertamenti complessi. Il Giudice di Pace ha iniziato a svolgere le funzioni di giudice penale a partire dal 1° gennaio 2002.

Il Giudice di Pace è un magistrato onorario al quale temporaneamente sono assegnate funzioni giurisdizionali. Dura in carica quattro anni e alla scadenza può essere confermato una sola volta.
Al compimento del 75° anno d'età cessa dalle funzioni.

Egli è tenuto ad osservare i doveri previsti per i magistrati ed è soggetto a responsabilità disciplinare.

Il Giudice di Pace è un magistrato onorario e non di carriera e non ha un rapporto di impiego con lo Stato. Egli percepisce una indennità cumulabile con i trattamenti pensionistici e di quiescenza.

Cosa fa il Giudice di Pace nella materia civile

Sono di competenza esclusiva del Giudice di Pace:

le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi; le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case; le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.
Sono di competenza del Giudice di Pace le cause relative ai beni mobili di valore non superiore a 5 milioni di lire, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro Giudice, e le cause concernenti la circolazione di veicoli e di natanti purché il valore della controversia non superi i 30 milioni di lire.
Per cause civili di valore fino a 2 milioni di lire, se le parti interessate ne fanno richiesta, il Giudice di Pace decide secondo equità.

Il Giudice di Pace ha anche una funzione conciliativa su richiesta delle parti interessate, senza alcun limite di valore e per tutte le materie purché non siano di competenza esclusiva di altri giudici come è per le cause di lavoro e per le cause matrimoniali.

Il cittadino può rivolgersi al Giudice di Pace secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile

- se ha interesse a far giudicare una questione purché rientri nelle materie di sua competenza;

- se vuole conciliare una controversia insorta o che potrebbe insorgere;

- se vuole chiedere, nei limiti della sua competenza per valore, un decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento di una somma;

- se vuole chiedere, prima dell'inizio di una causa, la tutela preventiva dei diritti che si faranno valere, mediante provvedimenti d'urgenza o accertamenti immediati.

Cosa fa il Giudice di Pace nella materia penale

Il Giudice di Pace, dal 1° ottobre 2001 è anche un giudice penale (ma entra effettivamente in funzione dal 1° gennaio 2002): il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, ha attribuito alla sua cognizione, tra gli altri, alcuni reati di notevole diffusione, contro la persona, quali le percosse e le lesioni, l'omissione di soccorso; contro l'onore, quali l'ingiuria e la diffamazione; contro il patrimonio quali il danneggiamento e l'ingresso abusivo nel fondo altrui.

In caso di condanna il Giudice di Pace non applica pene detentive, ma pene pecuniarie o, nei casi gravi, può applicare la pena della permanenza domiciliare o su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità.

Il Giudice di Pace sul territorio

I giudici di Pace sono complessivamente 4700 distribuiti, secondo la pianta organica, in 848 diverse sedi di uffici giudiziari.

Ciascun ufficio del Giudice di Pace è costituito da uno o più magistrati onorari che esercitano le funzioni in un territorio che può comprendere uno o più comuni ovvero essere limitato a una o più circoscrizioni dello stesso comune.

Il personale di cancelleria addetto in pianta organica in via esclusiva agli uffici del Giudice di Pace è di 5119 unità.

A San Donà di Piave

Il Giudice di Pace a San Donà di Piave si trova in Viale Libertà, 51 (ex ASCOM)- Tel. 0421 54693 - fax 0421 333310 - 333414

Orario:
Dal LUN al VEN dalle ORE 8.30 alle ORE 12.30
SAB 8.30 - 12.30 PER GLI ATTI IN SCADENZA
Dal LUN al SAB dalle ORE 11.30 alle ORE 12.30 DEPOSITO ATTI
LUN E MER dalle ORE 8.30 alle ORE 12.30 PER INOLTRO DELLE OSSERVAZIONI