Delibera di Giunta Comunale n° 96 del 02/05/2001, Prot. n. 15143 , esecutiva dal 21/05/2001

 

OGGETTO:RETTIFICA ERRORE MATERIALE SU PRECEDENTE DELIBERAZIONE
            DELLA GIUNTA COMUNALE N. 37 DEL 07.03.2001 RELATIVAMENTE
                  ALLE NUOVE
TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA
                  PUBBLICITA'

 

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 37 del 07.03.2001 con la quale venivano approvate le nuove tariffe per l’anno 2001 relativamente all’imposta comunale sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni;

Preso atto che nelle tabelle di cui ai punti 1.1 e 1.2 del citato quadro tariffario è stato effettuato un mero errore di calcolo degli importi relativi rispettivamente per "l’imposta per durata non superiore a tre mesi, ogni mese o frazione di mese" relativamente alle superfici fino ad 1 mq ed alla pubblicità effettuata in forma luminosa o illuminata per le superfici da 5,51 mq a 8,5 mq e per le superfici oltre 8,5 mq.;

Rilevato infatti che applicando correttamente la tariffa per la pubblicità di durata non superiore a tre mesi relativamente alle superfici fino ad 1 mq e le maggiorazioni previste dall’art. 26 commi 4 e 5 del regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni le tabelle corrette risultano essere le seguenti:

Tabella 1.1

SUPERFICI 

fino a 1 mq

da 1,5 a 5,5 mq

da 5,51 a 8,5mq

Oltre 8,5 mq

IMPOSTA PER ANNO SOLARE 

L. 28.800

L. 36.000

L. 54.000

L. 72.000

IMPOSTA PER DURATA NON SUPERIORE AI TRE MESI OGNI MESE O FRAZIONE DI MESE

L. 2.880

L. 3.600

L. 5.400

L. 7.200

 

 

Tabella 1.2

SUPERFICI

fino a 1 mq

da 1,5 a 5,5 mq

da 5,51 a 8,5mq

Oltre 8,5 mq

IMPOSTA PER ANNO SOLARE 

L. 57.600

L. 72.000

L. 90.000

L. 108.000

IMPOSTA PER DURATA NON SUPERIORE AI TRE MESI OGNI MESE O FRAZIONE DI MESE

L. 5.760

L. 7.200

L. 9.000

L. 10.800

 

Ritenuto pertanto procedere, sulla scorta di quanto sopra, a modificare il quadro tariffario approvato con la propria deliberazione n. 37 del 07.03.2001;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di modificare la tabella di cui al punto 1.1. del "Nuovo quadro tariffario per l’imposta di pubblicità e per le pubbliche affissioni" nel modo seguente

SUPERFICI 

fino a 1 mq

da 1,5 a 5,5 mq

da 5,51 a 8,5mq

Oltre 8,5 mq

IMPOSTA PER ANNO SOLARE 

L. 28.800

L. 36.000

L. 54.000

L. 72.000

IMPOSTA PER DURATA NON SUPERIORE AI TRE MESI OGNI MESE O FRAZIONE DI MESE

L. 2.880

L. 3.600

L. 5.400

L. 7.200

 

( in grassetto il valore modificato)

2. Di modificare la tabella di cui al punto 1.2. del "Nuovo quadro tariffario per l’imposta di pubblicità e per le pubbliche affissioni" nel modo seguente

SUPERFICI 

fino a 1 mq

da 1,5 a 5,5 mq

da 5,51 a 8,5mq

Oltre 8,5 mq

IMPOSTA PER ANNO SOLARE 

L. 57.600

L. 72.000

L. 90.000

L. 108.000

IMPOSTA PER DURATA NON SUPERIORE AI TRE MESI OGNI MESE O FRAZIONE DI MESE

L. 5.760

L. 7.200

L. 9.000

L. 10.800

 

( in grassetto il valore modificato)

3. Di approvare di conseguenza l’allegato nuovo quadro tariffario 2001 così come modificato dalla presente deliberazione di cui è parte integrante;

4. Di incaricare l’ufficio segreteria del Comune a trasmettere copia della presente deliberazione alla G.E.A.P.;

5. Di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati espressi i pareri di rito in testata riportati;

Allegato A

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

 

NUOVO QUADRO TARIFFARIO 2001

PARTE I

TARIFFA DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’

1. PUBBLICITA’ ORDINARIA (artt, 12 e 7, c. 2 6 e 7)

1.1 Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe, per ogni metro quadrato di superficie (tariffa base):

SUPERFICI 

fino a 1 mq

da 1,5 a 5,5 mq

da 5,51 a 8,5mq

Oltre 8,5 mq

IMPOSTA PER ANNO SOLARE 

L. 28.800

L. 36.000

L. 54.000

L. 72.000

IMPOSTA PER DURATA NON SUPERIORE AI TRE MESI OGNI MESE O FRAZIONE DI MESE

L. 2.880

L. 3.600

L. 5.400

L. 7.200

 

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

1.2 Pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata, effettua con i mezzi indicati al punto 1.1., per ogni metro quadrato di superficie — (tariffa base maggiorata del 100%):

SUPERFICI 

fino a 1 mq

da 1,5 a 5,5 mq

da 5,51 a 8,5mq

Oltre 8,5 mq

IMPOSTA PER ANNO SOLARE 

L. 57.600

L. 72.000

L. 90.000

L. 108.000

IMPOSTA PER DURATA NON SUPERIORE AI TRE MESI OGNI MESE O FRAZIONE DI MESE

L. 5.760

L. 7.200

L. 9.000

L. 10.800

 

2. PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI (artt. 13 e 7 c. 26 e 7)

2.1. Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all’interno ed all’esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l’imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per ogni metro quadrato di superficie:

SUPERFICI 

fino a 1 mq

da 1,5 a 5,5 mq

da 5,51 a 8,5mq

Oltre 8,5 mq

IMPOSTA PER ANNO SOLARE 

L. 28.800

L. 36.000

L. 54.000

L. 72.000

IMPOSTA PER DURATA NON SUPERIORE AI TRE MESI OGNI MESE O FRAZIONE DI MESE

L. 2.800

L. 3.600

L. 5.400

L. 7.200

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa base è maggiorata del 100% applicando pertanto le stesse tariffe di cui al precedente punto 1.2

2.1.1. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l’imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d’esercizio; per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l’imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa;

per i veicoli adibiti ad uso privato l’importo è dovuto al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

2.2. Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa od adibiti al trasporto per suo conto: l’imposta è dovuta per anno solare al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg. L. 216.000

b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg. L. 144.000

c) per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie L. 72.000

Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette sono raddoppiate.

Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa base d’imposta è maggiorata del 100%, in conformità all’art. 7, c. 7 del D.Lgs. n. 507/1993.

Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l’imposta per l’indicazione del marchio, della ragione sociale e dell’indirizzo dell’impresa, purché sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo mq.

E’ obbligatorio conservare l’attestazione dell‘avvenuto pagamento dell‘imposta per esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

3. PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (art. 14, c. 1,2,3)

3.1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo di garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l’imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie, in base alla seguente tariffa:

- Classe del Comune III

SUPERFICI 

fino a 1 mq

da 1,5 a 5,5 mq

da 5,51 a 8,5mq

Oltre 8,5 mq

IMPOSTA PER ANNO SOLARE 

L. 115.200

L. 144.000

L. 216.000

L. 288.000

IMPOSTA PER DURATA NON SUPERIORE AI TRE MESI OGNI MESE O FRAZIONE DI MESE

L. 11.520

L. 14.400

L. 21.600

L. 28.800

 

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno si applica la tariffa stabilita per anno solare.

3.2. Per la pubblicità prevista dal precedente punto 3.1., effettuata per conto proprio dell’impresa, si applica l’imposta in misura pari alla metà della tariffa sopra stabilità.

4. PUBBLICITA’ CON PROIEZIONI (art. 14, c. 4 e 5)

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, si applica l’imposta ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla in base alla seguente tariffa

- Classe del Comune III

- Imposta per ogni giorno L. 9.000

- Imposta giornaliera per i primi 30 giorni L. 9.000

- Imposta giornaliera dopo 30 giorni L. 4.500

5. PUBBLICITA’ CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI (art. 15, c. 1)

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell’imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a:

- Classe del Comune III

- Imposta L. 36.000

- Imposta per superfici inferiori o uguali a 1 mq L. 28.800

 

6. PUBBLICITA’ CON AREOMOBILI (art. 15, c. 2)

- Classe del Comune III

- Imposta L. 216.000

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni, fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d’acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, l’imposta nella seguente misura:

 

7. PUBBLICITA’ CON PALLONI FRENATI E SIMILI (art. 15, c. 3)

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, per ogni giorni o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l’imposta nella misura di:

- Classe del Comune III

- Imposta L. 108.000

8. PUBBLICITA’ VARIA

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l’imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base tariffa di:

- Classe del Comune III

- Imposta L. 9.000

9. PUBBLICITA’ A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORE E SIMILI (art. 15, c. 5)

Per la pubblicità effettuata per mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell’imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, è la seguente:

- Classe del Comune III

- Imposta L. 27.000

10. RIDUZIONI DELL’IMPOSTA (art. 16)

La tariffa dell’imposta è pari al 50% della tariffa in vigore dal 01.01.1998 per la pubblicità di cui all’art. 16 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e di cui all’art. 32 comma 1° del regolamento comunale per la pubblicità e le pubbliche affissioni.

Le riduzioni non sono cumulabili.

11. ESENZIONI DALL’IMPOSTA (art. 17)

Sono esenti dall’imposta le forme pubblicitarie di cui all’art. 17 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Nell’art. 33 del regolamento comunale sono stabilite le modalità applicative del predetto art. 17.

12. MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA (art.7)

Per l’applicazione dell’imposta si osservano le disposizioni stabilite dall’alt 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Nell’art. 21 del regolamento comunale sono determinate le modalità per l’attuazione di quanto previsto dal predetto art.7.

13. DICHIARAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPOSTA (artt. 8 e 9)

Per la dichiarazione ed il pagamento dell’imposta si applicano le disposizioni stabilite dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Negli art. 22 e 24 del regolamento comunale sono stabilite le modalità di attuazione delle norme di cui ai artt. 8 e 9.

14. SANZIONI (artt. 23 e 24)

Si applicano le sanzioni tributarie, gli interessi e le sanzioni amministrative stabilite dagli artt. 23 e 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e secondo quanto previsto dagli artt. 40 e seguenti del regolamento comunale

PARTE II

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. MISURA DEL DIRITTO (art. 19)

Per l’effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell’interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del Comune, comprensivo dell’imposta sulla pubblicità, nelle misure seguenti:

1.1 per ciascun foglio e per i periodi di seguito indicati:

TIPO DI FOGLIO 

Formato 70 x 100

Formato 100 x 140

DIRITTO PER I PRIMI 10 GIORNI

L. 2.880

L. 3.600

PER OGNI PERIODO SUCCESSIVO DI 5 GIORNI O FRAZIONI

L.   864

L. 1.080

 

1.2. per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%;

1.3. per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%;

1.4. per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%;

1.5. qualora il committente richieda espressamente che l’affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto;

1.6 l’importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alle tariffe base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde al diritto totale dovuto.

          2. AFFISSIONI D’URGENZA (art. 22, c. 9)

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di L. 50.000 per ogni commissione.

3. RIDUZIONE DEL DIRITTO (art.20)

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta al 50% della tariffa in vigore dal 01.01.1998 per i manifesti ed annunci previsti dall’art. 20 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e di cui all’art. 38 comma 1° del regolamento comunale per la pubblicità e per le pubbliche affissioni.

Le riduzioni non sono cumulabili